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Guide complete (pillar)

Consulente del lavoro e patente a crediti: servizi e obblighi per i clienti con cantieri nel 2025

Dal 1’ ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere devono avere la patente a crediti (art. 27 D.Lgs 81/08). Il CDL ha un ruolo centrale: supporta il cliente nella richiesta al portale INL, monitora il punteggio e gestisce le comunicazioni con l’ente in caso di decurtazione.

A cura della Redazione 123Formazione — area B2B Consulenti del Lavoro · Aggiornato il 29 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Guide complete (pillar)
Pubblicato
29 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
29 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1101 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione — area B2B Consulenti del Lavoro
Riferimenti normativi
Art. 27 e 27-bis D.Lgs 81/08 (patente a crediti) · D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024 (art. 29 — modifica art. 27) · D.M. 18 settembre 2024 (modalità patente a crediti) · Portale INL — Patente a crediti

A cura della Redazione 123Formazione — area B2B Consulenti del Lavoro

Revisione: team compliance e sicurezza sul lavoro

Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026

Cosa cambia per il CDL con la patente a crediti (D.L. 19/2024)

Il D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, ha introdotto all’art. 29 c. 19 la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89 D.Lgs 81/08). La disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 18 settembre 2024. Il sistema è operativo dal 1’ ottobre 2024.

Per il consulente del lavoro la patente a crediti rappresenta una nuova area di consulenza: il CDL può assistere il cliente nella verifica dei requisiti, nella compilazione dell’istanza sul portale INL, nel monitoraggio del punteggio e nella gestione delle comunicazioni formali con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in caso di decurtazione.

Il CDL che non informa tempestivamente il cliente dei nuovi obblighi potrebbe esporre lo studio a profili di responsabilità professionale ex art. 1218 c.c. (inadempimento) e art. 2236 c.c. (prestazione professionale), oltre al danno reputazionale derivante dalla sospensione dell’attività del cliente in cantiere.

Chi deve avere la patente: clienti del CDL a rischio

Sono soggetti all’obbligo di patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantieri temporanei o mobili ex art. 89 D.Lgs 81/08. Il check ATECO da fare per ogni cliente del CDL: sezione F (costruzioni, codici 41-43), sezione M attività di installazione e manutenzione impianti (43.21-43.29), sezione G installatori di serramenti e infissi (43.32).

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che si limitano alla fornitura di materiali, attrezzature o manufatti senza svolgere attività lavorativa nel cantiere (es. fornitore di cemento, noleggiatore di ponteggi senza montaggio). Lo chiarisce espressamente l’art. 27 c. 1 D.Lgs 81/08: l’esclusione vale solo se il soggetto non opera fisicamente nel cantiere.

Attenzione ai lavoratori autonomi con P.IVA (artigiani, posatori, elettricisti autonomi): se operano in cantiere devono avere la patente. Il CDL che gestisce le pratiche di queste figure deve informarle e supportarle nella richiesta.

Come richiedere la patente: procedura portale INL

La patente si richiede tramite il portale INL (https://www.ispettorato.gov.it) con SPID o CIE. Il rilascio è automatico (entro 5 giorni, con punteggio iniziale di 30 crediti) su autocertificazione dei requisiti ex art. 27 c. 1-bis D.Lgs 81/08: iscrizione alla CCIAA (o albo per gli autonomi), documento di valutazione dei rischi aggiornato, DURC regolare, adempimento agli obblighi di formazione del RSPP e dei lavoratori, designazione del medico competente (se richiesta), possesso dei DPI necessari.

Il CDL può operare come delegato del cliente per la presentazione dell’istanza, purché munito di procura speciale o mandato professionale. Nella pratica, molti studi CDL stanno strutturando un servizio di "presidio patente a crediti" con verifica periodica del punteggio e gestione delle comunicazioni INL.

Il punteggio crediti: cosa fa perdere e cosa fa guadagnare

Il punteggio iniziale è di 30 crediti. L’art. 27-bis D.Lgs 81/08 disciplina le decurtazioni: infortunio mortale del lavoratore imputabile all’impresa (-20 crediti), infortuni gravi o gravissimi (-15 o -10 crediti), violazioni accertate in sede di vigilanza riferite agli obblighi di formazione, DPI, DVR (-5 a -10 crediti per ciascuna violazione grave).

Il recupero crediti è possibile attraverso la partecipazione a percorsi formativi specifici sulla sicurezza sul lavoro: massimo 10 crediti per anno solare, con attestazione trasmessa al portale INL. Il CDL può pianificare un calendario formativo per il cliente come misura preventiva.

La soglia critica è 15 crediti: sotto questa soglia scatta la sospensione immediata dell’attività in cantiere (art. 27 c. 6 D.Lgs 81/08). Il CDL deve monitorare il punteggio del cliente e attivare percorsi formativi prima di raggiungere la soglia.

Servizi del CDL: nuove opportunità di consulenza

La patente a crediti apre nuove linee di servizio per lo studio CDL: (1) audit pre-cantiere per verificare i requisiti prima della richiesta; (2) check DVR/DUVRI aggiornamento e coerenza con le attività in cantiere; (3) supporto nella gestione del DURC e del RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione, istituito dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025); (4) monitoraggio scadenze aggiornamento preposto biennale; (5) formazione specifica per operatori di cantiere del cliente.

Alcuni CDL stanno integrando il "presidio patente crediti" in pacchetti di assistenza periodica, fatturandolo come canone mensile o a prestazione. Il valore aggiunto è la riduzione del rischio di sospensione in cantiere, che per il cliente comporta blocco della produzione e danni contrattuali.

Il CDL come intermediario tra cliente e INL

Il CDL può assistere il cliente nei confronti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per: (a) presentazione dell’istanza iniziale; (b) comunicazioni in caso di decurtazione (il provvedimento di decurtazione deve essere notificato all’impresa entro 30 giorni dall’accertamento); (c) ricorso avverso il provvedimento di decurtazione o sospensione (ricorso gerarchico ex L. 241/1990 o ricorso TAR per i profili di legittimità).

È fondamentale che il CDL conservi copia di tutte le comunicazioni e delle autorizzazioni del cliente, sia per la tutela dello studio (prova del mandato professionale) sia per la documentazione da esibire all’INL in caso di ispezione in cantiere.

Checklist operativa per il CDL: 10 punti da verificare per il cliente in cantiere

Prima di iniziare i lavori in cantiere, il CDL dovrebbe verificare per il cliente: (1) DVR aggiornato con valutazione dei rischi specifici del cantiere; (2) RSPP nominato e con formazione valida; (3) formazione lavoratori valida (Accordo SR 21/12/2011 e Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025, attestati nel RENF); (4) DURC verde; (5) patente a crediti ≥ 30 crediti (o ≥ 15 se già soggetta a decurtazioni); (6) POS (Piano Operativo di Sicurezza) firmato se cantiere con più imprese; (7) designazione addetti antincendio e primo soccorso; (8) aggiornamento biennale preposto effettuato (se sono passati 2 anni dall’ultimo aggiornamento); (9) DPI adeguati forniti e registrati; (10) visita medica periodica del medico competente non scaduta.

Questa checklist può essere integrata nel servizio di compliance SSL del CDL e aggiornata a ogni modifica normativa. Il cliente che la supera con esito positivo ha evidenza documentale della diligenza nell’adempimento degli obblighi — utile in caso di ispezione o contenzioso.

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