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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Sicurezza sul lavoro nel settore delle energie rinnovabili: fotovoltaico, eolico, geotermia

Il settore delle energie rinnovabili — fotovoltaico, eolico e geotermico — è in rapida espansione in Italia e presenta una combinazione di rischi lavorativi che richiede una gestione della sicurezza strutturata e aggiornata. Gli operatori che installano e manutengono impianti fotovoltaici affrontano il rischio elettrico da corrente continua (DC), i rischi da lavori in quota su coperture e strutture, e il rischio incendio legato ai moduli in tensione. Chi lavora sulle torri eoliche deve confrontarsi con altezze fino a 150 metri, spazi confinati nella navicella, rumore e campi elettromagnetici. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato dalla norma CEI 11-27, dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori e dal DM 02/09/2021 per la qualificazione delle imprese. La presente guida illustra i principali rischi del comparto, le misure di prevenzione e protezione e gli obblighi formativi a carico di datori di lavoro e lavoratori.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 22 giugno 2026 · Tempo di lettura 11 min

Pubblicato
22 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
22 giugno 2026
Tempo di lettura
11 min (2170 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza · Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione lavoratori · DM 02/09/2021 — Qualificazione imprese ambienti confinati

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2026

Scenario del settore: ATECO 35.11, crescita installazioni FV ed eolico in Italia 2024-2025

Il settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è classificato principalmente sotto il codice ATECO 35.11 ("Produzione di energia elettrica") e interessa una filiera ampia che comprende la progettazione, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e geotermici. Secondo i dati del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), nel 2024 l'Italia ha superato i 30 GW di potenza fotovoltaica installata e i 12 GW di eolico, con un ritmo di nuove installazioni che non accenna a rallentare per effetto degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dei fondi del PNRR destinati alla transizione energetica.

Questa crescita si traduce in un aumento significativo delle ore lavorate in condizioni che espongono i lavoratori a rischi elevati e specifici: lavori in quota su coperture residenziali e industriali per l'installazione di pannelli fotovoltaici, interventi di manutenzione su torri eoliche di altezza superiore ai 100 metri, operazioni su impianti elettrici in alta e media tensione nelle sottostazioni di trasformazione. La natura spesso cantieristica di questi interventi attiva anche le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei e mobili), con obbligo di Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando sono presenti più imprese e il cantiere supera determinate soglie dimensionali.

Le imprese che operano nel comparto devono prestare particolare attenzione alla qualificazione del proprio personale: il DM 02/09/2021 (che ha introdotto il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) e le linee guida CEI hanno progressivamente innalzato gli standard minimi richiesti agli operatori, rendendo la formazione specifica un elemento imprescindibile della compliance aziendale.

Rischi specifici del fotovoltaico: elettrico DC, lavori in quota su tetto, caduta pannelli, incendio moduli

Gli impianti fotovoltaici presentano un profilo di rischio peculiare rispetto agli impianti elettrici tradizionali in corrente alternata. I moduli fotovoltaici generano corrente continua (DC) già in presenza di luce diffusa, anche in condizioni di cielo coperto: non è possibile sezionare l'alimentazione semplicemente aprendo l'interruttore lato AC. Questo rende le operazioni di installazione e manutenzione su stringa potenzialmente pericolose in qualsiasi momento della giornata in cui ci sia luce solare sufficiente. La norma CEI 82-25 e le istruzioni dei costruttori impongono specifiche sequenze operative per la messa in sicurezza elettrica, che devono essere parte integrante delle procedure aziendali e della formazione degli operatori.

I lavori in quota costituiscono il secondo grande ambito di rischio. L'installazione di pannelli su coperture inclinate, spesso in laterizio o in lamiera, espone i lavoratori al rischio di caduta dall'alto: secondo le statistiche INAIL, le cadute dall'alto rappresentano la prima causa di infortuni mortali nel comparto delle costruzioni, categoria a cui afferisce buona parte delle attività di installazione FV. Il datore di lavoro deve valutare il rischio di caduta ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 81/08 e adottare misure collettive (ponteggi, parapetti, reti di sicurezza) prima di ricorrere ai DPI anticaduta individuali. Ulteriori rischi specifici riguardano la caduta di pannelli durante le operazioni di movimentazione — i moduli standard pesano tra 20 e 30 kg — e il rischio incendio: i moduli in tensione non possono essere bagnati con acqua dai Vigili del Fuoco senza specifiche precauzioni, e le connessioni deteriorate o difettose possono generare archi elettrici causa di incendio.

Rischi degli impianti eolici: lavori in quota su torri fino a 150 m, spazi confinati nella navicella, rumore

Gli aerogeneratori di taglia industriale (onshore) raggiungono altezze al mozzo comprese tra 80 e 150 metri: le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria richiedono la risalita all'interno della torre tramite scala verticale o ascensore e il lavoro all'esterno della navicella o sulle pale in posizioni estremamente esposte. Il rischio di caduta dall'alto in questo contesto è amplificato dalle condizioni meteorologiche (vento, pioggia, ghiaccio) e dalle vibrazioni prodotte dall'aerogeneratore in funzione. L'accesso alle torri eoliche deve seguire procedure specifiche che includono l'utilizzo di sistemi anticaduta certificati secondo la norma UNI EN 363, il blocco dell'aerogeneratore e la messa fuori servizio controllata tramite il sistema SCADA.

La navicella degli aerogeneratori presenta caratteristiche assimilabili agli spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011: accesso ristretto, ventilazione limitata, rischio di accumulo di gas e vapori provenienti dagli oli di lubrificazione dei riduttori, presenza di organi meccanici in movimento. Prima di ogni accesso è necessario effettuare la rilevazione delle atmosfere con strumentazione calibrata e seguire le procedure di lavoro in spazio confinato. Il rumore generato dalla trasmissione meccanica (riduttore, generatore) all'interno della navicella può superare gli 85 dB(A), soglia che fa scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria e l'uso obbligatorio di protezioni uditive ai sensi del D.Lgs. 81/08, artt. 189-192. I campi elettromagnetici (CEM) generati dai generatori e dai cavi in alta tensione devono essere valutati ai sensi del Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08, con riferimento ai valori limite fissati dal DLgs 159/2016.

Rischio elettrico: norme CEI 11-27, PES/PAV/PEI, distanze di sicurezza linee AT/MT, DPI isolanti

La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" costituisce il riferimento tecnico fondamentale per la gestione del rischio elettrico negli impianti del settore rinnovabili, sia in corrente continua (lato DC degli impianti FV) sia in corrente alternata (lato AC, cabine di trasformazione MT/BT, sottostazioni AT). La norma definisce le figure professionali in campo elettrico — Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV), Persona Idonea (PEI) — e le procedure operative per i lavori in tensione (CEI 11-27 Livello 1 e Livello 2), i lavori fuori tensione con messa in sicurezza e i lavori in prossimità di parti in tensione. La classificazione PES/PAV/PEI deve essere attribuita formalmente dal datore di lavoro con atto scritto, sulla base della formazione ricevuta e dell'esperienza dimostrata.

Per gli impianti in alta tensione (AT, oltre 1 kV in corrente alternata o oltre 1,5 kV in corrente continua) e media tensione (MT, 1-35 kV) che caratterizzano le sottostazioni di connessione alla rete degli impianti eolici e dei grandi impianti fotovoltaici, il rispetto delle distanze di sicurezza normate dalla CEI 11-27 (DL, DA, DV, DX) è obbligatorio. Il superamento di queste distanze in assenza delle necessarie abilitazioni e dispositivi di protezione individuale isolanti (guanti dielettricii, aste isolanti, calzature isolanti, elmetti con visiera) configura una violazione grave degli art. 80-87 del D.Lgs. 81/08 e può determinare responsabilità penale del datore di lavoro e del preposto. I DPI isolanti devono essere certificati secondo le norme EN 60903 (guanti), EN 61482 (indumenti per arco elettrico) e sottoposti a verifica periodica.

Lavori in quota e DPI anticaduta: D.Lgs. 81/08 Titolo IV, UNI EN 363, sistemi di arresto caduta

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei e mobili) e il Titolo II (Luoghi di lavoro), in particolare l'art. 111, disciplinano i lavori in quota — definiti come lavori effettuati a quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Nelle attività del settore rinnovabili i lavori in quota riguardano l'installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici su coperture (piane o inclinate), l'installazione di inverter e quadri elettrici su strutture sopraelevate, la manutenzione di aerogeneratori e la realizzazione di impianti agrivoltaici su strutture a cavalletto. Per ciascuna di queste situazioni il datore di lavoro deve selezionare il sistema di protezione più adeguato seguendo la gerarchia delle misure: protezioni collettive (ponteggi, parapetti, reti) in via prioritaria; DPI anticaduta come misura complementare o quando le protezioni collettive non sono tecnicamente applicabili.

I sistemi di protezione anticaduta individuali sono disciplinati dalla norma UNI EN 363 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Sistemi di arresto caduta". I componenti principali — imbragature (EN 361), connettori (EN 362), dispositivi di tipo retrattile (EN 360), sistemi a corda (EN 358) — devono essere compatibili tra loro e conformi alla direttiva DPI (Reg. UE 2016/425). Il datore di lavoro deve formare e addestrare i lavoratori all'uso corretto dei DPI anticaduta (art. 77 D.Lgs. 81/08), con addestramento specifico e documentato svolto su attrezzatura reale. Le linee vita permanenti installate su coperture o torri devono essere progettate da un professionista abilitato, certificate UNI EN 795 e sottoposte a manutenzione annuale con rilascio di dichiarazione di conformità. Il Piano di Emergenza deve prevedere la procedura di recupero del lavoratore caduto nel vuoto in sospensione, poiché il trauma da sospensione può causare perdita di conoscenza in pochi minuti.

Formazione obbligatoria: corso lavoratori rischio alto, abilitazione lavori in quota, antincendio rischio medio, primo soccorso

I lavoratori del settore rinnovabili ricadono nella classificazione di rischio alto ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e del suo aggiornamento del 7 luglio 2016): il percorso formativo obbligatorio prevede 4 ore di modulo generale e 12 ore di modulo specifico rischio alto, per un totale di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Oltre a questo percorso base, l'operatore del settore rinnovabili deve di norma completare: il corso di abilitazione all'uso dei DPI di III categoria anticaduta (conforme alle linee guida regionali e ai requisiti della norma UNI EN 363), necessario per chi lavora in quota con sistemi di arresto caduta; la formazione specifica sui lavori elettrici CEI 11-27 per l'attribuzione delle qualifiche PES/PAV; i corsi per lavori in spazi confinati (DPR 177/2011) per chi accede alle navicelle degli aerogeneratori.

Il DM 02/09/2021 e il DM 10/03/1998 impongono rispettivamente la formazione per le imprese operanti in ambienti confinati e la formazione antincendio. Per gli impianti fotovoltaici e le sottostazioni elettriche il rischio incendio è classificato di livello medio ai sensi del DM 10/03/1998, con obbligo di corso antincendio da 8 ore e aggiornamento triennale. Il corso di primo soccorso (DM 388/2003) è obbligatorio per i lavoratori designati: il numero minimo di addetti dipende dal numero di lavoratori presenti e dalla classificazione dell'azienda (gruppo A per attività a rischio elevato, gruppo B/C per le altre). Tutte le formazioni devono essere documentate con registri di presenza, test di verifica dell'apprendimento e attestati individuali conservati per almeno cinque anni.

DVR e valutazione dei rischi per impianti rinnovabili: piano di emergenza, autorizzazioni e coordinatore della sicurezza

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per un'impresa operante nel settore rinnovabili deve affrontare in modo specifico le seguenti aree di rischio: elettrico (corrente continua lato stringa FV, corrente alternata lato rete, alta tensione nelle sottostazioni); caduta dall'alto (installazione e manutenzione su coperture, torri eoliche, strutture sopraelevate); spazi confinati (navicelle, cabine interrate, pozzetti dei cavidotti); agenti fisici (rumore nella navicella, campi elettromagnetici nei pressi di generatori e cavi AT/MT, vibrazioni durante la risalita alle torri); movimentazione manuale di carichi (pannelli FV da 20-30 kg, sezioni di pale eoliche). Il DVR deve indicare per ciascun rischio le misure preventive e protettive, i DPI scelti e verificati, i programmi di formazione e il piano di sorveglianza sanitaria con il medico competente.

Quando l'installazione o la manutenzione di un impianto rinnovabile configura un cantiere temporaneo ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 — ovvero quando sono presenti più imprese esecutrici o quando i lavori superano certi parametri dimensionali (oltre 200 uomini/giorno) — il committente è obbligato a nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), entrambi in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08. Il CSP redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera; il CSE verifica l'applicazione del PSC, presiede le riunioni di coordinamento e, nei casi previsti, sospende i lavori in caso di pericolo grave e imminente. Il Piano di Emergenza deve includere le procedure specifiche per l'evacuazione da coperture e torri, il recupero di lavoratori in sospensione e la gestione degli incendi su impianti in tensione DC.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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Fonti

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