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titolo: "Antincendio: cosa cambia tra il D.M. 10/03/1998 e i decreti 2021"
slug: "antincendio-vecchio-nuovo-decreto-2021"
categoria: "Guida alla scelta"
dataPubblicazione: "2026-06-13"
dataAggiornamento: "2026-06-13"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
descrizione: "Formazione antincendio a confronto: dal D.M. 10/03/1998 ai decreti del 2 settembre 2021, cosa cambia tra rischio basso/medio/alto e livelli 1/2/3."
sommario: "Dal 2022 la formazione antincendio segue nuove regole. Cambiano le sigle, le ore e il modo di classificare il rischio: ecco un confronto chiaro tra il vecchio e il nuovo impianto."
keywords:
  - "differenza dm 1998 e dm 2021 antincendio"
  - "nuovo decreto antincendio 2021 cosa cambia"
  - "livello 1 2 3 antincendio"
  - "corso antincendio rischio basso medio alto"
  - "decreto controlli minicodice gsa"
canonical: "https://123formazione.com/guide/antincendio-vecchio-nuovo-decreto-2021"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Antincendio: cosa cambia tra il D.M. 10/03/1998 e i decreti 2021

> Dal 2022 la formazione antincendio segue nuove regole. Cambiano le sigle, le ore e il modo di classificare il rischio: ecco un confronto chiaro tra il vecchio e il nuovo impianto.

*Pubblicato: 2026-06-13 · Aggiornato: 2026-06-13*

## Due regimi a confronto: il prima e il dopo

Per oltre vent’anni la formazione degli addetti antincendio è stata regolata dal D.M. 10/03/1998, che classificava le attività in tre livelli di rischio — basso, medio ed elevato — e prevedeva corsi di durata corrispondente. Quel decreto è stato superato dai tre decreti del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, comunemente noti come decreto “controlli”, “minicodice” e soprattutto, per la parte formativa, decreto “GSA” (Gestione della Sicurezza Antincendio), entrati in pieno regime a partire dal 2022.

Il cambiamento non è solo formale: muta il vocabolario (da “rischio basso/medio/elevato” a “livello 1/2/3”), cambiano alcune durate e si rafforza il quadro dell’aggiornamento periodico. Chi deve formare o aggiornare gli addetti deve quindi ragionare nel nuovo linguaggio, anche se molte aziende continuano a usare per abitudine le vecchie diciture.

## Classificazione del rischio: dalle parole ai numeri

Il cuore della novità è il modo di nominare il rischio. Il D.M. 10/03/1998 parlava di attività a rischio di incendio basso, medio o elevato. I decreti 2021 introducono i livelli 1, 2 e 3, dove il livello 1 corrisponde idealmente al rischio più contenuto e il livello 3 a quello più alto. La logica di fondo — più alto il rischio, più approfondita la formazione — resta, ma cambiano etichetta e riferimenti.

Questa traduzione è importante per evitare errori: un’attività che prima era “rischio medio” oggi va inquadrata come livello 2, con il corso corrispondente. La valutazione del rischio incendio resta il presupposto: è da lì che discende il livello e, di conseguenza, il percorso formativo dell’addetto. La guida dedicata ai livelli 1/2/3 e quella sulla scelta del livello aiutano a collocare correttamente la propria attività.

## Vecchio e nuovo a confronto: tabella concettuale

Riferimento normativo — Prima: D.M. 10/03/1998. Dopo: tre decreti del 2 settembre 2021 (controlli, minicodice, GSA), in vigore dal 2022.

Classificazione — Prima: rischio basso / medio / elevato. Dopo: livello 1 / livello 2 / livello 3, derivati dalla valutazione del rischio incendio.

Formazione iniziale — Prima e dopo: percorso modulato sul livello di rischio, con durata crescente dal livello più basso al più alto e parte pratica con prove di spegnimento per i livelli superiori. Il nuovo impianto conferma l’impostazione teoria + pratica, aggiornando contenuti e terminologia.

Aggiornamento — Prima: previsto ma con prassi disomogenee. Dopo: aggiornamento periodico chiaramente strutturato, con cadenza e durata definite per ciascun livello, da non confondere con il corso iniziale.

Designazione e gestione — Dopo: maggiore enfasi sulla gestione della sicurezza antincendio (GSA) e sul ruolo del datore nella nomina e nell’organizzazione degli addetti. In sintesi: stessa filosofia, nuovo vocabolario e regole di aggiornamento più nette.

## Cosa devono fare le aziende oggi

Il passaggio al nuovo regime non rende automaticamente nulli gli attestati conseguiti sotto il D.M. 1998: gli addetti già formati restano operativi, ma devono seguire l’aggiornamento secondo le nuove regole per mantenere la qualifica. Le nuove formazioni e tutti gli aggiornamenti vanno invece erogati nel quadro dei decreti 2021, con la terminologia dei livelli 1/2/3.

In pratica l’azienda deve: verificare il livello di rischio incendio aggiornato; controllare lo stato degli attestati degli addetti; programmare gli aggiornamenti periodici secondo le cadenze previste; assicurarsi che i nuovi corsi facciano riferimento al regime attuale. È un’occasione utile anche per rivedere il piano di emergenza e le prove di evacuazione.

## Come metterti in regola con il nuovo regime

Se non sai da dove partire, ricostruisci prima il quadro: qual è il livello di rischio della tua attività, quanti addetti hai designato e quando scadono i loro attestati. Da lì pianifichi i corsi iniziali per i nuovi addetti e gli aggiornamenti per chi è già formato, tutto secondo i decreti 2021.

Su 123Formazione trovi i corsi antincendio modulati sui livelli di rischio e i relativi aggiornamenti. Per approfondire puoi consultare le guide sui livelli antincendio 1/2/3, sui compiti dell’addetto antincendio e su quando fare l’aggiornamento, oltre alla guida sul piano di emergenza ed evacuazione.

## Guide correlate

- [Antincendio livello 1, 2 o 3: come capire quale corso serve (D.M. 2021)](https://123formazione.com/guide/antincendio-livello-1-2-3-quale)
- [Corso antincendio: livelli di rischio 1, 2 e 3 secondo il D.M. 02/09/2021](https://123formazione.com/guide/corso-antincendio-livelli-rischio)
- [Addetto antincendio: chi è, come si designa e quali sono i suoi compiti](https://123formazione.com/guide/addetto-antincendio-compiti)
- [Aggiornamento antincendio: quando è obbligatorio e cosa prevede](https://123formazione.com/guide/aggiornamento-antincendio-quando)
- [Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE): quando è obbligatorio e cosa deve contenere](https://123formazione.com/guide/piano-emergenza-evacuazione)

## Corsi correlati

- [Antincendio — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/antincendio-basso)

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