- Categoria
- Cantieri e lavori speciali
- Pubblicato
- 29 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 29 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 7 min (1307 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – art. 27 D.Lgs 81/08 (come modificato da D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) · INL – Portale patente a crediti cantieri
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026
Cos’è la patente a crediti e qual è il quadro normativo
La patente a crediti è un documento digitale rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che abilita le imprese e i lavoratori autonomi a operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08. L’istituto è stato introdotto dall’art. 29 comma 19 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha riscritto l’art. 27 del D.Lgs 81/08.
Le modalità operative, i requisiti di accesso e il sistema di attribuzione e decurtazione dei crediti sono disciplinati dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La patente è divenuta obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024: da quella data chiunque operi nei cantieri senza essere in possesso della patente (o senza averne fatto richiesta nei termini transitori) è esposto a sanzioni dirette e all’esclusione dal cantiere.
Chi deve avere la patente a crediti
L’obbligo riguarda tutte le imprese — indipendentemente dalla forma giuridica e dal numero di dipendenti — e tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa nei cantieri temporanei o mobili. Rientrano nell’obbligo sia l’impresa affidataria sia le imprese esecutrici subappaltatrici, nonché i lavoratori autonomi che non operano come dipendenti ma in proprio (ad esempio artigiani, posatori, installatori).
Sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell’attestazione SOA per classifiche pari o superiori alla III, per le quali la qualificazione SOA assorbe i requisiti della patente. L’esenzione riguarda solo la classificazione SOA: un’impresa SOA III che operi in subappalto per lavorazioni non coperte dall’attestazione deve comunque verificare la propria posizione con l’INL.
Punteggio iniziale di 30 crediti: come si acquisisce e come aumenta
Al momento del rilascio la patente attribuisce un punteggio base di 30 crediti. Questo punteggio può salire fino a un massimo di 100 crediti attraverso l’accumulo di crediti aggiuntivi legati a: anzianità dell’impresa (fino a 20 crediti per oltre 10 anni di attività); assenza di violazioni negli ultimi 10 anni; possesso di certificazioni di qualità (es. ISO 45001); investimenti in formazione dei lavoratori superiori agli obblighi di legge; esperienze pregresse positive documentate.
Il meccanismo premiante incentiva le imprese virtuose, distinguendo chi investe nella sicurezza da chi si limita al rispetto minimo dei requisiti. Il punteggio più elevato non comporta automaticamente vantaggi nei rapporti contrattuali, ma riduce la vulnerabilità alle decurtazioni: con 100 crediti un’impresa può subire sanzioni significative prima di avvicinarsi alla soglia critica.
Come richiedere la patente: portale INL e autocertificazione
La richiesta si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il portale dedicato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (portale-patente.inl.gov.it). La domanda si compila con le credenziali SPID o CIE e richiede l’autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA); adempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro e dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fatta eccezione per le imprese fino a 10 lavoratori che adottano le procedure standardizzate; regolarità contributiva attestata dal DURC; regolarità fiscale attestata dal DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale); presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente ove obbligatorio.
L’autocertificazione è resa sotto la propria responsabilità: dichiarazioni false espongono il richiedente alle sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, oltre che alla revoca della patente. L’INL può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
Decurtazione dei crediti: le sanzioni dell’art. 27-bis D.Lgs 81/08
L’art. 27-bis del D.Lgs 81/08, introdotto contestualmente alla riforma, disciplina le ipotesi di decurtazione dei crediti. Le decurtazioni scattano a seguito di provvedimenti definitivi che accertano violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le perdite di crediti più significative sono previste per: infortuni mortali imputabili a violazioni gravi (fino a 20 crediti); infortuni con lesioni gravi o gravissime (fino a 15 crediti); violazioni delle disposizioni in materia di formazione obbligatoria (da 1 a 5 crediti per ciascuna violazione); irregolarità contributive o fiscali accertate definitivamente (da 1 a 3 crediti).
Le decurtazioni non sono automatiche: derivano da provvedimenti degli organi di vigilanza (INL, ASL, carabinieri del Nucleo ispettivo) o da sentenze passate in giudicato. I crediti sottratti possono essere recuperati — in parte o interamente — attraverso la frequenza di corsi di formazione aggiuntiva e il trascorrere del tempo senza ulteriori violazioni, secondo le modalità previste dal D.M. 18 settembre 2024.
Soglia minima di 15 crediti e conseguenze della sospensione
Quando il punteggio scende al di sotto dei 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri temporanei o mobili fino al recupero del punteggio minimo. La sospensione operativa è immediata dalla data in cui la decurtazione porta il saldo sotto la soglia.
Operare in cantiere con un punteggio inferiore a 15 crediti — o senza patente — espone l’impresa a una sanzione pari al 20% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, oltre alle sanzioni previste per le singole violazioni che hanno determinato la decurtazione. In caso di infortunio occorso durante il periodo di operatività vietata, la responsabilità penale e civile dell’impresa si aggrava significativamente.
Eccezioni: chi è escluso dall’obbligo della patente
Oltre alle imprese con attestazione SOA classifiche III e superiori, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 27 D.Lgs 81/08 i soggetti che non svolgono attività lavorativa diretta nel cantiere: i fornitori di materiali che consegnano i prodotti ma non ne effettuano la posa in opera; i progettisti, i direttori dei lavori e i coordinatori per la sicurezza che svolgono attività di progettazione e verifica senza eseguire lavorazioni fisiche; il personale amministrativo e i tecnici in visita che non operano sul cantiere.
L’elemento dirimente è la distinzione tra chi opera fisicamente nelle lavorazioni del cantiere e chi vi accede per funzioni di controllo, fornitura o coordinamento. In caso di dubbio è opportuno richiedere un parere all’INL territorialmente competente, poiché operare senza patente quando essa è dovuta espone a sanzioni significative.
Ruolo del Committente e del CSP nella verifica della patente
Il committente — o il responsabile dei lavori da lui delegato — e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) hanno l’obbligo di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi presenti in cantiere siano in possesso di una patente valida e con punteggio sufficiente prima dell’inizio delle lavorazioni. Questa verifica si affianca a quella sull’idoneità tecnico-professionale (ITP) già prevista dall’art. 90 comma 9 e dall’Allegato XVII del D.Lgs 81/08.
La verifica della patente avviene attraverso il portale INL, dove è possibile consultare il QR code del documento digitale prodotto dall’impresa o dal lavoratore autonomo. Il committente che affida i lavori a un’impresa priva di patente o con punteggio inferiore a 15 crediti risponde in solido delle eventuali sanzioni, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 9 D.Lgs 81/08. È quindi interesse diretto del committente strutturare un processo sistematico di verifica delle patenti prima della firma del contratto e all’accesso in cantiere.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – art. 27 D.Lgs 81/08 (come modificato da D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) (normattiva.it)
- INL – Portale patente a crediti cantieri (ispettorato.gov.it)
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