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Calcolatore costi sicurezza DUVRI — Art. 26 D.Lgs 81/08

Stima gli oneri della sicurezza da interferenza da inserire nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). L’importo calcolato è non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08.

In sintesi (TL;DR)

Obbligo:
art. 26 D.Lgs 81/08 — committenti che affidano lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto.
Cosa include:
formazione e coordinamento, protezioni collettive, segnaletica, dispositivi di emergenza, sorveglianza.
Regola chiave:
i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta (art. 26 co. 5).
Attenzione:
per appalti con importo >€100.000 o durata >200 uomini-giorno, verificare l’obbligo di PSC (art. 90).

Calcolatore oneri sicurezza DUVRI

1Formazione e coordinamento

0,00
persone
ore
persone
ore

2Protezione collettiva

0,00
elementi
giorni
cartelli
m

3Dispositivi di emergenza

0,00
estintori
kit

4Coordinamento e sorveglianza

0,00
ore
sopralluoghi

Totale oneri sicurezza da interferenza

0,00

Formazione

0,00

Protezione

0,00

Emergenza

0,00

Coordinamento

0,00

Importo non soggetto a ribasso d’asta

Ai sensi dell’art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08, i costi della sicurezza da interferenza non possono essere oggetto di ribasso nelle offerte degli appaltatori. L’importo di 0,00 deve essere indicato esplicitamente nel contratto d’appalto come voce separata e non negoziabile.

Verifica l’obbligo di PSC

Per appalti con importo superiore a € 100.000 o durata superiore a 200 uomini-giorno, verificare l’obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell’art. 90 D.Lgs 81/08. In presenza di PSC obbligatorio, il DUVRI non è richiesto e le funzioni di coordinamento vengono assolte dal Coordinatore per la Progettazione (CSP).

Cos’è il DUVRI e quando è obbligatorio

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è lo strumento previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 che il datore di lavoro committente è obbligato a redigere ogni volta che affida lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto all’interno della propria azienda o unità produttiva. Il documento ha lo scopo di individuare i rischi che nascono dall’interferenza tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore e di indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre tali rischi.

L’obbligo si applica indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti e riguarda tutti i settori produttivi. Sono esclusi solo i lavori di natura intellettuale, la mera fornitura di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e il cui importo non superi i cinquecento euro — fermo restando l’obbligo di fornire comunque informazioni sui rischi specifici dell’ambiente. Il DUVRI va allegato al contratto d’appalto ed è un documento dinamico: va aggiornato ogni volta che si verificano modifiche significative nelle lavorazioni.

Chi deve redigere il DUVRI e quali sono i suoi contenuti

Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, con il supporto del proprio RSPP e, quando presente, del medico competente. Deve contenere: la descrizione delle attività appaltate, l’identificazione dei rischi da interferenza (fisici, chimici, biologici, organizzativi), le misure di prevenzione adottate e gli oneri della sicurezza da interferenza quantificati in modo analitico. L’appaltatore e il subappaltatore hanno l’obbligo di cooperare e di coordinarsi con il committente, fornendo informazioni sui propri rischi e partecipando alle riunioni di coordinamento.

Differenza tra DUVRI e PSC

Il DUVRI si applica a tutti i contratti di appalto e subappalto ex art. 26 D.Lgs 81/08, indipendentemente dall’entità dei lavori, e riguarda i rischi da interferenza tra lavoratori di imprese diverse all’interno di un’azienda già operante. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è invece previsto dagli artt. 89 e 90 D.Lgs 81/08 per i cantieri temporanei o mobili nei quali è prevista la presenza di più imprese, quando l’entità presunta dei lavori supera i 200 uomini-giorno oppure i lavori comportano rischi particolari (Allegato XI). Il PSC è redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) nominato dal committente prima dell’avvio dei lavori. Nei cantieri soggetti a PSC, il DUVRI non è richiesto: le funzioni del DUVRI sono assolte dal PSC stesso.

Per le agenzie di somministrazione lavoro e per i contratti di lavoro temporaneo, la gestione del DUVRI presenta specificità legate alla triangolazione tra agenzia, utilizzatore e lavoratore somministrato. Approfondisci DUVRI e somministrazione.

Avvertenza. Strumento gratuito a scopo indicativo e didattico. I valori unitari utilizzati sono stime di mercato orientative; i costi reali dipendono dal contesto specifico dell’appalto. Il DUVRI definitivo va redatto e firmato dal datore di lavoro committente con il supporto del proprio RSPP. Non sostituisce la consulenza professionale in materia di sicurezza sul lavoro.