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Calcolatore Patente a Crediti Edilizia 2024

Verifica il punteggio della tua patente a crediti per i cantieri edili. Calcola le decurtazioni per violazioni e sanzioni, simula i recuperi crediti tramite formazione e scopri se la tua impresa è operativa o a rischio sospensione. Basato sull'art. 29 D.L. 19/2024 (conv. L. 56/2024) e D.M. 18 settembre 2024 n. 132.

Riferimenti normativi

Istituzione:
Art. 29 D.L. 19/2024 convertito con L. 56/2024.
Decreto attuativo:
D.M. 18 settembre 2024 n. 132.
Norma primaria:
Art. 27 D.Lgs 81/08 (come modificato dal D.L. 19/2024).
Obbligo dal:
1° ottobre 2024 — imprese e lavoratori autonomi in cantieri temporanei e mobili (art. 89 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08).
Dotazione iniziale:
30 crediti alla prima iscrizione al portale INL.
Soglia sospensione:
Automatica sotto i 15 crediti (art. 27 co. 6 D.Lgs 81/08).

Come funziona la patente a crediti edilizia

La patente a crediti è un sistema di qualificazione a punteggio variabile introdotto per migliorare la sicurezza nei cantieri edili. Ogni impresa ottiene una dotazione iniziale di 30 crediti al momento della registrazione sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il punteggio si riduce in presenza di violazioni accertate e si ripristina attraverso comportamenti virtuosi: formazione aggiuntiva certificata, periodi senza infortuni, investimenti documentati in sicurezza.

La norma prevede una soglia minima di operatività di 15 crediti: al di sotto di questa soglia la patente viene automaticamente sospesa e l'impresa non può accedere ai cantieri temporanei e mobili fino al recupero del punteggio. Con meno di 10 crediti l'INL può procedere alla revoca definitiva.

1. Crediti attuali

La dotazione iniziale alla prima iscrizione al portale INL è di 30 crediti (art. 27 D.Lgs 81/08). Inserire il punteggio corrente se l’impresa ha già subito decurtazioni precedenti.

2. Violazione subita

3. Recupero crediti

Seleziona le azioni di recupero intraprese o pianificate
Operatività piena — Patente valida
30crediti risultanti

Il punteggio è pari o superiore a 30 crediti: la patente è pienamente valida e l’impresa può operare senza limitazioni nei cantieri edili. Mantenere aggiornata la documentazione e proseguire con le attività di prevenzione e formazione obbligatoria.

30
crediti partenza
0
decurtazione
+0
recupero
Vuoi calcolare anche le sanzioni pecuniarie connesse alla violazione selezionata? Usa il calcolatore sanzioni D.Lgs 81/08 →

Riferimento normativo

La Patente a Crediti Edilizia è disciplinata dall’art. 27 D.Lgs 81/08 (come modificato dall’art. 29 D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132. Obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi con codici ATECO settore F che operano in cantieri temporanei e mobili (art. 89 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08). La soglia minima di operatività è 15 crediti su 30; sotto i 10 crediti la patente è automaticamente sospesa o revocata (art. 27 co. 6 D.Lgs 81/08).

Strumento a scopo informativo: non sostituisce la verifica ufficiale del punteggio sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) né il parere di un consulente in materia di sicurezza sul lavoro. Aggiornato al D.M. 18 settembre 2024 n. 132.

Domande frequenti sulla patente a crediti edilizia

Cos’è la patente a crediti edilizia introdotta dal DL 19/2024?+

La patente a crediti edilizia è un sistema di qualificazione obbligatorio introdotto dall’art. 29 del D.L. 19/2024 convertito con L. 56/2024, che ha modificato l’art. 27 del D.Lgs 81/08. Ogni impresa e lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei e mobili (art. 89 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08) deve possedere una patente con un punteggio minimo di 15 crediti. La dotazione iniziale è di 30 crediti, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite portale digitale.

Da quando è obbligatoria la patente a crediti per i cantieri?+

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei e mobili, compresi i subappaltatori. Il D.M. 18 settembre 2024 n. 132 ha definito le modalità attuative: criteri di rilascio, punteggi di decurtazione, meccanismi di recupero e procedure di sospensione.

Quali imprese devono avere la patente a crediti edilizia?+

La patente è obbligatoria per tutte le imprese con codici ATECO del settore F (costruzioni) e per i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei e mobili. Sono escluse le imprese che forniscono solo materiali o servizi non connessi all’esecuzione dei lavori edili. Le imprese con sistema ISO 45001 certificato beneficiano di un percorso semplificato.

Quando la patente viene sospesa o revocata?+

La patente è automaticamente sospesa quando il punteggio scende sotto i 15 crediti (art. 27 co. 6 D.Lgs 81/08). Con meno di 10 crediti l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può procedere alla revoca della patente. Durante la sospensione l’impresa non può operare in alcun cantiere temporaneo o mobile fino al recupero del punteggio minimo.

Come si recuperano i crediti della patente a crediti edilizia?+

Il D.M. 132/2024 all’art. 5 prevede tre principali meccanismi di recupero crediti: la partecipazione a corsi di aggiornamento SSL aggiuntivi e certificati (+1 credito per blocchi di 25 ore, fino a +5 crediti/anno); un anno solare senza violazioni o sanzioni (+5 crediti); investimento documentato in formazione con almeno l’80% dei dipendenti aggiornati (+1 credito).

Quali sanzioni si applicano per lavori senza patente a crediti?+

Operare in un cantiere senza patente a crediti o con patente sospesa comporta sanzioni amministrative significative per l’impresa e per il committente. Sono previste sanzioni pecuniarie e la sospensione immediata dei lavori da parte dell’INL. Le violazioni possono comportare anche la decurtazione dei crediti residui e l’avvio di procedimenti di revoca della patente.

Qual è la differenza tra decurtazione da prescrizione e da sanzione definitiva?+

La prescrizione contestata (art. 20 D.Lgs 758/1994) è una procedura preventiva con cui l’organo di vigilanza impone la regolarizzazione della violazione: comporta una decurtazione di 1 credito. La sanzione amministrativa definitiva comporta invece una decurtazione di 2 crediti, riflettendo la maggiore gravità della condotta definitivamente accertata.

Chi controlla e gestisce la patente a crediti?+

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è l’autorità competente per il rilascio, la verifica, la gestione delle decurtazioni e l’eventuale sospensione o revoca della patente a crediti. Il portale digitale dell’INL è lo strumento ufficiale per la richiesta della patente e la verifica del punteggio in tempo reale.

Hai bisogno di recuperare crediti tramite formazione?

Il D.M. 132/2024 consente di recuperare crediti con corsi SSL aggiuntivi certificati. Scopri i percorsi formativi per cantieri e imprese edili con ATECO settore F.

Approfondisci

Avvertenza. Strumento gratuito a scopo informativo: non sostituisce la verifica ufficiale del punteggio sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), né il parere di un consulente in materia di sicurezza sul lavoro. I valori indicati sono basati sul D.M. 18 settembre 2024 n. 132 e sull'art. 27 D.Lgs 81/08. Per chiarimenti contattaci.