Salta al contenuto
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Guida alla scelta

Medico competente vs medico autorizzato: differenze tra i due ruoli sanitari

Il medico competente è la figura generale della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08; il medico autorizzato è una figura specialistica per l’esposizione a radiazioni ionizzanti. Servono entrambi, ma non sono intercambiabili.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 18 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
18 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
18 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (791 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026

Due medici, due ambiti normativi distinti

Medico competente e medico autorizzato sono entrambi medici del lavoro, ma operano in cornici normative diverse e con finalità non sovrapponibili. Il medico competente è la figura disciplinata dal D.Lgs. 81/08 (il Testo Unico sulla sicurezza): è il medico che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria “ordinaria” dei lavoratori esposti ai rischi più comuni (movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, agenti chimici, rischio biologico e così via).

Il medico autorizzato, invece, è una figura specialistica della radioprotezione, prevista dalla normativa sulla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti (oggi D.Lgs. 101/2020). Si occupa della sorveglianza sanitaria dei cosiddetti lavoratori “esposti” alle radiazioni ionizzanti, tipicamente classificati in categoria A. È una specializzazione ulteriore: dove c’è esposizione a radiazioni ionizzanti, non basta il medico competente “generico”, serve un medico con l’abilitazione specifica.

Requisiti e titoli: cosa li distingue

Il medico competente deve possedere uno dei titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08: specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente, oppure docenza/libera docenza in medicina del lavoro, o ancora gli altri requisiti tassativamente elencati dalla norma; è inoltre tenuto a partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) e a essere iscritto nell’apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.

Il medico autorizzato deve invece conseguire una specifica abilitazione in materia di radioprotezione medica, prevista dalla normativa di settore e rilasciata a seguito del possesso di determinati requisiti e dell’iscrizione nell’apposito elenco nazionale dei medici autorizzati. In pratica: tutti i medici autorizzati hanno una preparazione specialistica in radioprotezione che il medico competente “ordinario” non è tenuto ad avere; per questo le due funzioni non sono interscambiabili.

Tabella concettuale: medico competente vs medico autorizzato

Medico competente — Normativa di riferimento: D.Lgs. 81/08 (art. 38 e ss.). Ambito: sorveglianza sanitaria sui rischi “generali” da lavoro. Quando serve: quasi tutte le aziende in cui la valutazione dei rischi rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Atto tipico: giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Medico autorizzato — Normativa di riferimento: D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione). Ambito: sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti (categoria A). Quando serve: aziende/strutture con esposizione a radiazioni ionizzanti (es. sanità, industria, ricerca). Atto tipico: giudizio di idoneità per il rischio da radiazioni ionizzanti e tenuta del documento sanitario personale.

Lettura della tabella: la riga “quando serve” è quella decisiva. Il medico competente copre la generalità delle situazioni di rischio; il medico autorizzato interviene solo in presenza dello specifico rischio da radiazioni ionizzanti, che richiede competenze e adempimenti dedicati. Nelle strutture con esposizione possono coesistere entrambe le figure.

Compiti che si assomigliano (e quelli che no)

Sul piano operativo i due ruoli hanno molti compiti analoghi: entrambi effettuano visite mediche, esprimono giudizi di idoneità alla mansione, conservano la documentazione sanitaria nel rispetto della privacy e collaborano con il datore di lavoro per la prevenzione. Le visite mediche di lavoro (preventiva, periodica, su richiesta, per cambio mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti) e l’idoneità con eventuali limitazioni o prescrizioni sono concetti comuni a entrambi.

La differenza sostanziale sta nell’oggetto della valutazione: il medico competente valuta l’idoneità rispetto ai rischi “ordinari” della mansione, il medico autorizzato valuta in modo specialistico l’effetto delle radiazioni ionizzanti e gestisce strumenti specifici della radioprotezione (come il documento sanitario personale del lavoratore esposto e il raccordo con l’esperto di radioprotezione). Dove serve, le due figure lavorano in modo coordinato ma con responsabilità distinte.

Come orientarsi in azienda

Il punto di partenza è sempre la valutazione dei rischi: è da lì che emerge quali lavoratori vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria e da parte di quale figura. Per la stragrande maggioranza delle aziende il riferimento è il medico competente; il medico autorizzato entra in gioco solo quando il DVR evidenzia un’esposizione a radiazioni ionizzanti che richiede la classificazione dei lavoratori. In quel caso l’azienda deve nominare la figura specialistica corretta, non un medico competente generico.

Per capire chi deve essere sottoposto a sorveglianza e in quali casi è obbligatoria, leggi le guide su sorveglianza sanitaria e medico competente, sulle tipologie di visite mediche sul lavoro e sul protocollo sanitario di sorveglianza. Sul fronte formativo, su 123Formazione trovi i corsi per le figure aziendali (RSPP, RLS, preposti, dirigenti) e per i lavoratori esposti a rischi specifici, utili a costruire un sistema di prevenzione coerente con il giudizio del medico.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Corsi correlati

Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?

Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.

Contattaci

Guide correlate