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- Documenti e adempimenti
- Pubblicato
- 20 gennaio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 20 gennaio 2026
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- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2026
Perché esistono controlli su alcol e sostanze
Per alcune attività lavorative, l’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti non mette a rischio solo chi le assume, ma la sicurezza di terzi: colleghi, utenti e cittadini. Per questo l’ordinamento prevede divieti e controlli specifici per le cosiddette mansioni a rischio, dove un’alterazione psicofisica può avere conseguenze gravi.
Questi controlli rientrano nella sorveglianza sanitaria e sono affidati al medico competente, ma trovano fondamento in norme dedicate: la legge 125/2001 sull’alcol, l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (elenco delle mansioni con divieto di assunzione e somministrazione di alcolici) e il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 sugli accertamenti per le sostanze stupefacenti e psicotrope.
Le mansioni a rischio per la sicurezza di terzi
Gli elenchi della Conferenza Stato-Regioni individuano le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni o per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi. Vi rientrano, ad esempio, le mansioni di guida di veicoli e mezzi (autotrasporto, conducenti professionali), la conduzione di gru, carrelli elevatori e macchine di movimento terra, alcune attività in edilizia e in quota, e attività con uso di armi.
L’individuazione delle mansioni a rischio presenti in azienda è un passaggio chiave: il datore di lavoro, con il medico competente, deve verificare quali posizioni rientrino negli elenchi e attivare di conseguenza le procedure di controllo. Per chi svolge tali mansioni vige il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.
Le procedure per l’alcol
Per le mansioni a rischio individuate dall’Intesa del 2006 il medico competente può effettuare controlli alcolimetrici nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Si tratta di accertamenti finalizzati a verificare l’assenza di condizioni di alcoldipendenza e il rispetto del divieto di assunzione, non a sanzionare un consumo privato fuori dal lavoro.
In caso di esito che evidenzi problematiche, il lavoratore può essere indirizzato ai servizi competenti per gli approfondimenti e l’eventuale percorso di recupero. Il datore di lavoro deve gestire la situazione tutelando la sicurezza, ma anche i diritti del lavoratore, evitando trattamenti discriminatori.
Le procedure per le sostanze stupefacenti
Il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 disciplina gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per i lavoratori addetti alle mansioni a rischio. Gli accertamenti si articolano in un primo livello, eseguito dal medico competente con test di screening, e in un secondo livello di approfondimento presso le strutture sanitarie competenti (SerD) in caso di esito non negativo.
Le procedure devono rispettare criteri di riservatezza e correttezza: i test vanno svolti con metodiche affidabili e contraddittorio garantito, e gli esiti vanno gestiti come dati sanitari, accessibili al solo medico competente. Un esito positivo al secondo livello comporta l’inidoneità temporanea alla mansione a rischio e l’attivazione di percorsi di recupero, con possibilità di rivalutazione successiva.
Gestione aziendale e formazione
Per gestire correttamente alcol e sostanze, l’azienda deve mappare le mansioni a rischio, definire una procedura interna condivisa con il medico competente e informare i lavoratori sui divieti e sulle modalità dei controlli. La trasparenza riduce il contenzioso e rafforza la cultura della sicurezza.
La prevenzione passa anche dalla consapevolezza dei rischi connessi alle singole mansioni. Con 123Formazione puoi formare i lavoratori adibiti a mansioni a rischio (conducenti, addetti a carrelli, gru e attrezzature) con i corsi abilitanti e i percorsi sulla sicurezza, in aula, videoconferenza o e-learning, con attestati validi in tutta Italia.
Domande frequenti
Quando è obbligatoria la nomina del medico competente?
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando l’attività aziendale comporta rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 41 del D.Lgs 81/08. La sorveglianza è obbligatoria, ad esempio, in presenza di rischi da agenti chimici, biologici, cancerogeni, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso prolungato di videoterminali, lavoro notturno. Se la valutazione dei rischi non evidenzia rischi soggetti a sorveglianza, la nomina non è dovuta.
Quali sono i requisiti per fare il medico competente?
Il medico competente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 81/08, deve possedere uno dei titoli previsti dalla norma, in particolare la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure altri titoli equipollenti indicati dalla legge. Deve inoltre partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) ed essere iscritto in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.
Quali tipi di visite mediche prevede la sorveglianza sanitaria?
L’art. 41 del D.Lgs 81/08 prevede diverse tipologie di visita: la visita preventiva (prima dell’adibizione alla mansione o in fase preassuntiva), la visita periodica (di norma annuale, salvo diversa periodicità stabilita dal medico in base ai rischi), la visita su richiesta del lavoratore, la visita in occasione del cambio di mansione, la visita alla cessazione del rapporto nei casi previsti e la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione?
Al termine delle visite il medico competente esprime un giudizio relativo alla mansione specifica, che può essere: idoneità piena, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08. Il giudizio viene comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, che è tenuto ad attuare le eventuali misure indicate, ad esempio adibendo il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Come si presenta ricorso contro il giudizio di idoneità?
Avverso il giudizio del medico competente, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente (di norma il servizio di prevenzione e sicurezza dell’ASL), come previsto dall’art. 41 del D.Lgs 81/08. L’organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio impugnato.
Quali obblighi ha il datore di lavoro verso la sorveglianza sanitaria?
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando dovuto, inviare i lavoratori alle visite previste, fornire al medico le informazioni sui rischi e collaborare alla valutazione dei rischi e all’attuazione delle misure. Non può adibire il lavoratore a una mansione che richiede sorveglianza sanitaria senza il preventivo giudizio di idoneità e deve attuare le prescrizioni del medico. La violazione di questi obblighi è sanzionata penalmente dal D.Lgs 81/08.
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Fonti
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