- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 13 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 13 giugno 2026
- Tempo di lettura
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- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2026
Due regimi a confronto: il prima e il dopo
Per oltre vent’anni la formazione degli addetti antincendio è stata regolata dal D.M. 10/03/1998, che classificava le attività in tre livelli di rischio — basso, medio ed elevato — e prevedeva corsi di durata corrispondente. Quel decreto è stato superato dai tre decreti del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, comunemente noti come decreto “controlli”, “minicodice” e soprattutto, per la parte formativa, decreto “GSA” (Gestione della Sicurezza Antincendio), entrati in pieno regime a partire dal 2022.
Il cambiamento non è solo formale: muta il vocabolario (da “rischio basso/medio/elevato” a “livello 1/2/3”), cambiano alcune durate e si rafforza il quadro dell’aggiornamento periodico. Chi deve formare o aggiornare gli addetti deve quindi ragionare nel nuovo linguaggio, anche se molte aziende continuano a usare per abitudine le vecchie diciture.
Classificazione del rischio: dalle parole ai numeri
Il cuore della novità è il modo di nominare il rischio. Il D.M. 10/03/1998 parlava di attività a rischio di incendio basso, medio o elevato. I decreti 2021 introducono i livelli 1, 2 e 3, dove il livello 1 corrisponde idealmente al rischio più contenuto e il livello 3 a quello più alto. La logica di fondo — più alto il rischio, più approfondita la formazione — resta, ma cambiano etichetta e riferimenti.
Questa traduzione è importante per evitare errori: un’attività che prima era “rischio medio” oggi va inquadrata come livello 2, con il corso corrispondente. La valutazione del rischio incendio resta il presupposto: è da lì che discende il livello e, di conseguenza, il percorso formativo dell’addetto. La guida dedicata ai livelli 1/2/3 e quella sulla scelta del livello aiutano a collocare correttamente la propria attività.
Vecchio e nuovo a confronto: tabella concettuale
Riferimento normativo — Prima: D.M. 10/03/1998. Dopo: tre decreti del 2 settembre 2021 (controlli, minicodice, GSA), in vigore dal 2022.
Classificazione — Prima: rischio basso / medio / elevato. Dopo: livello 1 / livello 2 / livello 3, derivati dalla valutazione del rischio incendio.
Formazione iniziale — Prima e dopo: percorso modulato sul livello di rischio, con durata crescente dal livello più basso al più alto e parte pratica con prove di spegnimento per i livelli superiori. Il nuovo impianto conferma l’impostazione teoria + pratica, aggiornando contenuti e terminologia.
Aggiornamento — Prima: previsto ma con prassi disomogenee. Dopo: aggiornamento periodico chiaramente strutturato, con cadenza e durata definite per ciascun livello, da non confondere con il corso iniziale.
Designazione e gestione — Dopo: maggiore enfasi sulla gestione della sicurezza antincendio (GSA) e sul ruolo del datore nella nomina e nell’organizzazione degli addetti. In sintesi: stessa filosofia, nuovo vocabolario e regole di aggiornamento più nette.
Cosa devono fare le aziende oggi
Il passaggio al nuovo regime non rende automaticamente nulli gli attestati conseguiti sotto il D.M. 1998: gli addetti già formati restano operativi, ma devono seguire l’aggiornamento secondo le nuove regole per mantenere la qualifica. Le nuove formazioni e tutti gli aggiornamenti vanno invece erogati nel quadro dei decreti 2021, con la terminologia dei livelli 1/2/3.
In pratica l’azienda deve: verificare il livello di rischio incendio aggiornato; controllare lo stato degli attestati degli addetti; programmare gli aggiornamenti periodici secondo le cadenze previste; assicurarsi che i nuovi corsi facciano riferimento al regime attuale. È un’occasione utile anche per rivedere il piano di emergenza e le prove di evacuazione.
Come metterti in regola con il nuovo regime
Se non sai da dove partire, ricostruisci prima il quadro: qual è il livello di rischio della tua attività, quanti addetti hai designato e quando scadono i loro attestati. Da lì pianifichi i corsi iniziali per i nuovi addetti e gli aggiornamenti per chi è già formato, tutto secondo i decreti 2021.
Su 123Formazione trovi i corsi antincendio modulati sui livelli di rischio e i relativi aggiornamenti. Per approfondire puoi consultare le guide sui livelli antincendio 1/2/3, sui compiti dell’addetto antincendio e su quando fare l’aggiornamento, oltre alla guida sul piano di emergenza ed evacuazione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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