- Categoria
- Documenti e adempimenti
- Pubblicato
- 20 gennaio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 20 gennaio 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (590 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – art. 25 Obblighi del medico competente
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2026
Cos’è la cartella sanitaria e di rischio
La cartella sanitaria e di rischio è il documento in cui il medico competente raccoglie, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, i dati relativi ai rischi a cui è esposto e gli esiti degli accertamenti effettuati nel tempo. È prevista dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 ed è istituita e aggiornata sotto la responsabilità del medico competente.
Non è una semplice scheda clinica: contiene anche la storia delle esposizioni professionali, e ciò la rende strumento prezioso sia per la tutela della salute del singolo, sia per l’eventuale riconoscimento futuro di malattie professionali. La cartella accompagna il lavoratore per tutta la durata della sorveglianza sanitaria.
Chi la custodisce e dove
La custodia della cartella sanitaria spetta al medico competente, che la conserva con salvaguardia del segreto professionale. La normativa prevede che la cartella sia tenuta presso il luogo di lavoro concordato con il datore di lavoro, in condizioni di sicurezza e con accesso riservato al solo medico (o al personale sanitario da lui dipendente e vincolato al segreto).
Il datore di lavoro non può accedere ai contenuti sanitari della cartella: il suo ruolo è garantire le condizioni materiali di custodia e riservatezza, non conoscere i dati clinici. Questa separazione è una garanzia fondamentale a tutela del lavoratore.
Conservazione e cessazione del rapporto
Alla cessazione dell’incarico, il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto della riservatezza, e il datore di lavoro ne cura la conservazione. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio del singolo lavoratore va consegnata al lavoratore stesso, in copia, e l’originale conservato secondo le regole previste.
Per alcune esposizioni specifiche (per esempio ad agenti cancerogeni o all’amianto) la normativa di settore impone tempi di conservazione molto più lunghi, anche decennali, in ragione della lunga latenza di certe patologie. È quindi essenziale verificare i rischi presenti per applicare i corretti obblighi di conservazione.
Privacy e tutela dei dati sanitari
I dati contenuti nella cartella sanitaria sono dati appartenenti a categorie particolari (dati relativi alla salute) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice privacy. Vanno trattati con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo riservatezza, integrità e accesso limitato al personale sanitario autorizzato.
Il datore di lavoro riceve dal medico competente solo i giudizi di idoneità e le informazioni aggregate o di sintesi necessarie alla prevenzione (per esempio nella relazione sanitaria presentata alla riunione periodica), mai le diagnosi o i dati clinici dei singoli. Questo equilibrio consente di tutelare la salute collettiva senza esporre informazioni sensibili individuali.
Il diritto di accesso del lavoratore
Il lavoratore ha diritto di ricevere, su sua richiesta e alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della propria cartella sanitaria e di rischio. Più in generale, ha diritto di accedere ai propri dati sanitari trattati nell’ambito della sorveglianza, anche ai sensi del GDPR. Il medico competente fornisce al lavoratore informazioni sul significato degli accertamenti e sui risultati.
Una corretta gestione della cartella richiede consapevolezza da parte di tutte le figure aziendali coinvolte. Con 123Formazione l’azienda può formare RSPP, preposti e responsabili privacy sugli obblighi della sorveglianza sanitaria e sulla gestione dei dati, con percorsi in aula, videoconferenza o e-learning e attestati validi su tutto il territorio nazionale.
Domande frequenti
Quando è obbligatoria la nomina del medico competente?
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando l’attività aziendale comporta rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 41 del D.Lgs 81/08. La sorveglianza è obbligatoria, ad esempio, in presenza di rischi da agenti chimici, biologici, cancerogeni, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso prolungato di videoterminali, lavoro notturno. Se la valutazione dei rischi non evidenzia rischi soggetti a sorveglianza, la nomina non è dovuta.
Quali sono i requisiti per fare il medico competente?
Il medico competente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 81/08, deve possedere uno dei titoli previsti dalla norma, in particolare la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure altri titoli equipollenti indicati dalla legge. Deve inoltre partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) ed essere iscritto in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.
Quali tipi di visite mediche prevede la sorveglianza sanitaria?
L’art. 41 del D.Lgs 81/08 prevede diverse tipologie di visita: la visita preventiva (prima dell’adibizione alla mansione o in fase preassuntiva), la visita periodica (di norma annuale, salvo diversa periodicità stabilita dal medico in base ai rischi), la visita su richiesta del lavoratore, la visita in occasione del cambio di mansione, la visita alla cessazione del rapporto nei casi previsti e la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione?
Al termine delle visite il medico competente esprime un giudizio relativo alla mansione specifica, che può essere: idoneità piena, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08. Il giudizio viene comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, che è tenuto ad attuare le eventuali misure indicate, ad esempio adibendo il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Come si presenta ricorso contro il giudizio di idoneità?
Avverso il giudizio del medico competente, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente (di norma il servizio di prevenzione e sicurezza dell’ASL), come previsto dall’art. 41 del D.Lgs 81/08. L’organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio impugnato.
Quali obblighi ha il datore di lavoro verso la sorveglianza sanitaria?
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando dovuto, inviare i lavoratori alle visite previste, fornire al medico le informazioni sui rischi e collaborare alla valutazione dei rischi e all’attuazione delle misure. Non può adibire il lavoratore a una mansione che richiede sorveglianza sanitaria senza il preventivo giudizio di idoneità e deve attuare le prescrizioni del medico. La violazione di questi obblighi è sanzionata penalmente dal D.Lgs 81/08.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – art. 25 Obblighi del medico competente (normattiva.it)
Fonti
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