- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
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- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 02/09/2021 · INAIL – Prevenzione incendi
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Dal D.M. 10/03/1998 al D.M. 02/09/2021: cosa è cambiato
Per oltre vent’anni, la formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro è stata disciplinata dal D.M. 10/03/1998, che classificava le attività in tre livelli di rischio incendio (basso, medio, alto) e fissava le durate dei corsi in 4, 8 e 16 ore rispettivamente. Il D.M. 02/09/2021, uno dei tre "Decreti Controlli" emanati nell’ambito della riforma del sistema di prevenzione incendi, ha abrogato il D.M. 10/03/1998 per la parte relativa alla formazione degli addetti, sostituendo la vecchia tripartizione con i livelli 1, 2 e 3.
La transizione non è stata immediata: il D.M. 02/09/2021 ha previsto un periodo transitorio durante il quale i corsi potevano ancora essere erogati secondo le vecchie regole, con la piena entrata in vigore del nuovo regime a partire dal 4 ottobre 2022. Gli attestati conseguiti secondo il D.M. 10/03/1998 prima di tale data sono rimasti validi fino alla loro scadenza naturale, ma i nuovi corsi avviati dopo quella data devono seguire i nuovi programmi.
Per i luoghi di spettacolo, il cambiamento più rilevante riguarda il livello di rischio attribuibile e i contenuti della formazione. Queste strutture, quasi sempre classificate a rischio alto ai sensi del vecchio decreto, rientrano ora nel livello 3 del D.M. 02/09/2021. Il corso di livello 3 prevede 16 ore complessive (12 di teoria e 4 di pratica), con esercitazioni su fuochi reali che devono essere svolte in luoghi idonei — non è sufficiente una simulazione al computer o una semplice dimostrazione visiva.
Una differenza sostanziale rispetto al passato riguarda l’aggiornamento: il D.M. 10/03/1998 non fissava scadenze precise per il rinnovo della formazione degli addetti antincendio. Il D.M. 02/09/2021 invece introduce esplicitamente l’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale per tutti i livelli, rendendo la periodicità del rinnovo un requisito di legge e non più una buona prassi raccomandabile.
Il piano di emergenza nei luoghi di spettacolo: requisiti e contenuti
Il piano di emergenza per un luogo di spettacolo soggetto al D.M. 02/09/2021 deve essere strutturato in modo da disciplinare sia le emergenze che coinvolgono solo i lavoratori (durante le prove, gli allestimenti, i periodi senza pubblico) sia quelle che avvengono con il pubblico presente. Questa distinzione è fondamentale perché le procedure, il numero di addetti necessari e le modalità di comunicazione cambiano radicalmente nei due scenari.
Con il pubblico in sala, il piano di emergenza deve prevedere procedure di comunicazione chiare e non allarmistiche: i messaggi di evacuazione devono essere progettati per guidare le persone verso le uscite senza provocare panico. Il ricorso a sistemi di diffusione sonora (impianti di allarme vocale certificati, conformi alla norma EN 60849/ISO 7240-16) è raccomandato nelle strutture di media e grande capienza, dove la voce umana non raggiungerebbe tutti i settori.
Le vie di fuga devono essere mantenute sgombre in ogni momento durante l’apertura al pubblico: non possono essere utilizzate per depositare attrezzature sceniche, costumi, cavi o qualsiasi altro materiale che riduca la larghezza del percorso o ostacoli il deflusso. Il piano deve prevedere chi è responsabile del controllo delle uscite di sicurezza prima di ogni apertura al pubblico e durante l’evento, e come viene gestita la situazione se una via di esodo risulta temporaneamente non percorribile.
Il piano di emergenza deve essere datato, firmato dal datore di lavoro e reso disponibile agli addetti alle emergenze tramite formazione specifica — non è sufficiente affiggerlo in bacheca. Le prove di evacuazione annuali (o più frequenti per le attività con turnover elevato del personale) devono essere verbalizzate con la data, il numero di partecipanti e le criticità emerse, che diventano spunti per aggiornare il piano.
Gestione delle vie di fuga con il pubblico presente: aspetti pratici
La gestione delle vie di fuga in presenza del pubblico richiede che ciascuna uscita di sicurezza sia presidiata da un addetto formato che sappia aprire rapidamente il dispositivo antipanico, guidare le persone in uscita mantenendo la calma e impedire i controflussi. Nelle strutture con più livelli (teatri con platea, galleria e loggione) gli addetti devono essere distribuiti su ogni piano e conoscere i percorsi di esodo specifici per il settore di loro competenza.
Un aspetto critico nei luoghi di spettacolo è la presenza di dispositivi antipanico sulle porte di sicurezza: devono essere funzionanti, non bloccati né manomessi, e devono potersi aprire con una semplice spinta dall’interno senza richiedere chiavi o altri strumenti. Il piano di emergenza deve includere una procedura di verifica periodica del funzionamento di questi dispositivi, con registrazione degli esiti.
La segnaletica di sicurezza — indicazioni di uscita, frecce direzionali, pittogrammi — deve essere conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08, Allegato XXV e UNI EN ISO 7010) e deve essere chiaramente visibile anche in condizioni di illuminazione ridotta. Le luci di emergenza devono entrare in funzione automaticamente in caso di mancanza di corrente e devono garantire un livello minimo di illuminazione lungo le vie di esodo per tutta la durata stimata dell’evacuazione.
Per strutture con capienza superiore a determinati valori soglia (stabiliti dalle normative antincendio di settore e dalle licenze di agibilità rilasciate dai Vigili del Fuoco), possono essere richiesti impianti di rilevazione automatica degli incendi, sistemi di spegnimento automatico (sprinkler) e sistemi di controllo e gestione degli accessi integrati con il piano di emergenza. La conformità a questi requisiti deve essere verificata periodicamente e documentata.
Aggiornamento quinquennale e differenze pratiche con il vecchio decreto
L’introduzione dell’aggiornamento quinquennale obbligatorio da parte del D.M. 02/09/2021 è una delle novità più significative per i gestori di luoghi di spettacolo. Significa che ogni addetto antincendio designato deve rinnovare la propria formazione entro 5 anni dal conseguimento dell’attestato (o dall’ultimo aggiornamento). Il mancato aggiornamento nei termini rende la formazione non valida ai fini della conformità al D.Lgs. 81/08 e può configurare una violazione sanzionabile in sede ispettiva.
I corsi di aggiornamento hanno durata inferiore al corso iniziale: il D.M. 02/09/2021 prevede moduli di aggiornamento calibrati sul livello di rischio, che includono la parte pratica con l’uso degli estintori. Non è sufficiente un aggiornamento puramente teorico: la componente pratica è obbligatoria anche per il rinnovo. Questo aspetto distingue il nuovo decreto dal vecchio D.M. 10/03/1998, che non disciplinava in modo strutturato il rinnovo periodico.
Chi era in possesso di un attestato rilasciato secondo il D.M. 10/03/1998 per il rischio alto (corso da 16 ore) e non lo ha ancora rinnovato dopo il 4 ottobre 2022 si trova in una situazione che richiede verifica: l’attestato potrebbe non essere più sufficiente per garantire la conformità, e potrebbe essere necessario completare un aggiornamento secondo il nuovo decreto o, in alcuni casi, ripetere la formazione completa di livello 3. La valutazione va condotta caso per caso.
Per i gestori di teatri, cinema e luoghi di spettacolo che si trovano a gestire un numero elevato di addetti antincendio con scadenze di aggiornamento diverse, è consigliabile costruire un piano pluriennale di formazione che distribuisca i rinnovi nel tempo, evitando di concentrare tutti gli aggiornamenti nello stesso periodo. Un sistema di monitoraggio delle scadenze — anche semplicemente un foglio di calcolo condiviso con l’RSPP — consente di non farsi cogliere di sorpresa e di garantire la continuità della copertura antincendio in ogni turno.
Domande frequenti
Chi deve fare il corso antincendio?
Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.
Quali sono i livelli del corso antincendio?
Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.
Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.
Il corso antincendio può essere fatto online?
La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 02/09/2021 (normattiva.it)
- INAIL – Prevenzione incendi (inail.it)
Fonti
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