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Cantieri e lavori speciali

Coordinatore sicurezza CSP e CSE: requisiti e corso 120 ore

CSP e CSE sono i registi della prevenzione nei cantieri con più imprese: ecco requisiti, formazione di 120 ore e aggiornamento quinquennale.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Cantieri e lavori speciali
Pubblicato
22 maggio 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (1028 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Allegato XIV · INAIL – Coordinatori per la sicurezza

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

CSP e CSE: due ruoli, un solo obiettivo

Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, il D.Lgs 81/08 Titolo IV richiede la nomina di figure di coordinamento dedicate alla sicurezza. Si tratta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), nominati dal committente o dal responsabile dei lavori.

I due ruoli intervengono in momenti diversi del processo, ma perseguono lo stesso obiettivo: gestire i rischi derivanti dalla compresenza di più imprese e coordinare le loro attività per evitare interferenze pericolose. Spesso le due funzioni sono ricoperte dalla stessa persona, ma restano concettualmente distinte.

Il Coordinatore in fase di Progettazione (CSP)

Il CSP opera nella fase che precede l’apertura del cantiere, quando si definiscono le scelte progettuali e organizzative. Il suo compito principale è la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e, dove richiesto, del fascicolo dell’opera, documento che raccoglie le informazioni utili alla prevenzione dei rischi durante eventuali lavori successivi sull’opera.

Intervenendo già in fase progettuale, il CSP può incidere sulle scelte che più influenzano la sicurezza del cantiere, dalle modalità costruttive all’organizzazione degli spazi. È in questa fase che molti rischi possono essere eliminati o ridotti alla fonte, prima ancora che il cantiere prenda forma.

Il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE)

Il CSE entra in gioco durante la realizzazione dell’opera. Verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e la loro coerenza con l’andamento dei lavori, controlla l’idoneità dei POS delle imprese e ne assicura la coerenza con il piano di coordinamento, e organizza la cooperazione tra le imprese e i lavoratori autonomi presenti.

Tra i poteri del CSE rientra quello di proporre al committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze. In situazioni di pericolo grave e imminente può sospendere direttamente le singole lavorazioni: è quindi una figura con responsabilità concrete sul campo, non solo documentali.

Requisiti, corso 120 ore e aggiornamento

Per svolgere il ruolo di coordinatore occorrono specifici requisiti professionali: un titolo di studio tecnico tra quelli previsti dalla norma, accompagnato da un’esperienza lavorativa adeguata nel settore delle costruzioni, di durata variabile a seconda del titolo posseduto. A questi requisiti si aggiunge l’obbligo formativo specifico.

La formazione del coordinatore consiste in un corso di 120 ore, articolato in moduli giuridico-normativo, tecnico e metodologico-organizzativo, con verifica finale di apprendimento. È il percorso che abilita allo svolgimento sia delle funzioni di CSP sia di quelle di CSE.

L’abilitazione va mantenuta attraverso un aggiornamento quinquennale di 40 ore, da distribuire nell’arco dei cinque anni. Il mancato aggiornamento nei tempi previsti comporta la sospensione della possibilità di operare come coordinatore fino al completamento delle ore mancanti.

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Il ruolo del coordinatore richiede competenze tecniche, giuridiche e organizzative solide, perché da esse dipende la sicurezza di cantieri spesso complessi e con molte imprese coinvolte. Un percorso formativo strutturato è il presupposto indispensabile per esercitare il ruolo con consapevolezza e tutelarsi sul piano delle responsabilità.

Con 123Formazione puoi seguire il corso di 120 ore per coordinatori e i relativi aggiornamenti quinquennali in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestati validi in tutta Italia. Contattaci per conoscere le date e la formula più adatta alle tue esigenze.

Requisiti di accesso ex Allegato XIV

L’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 individua puntualmente i titoli di studio e l’esperienza richiesti per accedere alla qualifica di coordinatore. Sono ammessi: laurea magistrale in ingegneria civile, edile, ambientale, della sicurezza e analoghe, con almeno 1 anno di esperienza nel settore delle costruzioni; laurea triennale in ingegneria o architettura con almeno 2 anni di esperienza; diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico con almeno 3 anni di esperienza nel settore. L’esperienza deve essere documentata e attinente alle attività di cantiere. Sono inoltre richiesti l’iscrizione all’ordine o collegio professionale (quando previsto per il titolo di studio) e l’assenza di provvedimenti di sospensione o radiazione.

I 120 ore di corso devono essere erogate da soggetti formatori abilitati dall’Allegato XIV stesso (ordini e collegi professionali, scuole edili, organizzazioni sindacali, università, enti bilaterali). Il modulo giuridico (28 ore) tratta il quadro normativo, le responsabilità civili e penali, la giurisprudenza. Il modulo tecnico (52 ore) approfondisce i rischi di cantiere, i sistemi di protezione collettiva e individuale, le tecnologie costruttive. Il modulo metodologico-organizzativo (16 ore) sviluppa le tecniche di redazione del PSC e del fascicolo dell’opera. Le restanti 24 ore sono di esercitazioni pratiche con casi studio. La prova finale prevede un test scritto e un colloquio orale di fronte a commissione.

Responsabilità penale del coordinatore

Il coordinatore è una figura di garanzia con responsabilità penale autonoma. La Cassazione (Sez. IV penale, sentenze costanti dal 2010 a oggi) ha chiarito che il CSE risponde di cooperazione colposa con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice quando il rischio realizzatosi rientrava nelle interferenze tra imprese o nelle prescrizioni del PSC che il coordinatore avrebbe dovuto far rispettare. Il CSP risponde quando il piano da lui redatto presenta carenze nella valutazione dei rischi noti al momento della progettazione. La giurisprudenza ha inoltre ribadito che la responsabilità del coordinatore non è esclusa dalla presenza del datore di lavoro dell’impresa esecutrice: i due ruoli concorrono nella tutela del lavoratore.

Per limitare l’esposizione, il coordinatore deve documentare puntualmente l’attività svolta: verbali di sopralluogo periodici in cantiere (almeno con la frequenza richiesta dalle Linee Guida dei rispettivi ordini professionali, generalmente settimanale o quindicinale), comunicazioni scritte al committente per le inosservanze rilevate, richieste formali alle imprese di adeguamento del POS, registro delle riunioni di coordinamento. La copertura assicurativa professionale (RC professionale del coordinatore) è di fatto indispensabile, sebbene non obbligatoria per legge se non per gli iscritti agli ordini professionali ex art. 5 D.P.R. 137/2012.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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