- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 18 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 18 giugno 2026
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- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026
Biogas e biomasse: un impianto, molti pericoli gravi
Gli impianti a biogas trasformano reflui zootecnici, scarti agricoli e biomasse in metano tramite digestione anaerobica, alimentando cogeneratori per la produzione di energia elettrica e termica; gli impianti a biomasse bruciano legno, cippato, pellet o residui vegetali. In entrambi i casi si gestiscono materiali e gas intrinsecamente pericolosi: il biogas è una miscela infiammabile ed esplosiva ricca di metano, con presenza di idrogeno solforato e anidride carbonica; le biomasse sono combustibili che generano polveri e calore.
Questi impianti rientrano pienamente nel D.Lgs. 81/08 e, per la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, nel Titolo XI (protezione da atmosfere esplosive) con l’obbligo del documento sulla protezione contro le esplosioni. Il datore di lavoro deve valutare in modo coordinato rischio di esplosione (ATEX), spazi confinati, rischio chimico e biologico, incendio, rischio elettrico e macchine, e formare ogni lavoratore in modo coerente con compiti spesso multi-rischio.
Formazione lavoratori e qualificazione del personale
L’attività è classificabile nella classe di rischio alto: 4 ore di formazione generale più 12 di formazione specifica, totale 16 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. Data la natura del processo, la formazione specifica deve trattare in modo approfondito atmosfere esplosive, gas pericolosi, procedure di accesso alle vasche, gestione delle emergenze chimiche e antincendio.
Il personale che opera in impianti del genere è tipicamente ridotto ma altamente esposto: per questo l’addestramento pratico e l’aggiornamento continuo sulle procedure sono determinanti. Le manutenzioni straordinarie sono spesso affidate a ditte esterne: in questi casi vanno gestiti gli appalti e le interferenze con DUVRI e, per gli spazi confinati, con la specifica disciplina del D.P.R. 177/2011.
Atmosfere esplosive (ATEX) e rischio metano
Il biogas è una miscela infiammabile: in caso di rilascio in ambienti chiusi o presso digestori, gasometri e linee, si possono formare atmosfere esplosive. L’impianto deve essere zonizzato secondo le aree ATEX, dotato di apparecchiature idonee alle zone classificate, di rilevatori di gas e di procedure per i lavori a caldo. La formazione del personale sulle atmosfere esplosive è essenziale: i lavoratori devono conoscere le zone classificate, i divieti (fiamme libere, scintille, telefoni non idonei), le procedure di emergenza e l’uso dei rilevatori personali.
Oltre all’esplosione, il metano e gli altri gas (CO2, idrogeno solforato) comportano rischio di asfissia per spostamento dell’ossigeno e di intossicazione: l’idrogeno solforato è tossico già a basse concentrazioni e ad alte concentrazioni paralizza l’olfatto, rendendo ingannevole la percezione del pericolo. Per i criteri generali rimandiamo alla nostra guida sulle atmosfere esplosive ATEX.
Vasche e digestori: spazi confinati a rischio mortale
Le vasche di digestione, i pre-vasconi, i gasometri e i pozzetti sono spazi confinati tra i più pericolosi in assoluto: l’atmosfera interna può essere priva di ossigeno, satura di gas tossici e potenzialmente esplosiva. Gli infortuni mortali “a catena”, in cui i soccorritori improvvisati muoiono nel tentativo di recuperare un collega, sono purtroppo tipici di questi ambienti. L’accesso è disciplinato dal D.P.R. 177/2011 con requisiti di qualificazione dell’impresa, addestramento specifico, procedure di lavoro, sorveglianza esterna e dispositivi di recupero.
Nessun ingresso può avvenire senza permesso di lavoro, bonifica e ventilazione, misura continua di ossigeno, gas tossici ed esplosivi, blocco dell’alimentazione e degli organi di movimentazione, imbracatura con sistema di recupero e presenza costante di un sorvegliante dall’esterno. La formazione per spazi confinati è specifica e va integrata con l’addestramento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Vedi la nostra guida dedicata agli spazi confinati e al D.P.R. 177.
Rischio chimico, biologico, elettrico e incendio
Accanto a esplosione e asfissia, l’impianto presenta rischio chimico (additivi, gas, sostanze di processo) e biologico (reflui, fanghi, scarti organici), da valutare con le schede di sicurezza e da gestire con DPI, igiene e procedure. Il rischio elettrico è rilevante per la presenza di quadri, cogeneratori e cabine: i lavori elettrici devono essere affidati a personale qualificato PES/PAV con idoneità PEI secondo la norma tecnica, formato in modo specifico.
Il rischio incendio è elevato: biomasse e cippato sono combustibili, le polveri possono incendiarsi e i cogeneratori sviluppano calore. Va valutato il rischio incendio e nominati e formati gli addetti antincendio con il livello adeguato all’attività, oltre agli addetti al primo soccorso. Il piano di emergenza deve prevedere scenari di fuga di gas, esplosione e incendio, con esercitazioni periodiche.
Costruire il piano formativo con 123Formazione
Un impianto a biogas o a biomasse richiede un piano formativo tra i più articolati: formazione lavoratori a rischio alto, formazione e addestramento per gli spazi confinati per chi accede a vasche e digestori, rischio elettrico per i manutentori, antincendio, primo soccorso e formazione dei preposti che coordinano accessi e manutenzioni. A questi si aggiungono gli adempimenti documentali specifici (documento sulla protezione contro le esplosioni, procedure ATEX, permessi di lavoro).
Con 123Formazione puoi attivare i corsi necessari scegliendo tra aula, videoconferenza per le parti teoriche ed e-learning dove la normativa lo consente, con attestati validi in tutta Italia. Ti aiutiamo a comporre il pacchetto sui rischi effettivi dell’impianto, senza percorsi superflui ma senza lasciare scoperte le aree critiche. Approfondisci con le nostre guide su spazi confinati, atmosfere esplosive ATEX e rischio elettrico.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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