- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 28 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 28 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 12 min (2374 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro · Accordo Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 – Formazione lavoratori · Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP: classificazione, etichettatura e imballaggio · D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in caso di incendio · Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione sostanze chimiche · D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico della maternità e paternità · L. 17 ottobre 2023, n. 136 – Patente a punti per i cantieri (art. 29 D.Lgs. 81/08)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026
Classificazione ATECO N81 e livello di rischio: 12 ore di formazione obbligatoria
Le attività di pulizia di edifici e ambienti — pulizia di uffici, ospedali, scuole, centri commerciali, impianti industriali, strade e aree verdi — rientrano nel codice ATECO N81 (Servizi di pulizia e manutenzione del verde). Questo comparto è classificato dall'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 nella fascia di rischio medio, che prevede 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica per un totale di 12 ore obbligatorie per ciascun lavoratore, più un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
La classificazione a rischio medio riflette la molteplicità dei fattori di pericolo caratteristici del settore: esposizione quotidiana ad agenti chimici (detergenti, disinfettanti, sgrassatori), rischio di scivolamento su superfici bagnate, movimentazione manuale di attrezzature e macchinari (lavasciuga, aspirapolvere industriali, scale), lavoro in ambienti altrui con rischi interferenziali variabili. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'impresa di pulizie deve analizzare ciascuno di questi fattori per le diverse tipologie di cantiere servito — ospedale, scuola, ufficio, impianto produttivo — poiché i rischi interferenziali (art. 26 D.Lgs. 81/08) variano significativamente in funzione dell'ambiente in cui si opera.
Per i preposti — caposquadra o coordinatori di zona che supervisionano le squadre di addetti alle pulizie — l'Accordo del 17 aprile 2025 ha portato l'aggiornamento da quinquennale a biennale, rafforzando il ruolo di vigilanza attribuito a questa figura. Nelle imprese di facility management di medie e grandi dimensioni, la figura del preposto è quella con il maggior impatto operativo sulla sicurezza quotidiana: è chi riceve le istruzioni operative, le traduce in compiti concreti per gli addetti e verifica che vengano eseguiti in sicurezza.
Agenti chimici pericolosi: H314 corrosivo, SDS e valutazione del rischio chimico
Gli addetti alle pulizie sono tra le categorie di lavoratori con la maggiore esposizione cutanea e per inalazione ad agenti chimici pericolosi. I prodotti più comuni — sgrassatori acidi o alcalini concentrati, candeggina e derivati del cloro, disinfettanti a base di perossido di idrogeno o alcol etilico, decalcificanti e acidi per la pulizia di WC e pavimenti — possono essere classificati con la frase di pericolo H314 (provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) ai sensi del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008). Questa classificazione impone l'adozione obbligatoria di DPI specifici e l'informazione/formazione dei lavoratori sui rischi.
Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232) disciplina gli obblighi del datore di lavoro per la gestione degli agenti chimici pericolosi. La valutazione del rischio chimico deve essere condotta per ciascuna sostanza o miscela utilizzata, tenendo conto della concentrazione di utilizzo (i prodotti concentrati hanno un profilo di rischio ben diverso da quelli pronti all'uso), della via di esposizione (cutanea, per inalazione, oculare), della frequenza e della durata dell'esposizione. Strumenti come CHESAR (ECHA) o metodologie semplificate come MoVaRisCh (validata dall'INAIL per le PMI) consentono di classificare il rischio chimico come basso, moderato o non basso: se il risultato è "non basso", la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria ai sensi dell'art. 229.
Le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) — aggiornate alla versione prevista dal Regolamento UE 830/2015 (allegato II REACH) — devono essere disponibili in azienda in lingua italiana per tutti i prodotti chimici impiegati, tenute accessibili ai lavoratori e fornite al medico competente. È vietato l'uso di prodotti chimici senza SDS o con SDS in lingua straniera non accompagnata da traduzione. Il datore di lavoro deve garantire che il personale conosca i pittogrammi CLP (corrosivo, nocivo, irritante, tossico) presenti sulle etichette dei prodotti e sappia interpretare le istruzioni di sicurezza corrispondenti.
Scivolamento e cadute in piano: rischi prevalenti e misure di prevenzione
Il rischio di scivolamento su superfici bagnate o trattate con cere e prodotti di protezione è la prima causa di infortunio nel settore pulizie: durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti, i lavoratori stessi creano la superficie scivolosa su cui possono cadere, ma possono anche esporre altri lavoratori e visitatori degli edifici in cui operano. L'art. 63 del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato IV stabiliscono requisiti minimi per le pavimentazioni dei luoghi di lavoro, ma l'addetto alle pulizie opera spesso in ambienti altrui dove non può agire sulle caratteristiche strutturali del pavimento.
Le misure di prevenzione a disposizione dell'impresa di pulizie comprendono: fornitura di calzature da lavoro con suola antiscivolo certificata (EN ISO 20347, marcatura CE), che devono essere aggiornate con cadenza regolare in quanto le proprietà antisdrucciolo si deteriorano con l'uso; posizionamento sistematico di cartelli di segnalazione "pavimento bagnato" (pittogramma ISO 7010-W011) nelle zone in trattamento, con delimitazione fisica dell'area se la configurazione dell'edificio lo consente; pianificazione delle operazioni di lavaggio al di fuori degli orari di massima frequentazione degli spazi (pulizie notturne o nelle prime ore del mattino in uffici e scuole); utilizzo di macchinari lavasciuga che asciugano contemporaneamente al lavaggio, riducendo i tempi di permanenza dell'umidità sul pavimento.
La formazione specifica degli addetti alle pulizie deve dedicare adeguato spazio al rischio di scivolamento: le tecniche corrette di lavaggio (a sezioni sovrapposte, con attenzione agli angoli e agli spigoli), l'uso appropriato dei dosatori per evitare il deposito di eccesso di prodotto chimico che riduce il coefficiente di attrito del pavimento, la procedura di segnalazione e messa in sicurezza in caso di versamento accidentale di prodotti. Gli infortuni da scivolamento devono essere registrati nel registro degli infortuni e analizzati in sede di riesame periodico del DVR per identificare le cause e aggiornare le misure di prevenzione.
Movimentazione manuale dei carichi: attrezzature pesanti e posture incongrue
Gli addetti alle pulizie utilizzano attrezzature che richiedono sforzo fisico considerevole: lavasciuga da 50-80 kg, lucidatrici da 30-50 kg, aspirapolvere industriali, carrelli attrezzati con secchi, flaconi e attrezzatura varia. Il trasporto, la messa in funzione e il riposizionamento di queste macchine comporta attività di spinta e tiro che rientrano nella valutazione del rischio MMC ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e della norma ISO 11228-2 (spinta e tiro) e ISO 11228-3 (movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza).
Le posture incongrue sono frequenti nelle attività di pulizia: pulizia dei bagni (flessione e torsione prolungate del tronco), lavaggio di vetrate (braccia sollevate sopra la testa per tempi prolungati), pulizia sotto i mobili o nelle aree difficilmente accessibili (inginocchiamento, accovacciamento). Il metodo REBA (Rapid Entire Body Assessment) o OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) è indicato per la valutazione del rischio posturale in queste mansioni. La valutazione deve essere inclusa nel DVR e deve determinare le misure di riduzione del rischio: ausili per la pulizia dei bagni (scope con manico lungo e angolato), prolunghe per la pulizia degli spazi in quota, pedane regolabili per il lavaggio delle vetrate.
La formazione specifica deve comprendere un modulo pratico sull'ergonomia della movimentazione: tecniche corrette di spinta e tiro delle macchine lavasciuga (uso del peso corporeo, mantenimento della schiena neutra, evitare la torsione del tronco durante la spinta), tecniche di movimentazione dei carrelli di lavoro su scale o su pavimenti irregolari, utilizzo corretto degli ausili ergonomici messi a disposizione. La sorveglianza sanitaria del medico competente deve includere la valutazione periodica dell'apparato muscolo-scheletrico per i lavoratori esposti a MMC e rischio posturale.
Lavoratrici madri e rischio biologico: obblighi e tutele specifiche
Le addette alle pulizie che svolgono operazioni in ambienti con rischio biologico — ospedali, case di cura, ambulatori medici, strutture veterinarie, asili nido, scuole dell'infanzia — sono esposte a potenziali agenti biologici classificati secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) e l'Allegato XLVI. Le lavoratrici in stato di gravidanza o in periodo di allattamento sono soggette a tutela specifica ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità) e del D.Lgs. 81/08 art. 28: il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare i rischi specifici per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e di adottare le misure di prevenzione corrispondenti.
Il Decreto del Ministero del Lavoro 10 settembre 2021 (allegato A, tabella 2 — lavori vietati in gravidanza e allattamento) elenca esplicitamente i lavori che comportano esposizione ad agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 come lavori vietati durante la gravidanza e i sette mesi successivi al parto. Le pulizie in ambienti sanitari (corsie ospedaliere, sale operatorie, ambulatori, reparti di malattie infettive) possono rientrare in questa categoria, a seconda del livello di esposizione potenziale. Il datore di lavoro deve quindi adibire le lavoratrici gestanti o puerpere a mansioni alternative prive di rischio biologico significativo per tutta la durata della gravidanza e del periodo di allattamento, con mantenimento della retribuzione e dell'anzianità.
La valutazione del rischio biologico per gli addetti alle pulizie in ambienti sanitari deve essere condotta con riferimento all'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 (elenco degli agenti biologici classificati), alle indicazioni INAIL e ISS per la prevenzione del rischio biologico occupazionale e alle linee guida specifiche per la pulizia e la sanificazione in ambito sanitario (circolari ministeriali e protocolli regionali). I DPI per il rischio biologico in queste attività comprendono: guanti monouso in lattice o nitrile (EN 374-1:2016), maschera chirurgica o FFP2 dove richiesto, occhiali di protezione o visiera, calzature con punta rinforzata e suola antiscivolo.
DUVRI e appalto: art. 26 D.Lgs. 81/08, interferenze e responsabilità tra committente e appaltatore
Le imprese di pulizie operano quasi sempre in appalto all'interno di strutture di terzi (committenti): questa struttura contrattuale attiva gli obblighi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che disciplina la sicurezza nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione. Il committente è tenuto, prima dell'affidamento del contratto, a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice (art. 26, comma 1, lett. a): tra i documenti richiesti rientrano il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e, per i contratti che si svolgono in cantieri, la Tessera di Riconoscimento (art. 26, comma 8, e art. 21, comma 1, lett. c).
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) deve essere elaborato dal committente — con il contributo dell'impresa appaltatrice — prima dell'inizio delle attività di pulizia, per identificare le interferenze tra le lavorazioni del committente e quelle dell'appaltatore e le misure di prevenzione e coordinamento da adottare. Esempi tipici di rischi interferenziali nell'appalto di pulizie: presenza contemporanea di dipendenti del committente nelle aree in pulizia (rischio scivolamento reciproco), movimentazione di carrelli di pulizia nelle vie di transito del committente, uso di prodotti chimici in aree dove il committente ha attrezzature o impianti sensibili, apertura di accessi e locali tecnici normalmente chiusi. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro.
Nel subappalto — frequente nelle grandi commesse di facility management dove l'impresa appaltatrice affida parte delle attività a una o più imprese subappaltatrici — si applica lo stesso schema dell'art. 26 a cascata: l'appaltatore principale diventa committente nei confronti del subappaltatore e deve adempiere agli stessi obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento. La responsabilità in solido tra committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni connessi a rischi interferenziali non coordinati è sancita dall'art. 26, comma 4, e costituisce un forte incentivo alla corretta gestione del DUVRI lungo tutta la catena contrattuale.
Patente a crediti nei cantieri e antincendio DM 02/09/2021: obblighi aggiornati
Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l'obbligo della patente a crediti (o patente dei cantieri) per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Le imprese di pulizie che eseguono lavori di pulizia nell'ambito di cantieri edili (ad esempio pulizia finale di edifici di nuova costruzione o ristrutturazione, pulizia in ambienti di cantiere attivo) rientrano nell'obbligo se svolgono attività "in cantiere" ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08. La patente a crediti è rilasciata dall'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) tramite portale dedicato, ha un valore iniziale di 30 crediti e può essere decurtata a seguito di violazioni normative; al di sotto dei 15 crediti non è possibile operare nei cantieri.
Per ottenere la patente a crediti, l'impresa di pulizie deve dimostrare, tra gli altri requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimento degli obblighi formativi (DVR aggiornato, formazione lavoratori completata secondo l'Accordo del 17 aprile 2025, nomina delle figure obbligatorie), regolarità contributiva (DURC in corso di validità), possesso dei DPI e delle attrezzature conformi. È responsabilità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di pulizie richiedere e mantenere aggiornata la patente a crediti per tutte le commesse in cantiere.
Per quanto riguarda la formazione antincendio, il D.M. 2 settembre 2021 (entrato in vigore il 4 ottobre 2022) ha ridisegnato i livelli di rischio incendio e la durata dei corsi per gli addetti alla prevenzione incendi. Le imprese di pulizie devono garantire la formazione antincendio agli addetti della squadra di emergenza secondo il livello di rischio dell'edificio servito, non quello dell'impresa di pulizie stessa. Un addetto che pulisce un ospedale (rischio incendio elevato, livello 3) deve aver completato il corso di 16 ore; chi pulisce un ufficio amministrativo a bassa densità di persone (rischio incendio basso, livello 1) può assolvere l'obbligo con il corso di 4 ore. Il coordinamento con il committente è indispensabile per determinare il livello di rischio dell'edificio e il percorso formativo adeguato.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (normattiva.it)
- Accordo Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 – Formazione lavoratori (gazzettaufficiale.it)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP: classificazione, etichettatura e imballaggio (eur-lex.europa.eu)
- D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in caso di incendio (normattiva.it)
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione sostanze chimiche (eur-lex.europa.eu)
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico della maternità e paternità (normattiva.it)
- L. 17 ottobre 2023, n. 136 – Patente a punti per i cantieri (art. 29 D.Lgs. 81/08) (normattiva.it)
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