- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1186 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 88 ss.
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Quadro normativo: dal D.Lgs. 81/08 al D.M. 19/08/1996
La sicurezza degli eventi temporanei è governata da un insieme di fonti normative che si sovrappongono e che l’organizzatore deve conoscere per adempiere correttamente agli obblighi di legge. Il D.Lgs. 81/08 costituisce la base generale e si applica a tutti i lavoratori impiegati nell’organizzazione, nell’allestimento e nel disallestimento dell’evento, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. In aggiunta, il D.M. 19/08/1996 ("Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo") disciplina i requisiti antincendio per i luoghi di spettacolo, compresi quelli temporanei.
Quando le attività di allestimento o disallestimento configurano un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del D.Lgs. 81/08, entrano in gioco le disposizioni del Titolo IV (artt. 88 e seguenti): obbligo di notifica preliminare, nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). Questo avviene tipicamente per strutture temporanee complesse come palchi di grandi dimensioni, tribune, tensostrutture con fondazioni ancorate al suolo.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 555/PAS/U/016478 ha fornito indirizzi operativi agli uffici territoriali sulle misure di sicurezza da richiedere in sede di autorizzazione degli eventi pubblici di grande affollamento, introducendo standard minimi per la gestione della sicurezza, i controlli all’ingresso, la separazione degli spazi e le procedure di emergenza. Tali indicazioni, pur non avendo valore di norma primaria, sono di fatto adottate dalle questure e dalle prefetture nel rilascio delle autorizzazioni.
L’organizzatore deve dunque muoversi su più fronti contemporaneamente: adempimenti SSL per i propri lavoratori (D.Lgs. 81/08), requisiti antincendio della struttura (D.M. 19/08/1996 e D.M. 02/09/2021), autorizzazioni di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S. e circolare ministeriale) e, se applicabile, obblighi del committente di cantiere temporaneo (Titolo IV D.Lgs. 81/08).
Valutazione del rischio e crowd management
La valutazione del rischio per un evento temporaneo deve includere una sezione dedicata al crowd management, ovvero alla gestione sicura della folla prima, durante e dopo l’evento. La densità di persone per metro quadro nelle aree di accesso, il tempo stimato per il riempimento dell’area, la presenza di strozzature nei percorsi e la velocità di deflusso in uscita sono parametri che devono essere quantificati, non semplicemente citati in modo generico.
I fattori che aumentano il rischio da affollamento includono: eventi con accesso libero senza numerazione dei posti, aree con topografia difficile (terrapieni, fondi sconnessi, pendenze), pubblico che tende a spostarsi verso il palco (fenomeno del crowd crush), condizioni meteorologiche avverse in contesti outdoor, orari notturni con ridotta visibilità. Per ognuno di questi fattori il piano di sicurezza deve prevedere misure concrete: recinzioni di delimitazione, addetti steward posizionati nei punti critici, sistemi di conteggio ingressi, procedure di sospensione dell’afflusso in caso di sovraffollamento.
Il numero e la distribuzione degli steward e del personale di sicurezza devono essere proporzionati all’affollamento previsto e alle caratteristiche dell’area. Le linee guida internazionali (tra cui quelle della Purple Guide del Event Safety Alliance e le raccomandazioni dell’IFEM – International Festival and Events Management) suggeriscono rapporti minimi tra addetti alla sicurezza e spettatori che variano in funzione del tipo di evento e del livello di rischio stimato.
La valutazione del rischio deve essere redatta prima dell’evento, aggiornata in caso di variazioni significative (cambio location, aumento della capienza attesa, modifiche al programma) e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono in sede di autorizzazione. Non è un documento una tantum ma uno strumento di pianificazione attiva.
Piano di sicurezza dell’evento: contenuti minimi
Il piano di sicurezza dell’evento raccoglie in un unico documento le misure di prevenzione e protezione adottate per garantire l’incolumità del pubblico e dei lavoratori. Deve contenere almeno: la descrizione dell’evento (data, luogo, numero atteso di partecipanti, orari di apertura e chiusura), la planimetria dell’area con l’indicazione delle vie di accesso e di uscita, la posizione dei presidi medici e dei punti di raccolta, la distribuzione degli addetti alle emergenze e le procedure operative per i principali scenari incidentali.
I principali scenari da pianificare includono: incendio o principio di incendio nell’area dell’evento, malore o infortuni di spettatori o lavoratori, fenomeni di panico o assembramento critico, eventi meteorologici estremi per manifestazioni outdoor (temporale, vento forte), interruzione di corrente o guasto agli impianti. Per ciascuno scenario devono essere definiti i trigger che attivano la procedura, le azioni da intraprendere nell’immediato, le modalità di comunicazione con i soccorritori e le responsabilità decisionali.
Il piano di sicurezza deve essere condiviso con tutte le figure coinvolte nella gestione: sicurezza pubblica (Questura, Polizia Municipale), servizi di soccorso (118, Vigili del Fuoco), Protezione Civile se coinvolta, responsabili dei singoli settori dell’evento (stage manager, responsabile hospitality, responsabile parcheggi). Un piano che esiste solo nella testa dell’organizzatore o in un file sul suo computer non è un piano di sicurezza operativo.
Per eventi che superano determinate soglie di affollamento (variabili da comune a comune in base alle ordinanze locali), il piano di sicurezza deve essere presentato alle autorità competenti con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, per consentire la valutazione e l’eventuale richiesta di integrazioni.
Figure SSL obbligatorie per gli organizzatori di eventi
L’organizzatore di un evento in qualità di datore di lavoro dei propri dipendenti o collaboratori è tenuto a nominare un RSPP (o ad assumere l’incarico in prima persona se in possesso dei requisiti), a designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, a formare i lavoratori sui rischi specifici della loro mansione e a garantire la presenza di addetti antincendio e primo soccorso durante lo svolgimento dell’evento.
In caso di più organizzatori che condividono la medesima area (ad esempio una fiera con espositori indipendenti o un festival con più stage gestiti da soggetti diversi), si pone il tema della cooperazione e del coordinamento tra datori di lavoro ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Il committente principale o il gestore dell’area deve promuovere il coordinamento, raccogliere le valutazioni dei rischi dei singoli operatori e redigere o integrare il DUVRI.
Per eventi con più di 50 lavoratori presenti contemporaneamente, la nomina dell’RLS (o il ricorso all’RLST) è obbligatoria. L’RLS deve poter partecipare alla pianificazione della sicurezza e ricevere le informazioni sui rischi prima dell’inizio dell’evento; non può essere una formalità nominale.
Nei casi in cui le attività di allestimento configurano un cantiere temporaneo, il committente deve nominare il CSP e il CSE con i requisiti di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08. Il PSC e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) di ciascuna impresa esecutrice devono essere redatti e reciprocamente coerenti prima dell’inizio dei lavori.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 88 ss. (normattiva.it)
Fonti
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