MCA — Materiali Contenenti Amianto
MCA: classificazione e gestione dei Materiali Contenenti Amianto negli edifici
- MCA — Materiali Contenenti Amianto
- Materiali da costruzione che incorporano fibre di amianto (asbesto), distinti in friabili e compatti, soggetti a censimento obbligatorio negli edifici pre-1992 e a bonifica disciplinata dal D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo III.
I Materiali Contenenti Amianto (MCA) si suddividono in due grandi categorie in funzione della propensione al rilascio di fibre: i materiali friabili, che possono rilasciare fibre anche spontaneamente per semplice degrado, sfregamento o correnti d'aria (coibentazioni sprayate su strutture metalliche, lastre di cartone amianto, pannelli isolanti, vecchie guarnizioni termiche), e i materiali compatti, che rilasciano fibre solo se tagliati, forati, levigati o comunque manipolati meccanicamente (lastre ondulate in eternit/cemento-amianto, tubi di fognatura e acquedotto, pavimentazioni in vinile-amianto, coperture e serbatoi in cemento-amianto).
La Legge 257/1992 ha vietato l'estrazione, la lavorazione, l'importazione e il commercio di amianto in Italia. Il D.M. 06/09/1994 ha stabilito le norme tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e il piano di manutenzione degli edifici con amianto ("Piano di Controllo e Manutenzione"). Per gli edifici costruiti prima del 1992, i proprietari (o i datori di lavoro per i luoghi di lavoro) hanno l'obbligo di censire e mappare la presenza di MCA, valutarne lo stato di conservazione e predisporre un programma di sorveglianza o di bonifica.
La valutazione dello stato di conservazione dei MCA si effettua con metodi standardizzati che attribuiscono un punteggio di rischio in funzione di: friabilità, grado di danneggiamento fisico, esposizione a fattori di degrado (umidità, vibrazioni, correnti d'aria), accessibilità, superficie esposta e tipo di attività svolta nell'area. Il D.M. 06/09/1994 descrive i criteri per classificare i MCA come a basso, medio o alto rischio e per decidere se intervenire con la messa in sicurezza (incapsulamento, sovracopertura) o con la rimozione.
Gli interventi di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento) dei MCA nei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo IX Capo III del D.Lgs 81/08 (artt. 246-261) e dal D.M. 06/09/1994. Le imprese che effettuano lavori su MCA devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Cat. 10-A) e i lavoratori devono aver frequentato il corso specifico per addetti alla rimozione e bonifica dell'amianto (40 ore per operatori, 32 ore per responsabili tecnici) ai sensi del D.M. 14/05/1996. Prima dell'inizio dei lavori deve essere notificato il piano di lavoro all'ASL/AUSL competente.
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