- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 10 min (1952 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titoli IX e X · EUR-Lex – Reg. CE 1907/2006 REACH · EUR-Lex – Reg. CE 1272/2008 CLP/GHS · INAIL – Rischi nel settore farmaceutico
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Quadro normativo del settore farmaceutico e biomedico
Le imprese del settore farmaceutico (ATECO 21.10 — fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, 21.20 — fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici) e biomedico operano in un contesto normativo doppio: da un lato le normative di buona fabbricazione (GMP — Good Manufacturing Practices) imposte dal Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, dalla direttiva 2001/83/CE (Codice Comunitario dei Medicinali per uso umano) e dalle linee guida EMA; dall'altro le norme di sicurezza sul lavoro del D.Lgs 81/08 con particolare riferimento al Titolo IX (rischio chimico) e al Titolo X (rischio biologico).
Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) — che recepisce il Sistema Globale Armonizzato di classificazione ed etichettatura (GHS) delle Nazioni Unite — disciplinano la classificazione, l'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza (SDS) delle sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo farmaceutico. Le imprese che producono principi attivi o prodotti finiti devono garantire che le SDS siano aggiornate, accessibili ai lavoratori e comprese da chi le utilizza, e che la valutazione del rischio chimico del DVR sia condotta sulla base delle informazioni contenute nelle SDS.
Il D.Lgs 81/08 Titolo IX (artt. 220-265) disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni. Il settore farmaceutico presenta una complessità peculiare: molti principi attivi farmaceutici (API — Active Pharmaceutical Ingredients) non sono classificati come pericolosi ai sensi del CLP ma hanno effetti farmacologici noti a basse dosi, rendendo necessaria una valutazione del rischio specifica che va oltre la semplice applicazione delle schede di sicurezza. Le linee guida ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) e EMA per la gestione degli API potenti (HPAPI — Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients) forniscono il framework tecnico di riferimento per la valutazione dell'esposizione occupazionale.
La normativa GMP (Good Manufacturing Practices) impone requisiti ambientali e procedurali che si intersecano con la sicurezza sul lavoro: le classificazioni ambientali delle camere bianche (A, B, C, D secondo EudraLex Volume 4), i sistemi di trattamento dell'aria, le procedure di gownup e il monitoraggio ambientale hanno impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sui rischi a cui i lavoratori sono esposti. La gestione integrata delle esigenze GMP e della sicurezza sul lavoro è una competenza distintiva che le aziende farmaceutiche devono sviluppare.
Rischio chimico nel processo produttivo farmaceutico
Il processo produttivo farmaceutico utilizza una vasta gamma di agenti chimici: solventi organici (etanolo, acetone, metanolo, diclorometano, toluene), acidi e basi forti, catalizzatori metallici, reagenti sintetici, gas tecnici (azoto, anidride carbonica, argon), agenti di pulizia e sterilizzazione (perossido di idrogeno, ozono, formaldeide). Ogni fase del processo — sintesi del principio attivo, formulazione, rivestimento, confezionamento — ha un profilo di rischio chimico specifico che deve essere valutato in modo dettagliato.
La valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 223 deve tenere conto delle proprietà pericolose degli agenti, del livello e della durata dell'esposizione, delle condizioni di lavoro (ventilazione, temperatura, pressione), delle misure di protezione adottate. Per gli HPAPI la valutazione deve applicare la metodologia OEL (Occupational Exposure Limit) basata sulla valutazione tossicologica e farmacologica della molecola, anche in assenza di limiti legislativi pubblicati. Il sistema banding (Health Hazard Banding o OEBanding) — sviluppato da ISPE, NIOSH e altri enti — consente di attribuire una classe di rischio a molecole per cui non esistono valori limite definiti.
I valori limite di esposizione professionale (VLEP) per gli agenti chimici comuni nel settore farmaceutico sono definiti dall'allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08 (recepimento della direttiva 2017/164/UE) e aggiornati con successive direttive europee. Per i solventi più diffusi: etanolo VLEP-TWA 1900 mg/m³, acetone VLEP-TWA 1210 mg/m³, metanolo VLEP-TWA 260 mg/m³, diclorometano VLEP-TWA 353 mg/m³. Il superamento di questi valori impone misure di controllo prioritarie e, in caso di agenti cancerogeni o mutageni, si applica il Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/08 con obblighi più stringenti.
Le misure di controllo dell'esposizione chimica devono seguire la gerarchia prevenzionistica: sostituzione con sostanze meno pericolose, riduzione delle quantità, contenimento con sistemi chiusi o isolatori, ventilazione localizzata aspirante, procedure di lavoro sicure, formazione dei lavoratori e, solo come ultima misura, DPI adeguati. Nelle produzioni farmaceutiche le cabine di pesatura con ventilazione laminare, gli isolatori farmaceutici (glove-boxes) per le lavorazioni di HPAPI e i sistemi Closed Contained Transfer sono le principali misure di contenimento tecnico.
Rischio biologico nelle produzioni biotecnologiche e nei laboratori
Il settore farmaceutico-biomedico comprende imprese che lavorano con organismi viventi, colture cellulari, batteri, virus attenuati, tessuti umani e animali per la produzione di farmaci biotecnologici, vaccini, prodotti da plasma e dispositivi diagnostici. Questi processi comportano un rischio biologico disciplinato dal D.Lgs 81/08 Titolo X (artt. 266-286) e dal D.Lgs 206/2001 sull'uso confinato di organismi geneticamente modificati (OGM).
Il D.Lgs 81/08 art. 268 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in base al rischio di infezione, alla gravità della malattia, alla trasmissibilità nella comunità e alla disponibilità di misure preventive e terapeutiche: Gruppo 1 (rischio trascurabile), Gruppo 2 (malattia non grave, diffusione improbabile), Gruppo 3 (malattia grave, diffusione possibile ma cura disponibile), Gruppo 4 (malattia grave, alta diffusibilità, nessun trattamento). La produzione di vaccini contro patogeni di Gruppo 3 (es. Mycobacterium tuberculosis, HIV, virus dell'epatite C) richiede misure di contenimento BSL-3 (Biosafety Level 3).
I laboratori che lavorano con agenti biologici classificati devono adottare misure di contenimento specifiche in base al livello BSL: il BSL-1 e BSL-2 sono i livelli standard nei laboratori di diagnostica e R&D farmaceutico, con misure di base come cabine di sicurezza biologica (BSC) di Classe II, DPI (camici, guanti, occhiali), procedure di decontaminazione e gestione dei rifiuti biologici. Il BSL-3, per i patogeni di Gruppo 3, richiede misure aggiuntive: pressione negativa nei locali, doppio spogliatoio, autoclave dedicata, filtrazione HEPA dell'aria esausta.
La valutazione del rischio biologico deve essere notificata all'autorità competente (ASL/AUSL) prima dell'inizio delle attività con agenti di Gruppo 3 e 4, come previsto dall'art. 269 del D.Lgs 81/08. Il registro degli esposti ad agenti biologici di Gruppo 3 e 4 (art. 280 D.Lgs 81/08) deve essere tenuto aggiornato per almeno dieci anni dopo la cessazione dell'esposizione, esteso a quarant'anni in caso di esposizioni che possano causare infezioni con periodo di incubazione lungo o malattie latenti.
Camere bianche GMP e sicurezza del personale
Le camere bianche (cleanrooms) del settore farmaceutico sono ambienti a contaminazione controllata, classificati secondo la ISO 14644 e i requisiti EudraLex Volume 4 GMP europee. Le classi ISO 5-8 (equivalenti alle classi A-D GMP) impongono controlli sulla concentrazione di particolato, sulla microbiologia ambientale, sui flussi d'aria e sulla temperatura e umidità. Per i lavoratori che operano in questi ambienti si pongono problemi specifici di sicurezza: indumenti specifici (gown) che limitano la visibilità e i movimenti, rischio di scivolamento su superfici trattate, esposizione a gas tecnici, stress da calore o freddo in alcuni ambienti.
La procedura di vestizione (gowning) in camera bianca richiede un addestramento specifico: la sequenza di indossamento degli indumenti sterili o asettici è critica sia per il rispetto della GMP (evitare la contaminazione del prodotto) sia per la sicurezza personale (garantire l'adeguata protezione del lavoratore). In alcune produzioni asettiche il lavoratore indossa tuta completa, copricapo, mascherina FFP2/FFP3, guanti doppi e copriscarpe, limitando significativamente la mobilità e aumentando il rischio di inciampo e caduta.
L'esposizione ai gas tecnici nelle camere bianche è un rischio specifico: l'azoto (N₂) utilizzato per l'inerting dei bioreattori e dei serbatoi, l'anidride carbonica (CO₂) usata come agente batteriostatico nelle colture cellulari, l'ossido di etilene (EtO) per la sterilizzazione dei materiali — sono tutti gas che, in caso di perdita, possono causare asfissia (N₂, CO₂) o intossicazione (EtO) nelle aree confinate delle camere bianche. Il monitoraggio continuo dell'ossigeno nei locali con rischio di carenza, le procedure di autorizzazione all'accesso e gli allarmi sono elementi essenziali del sistema di sicurezza.
L'ergonomia nelle camere bianche è spesso trascurata ma rappresenta un rischio significativo: le posture vincolate imposta dall'abbigliamento di protezione, il lavoro in piedi per periodi prolungati, la movimentazione manuale di carichi in abbigliamento completo, le operazioni ripetitive sui macchinari di confezionamento sono fattori di rischio muscolo-scheletrico che devono essere valutati nel DVR e gestiti con misure tecniche (ausili di movimentazione, sedute ergonomiche dove compatibili con la GMP) e organizzative (rotazione delle mansioni, pause).
Formazione obbligatoria nel settore farmaceutico
I lavoratori del settore farmaceutico sono generalmente classificati nella categoria di rischio medio o alto a seconda della mansione: il personale di produzione, di laboratorio chimico e di laboratorio biologico appartiene tipicamente alla categoria di rischio elevato (16 ore di formazione base), mentre il personale amministrativo e di magazzino senza esposizione a sostanze pericolose può essere classificato a rischio medio (12 ore). La classificazione deve essere effettuata con attenzione alle mansioni reali e non per macrocategorie.
La formazione specifica sul rischio chimico, prevista dal D.Lgs 81/08 art. 227, deve comprendere: le informazioni sugli agenti chimici presenti nel processo, le modalità di accesso alle schede di dati di sicurezza, l'interpretazione delle pittogramme GHS e delle frasi di pericolo (H-phrases) e precauzione (P-phrases), le procedure di emergenza in caso di sversamento, i DPI appropriati e le modalità di utilizzo. Per le produzioni con HPAPI questa formazione deve essere estesa ai criteri di classificazione OEB e alle procedure di contenimento specifiche.
La formazione sul rischio biologico, prevista dall'art. 278 del D.Lgs 81/08, deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a svolgere attività che comportino l'uso di agenti biologici e deve essere aggiornata periodicamente. La formazione deve coprire i rischi potenziali per la salute, le precauzioni da adottare per prevenire l'esposizione, le disposizioni igieniche, l'uso e la manutenzione dei DPI, le procedure da seguire in caso di infortuni o incidenti (punture, schizzi, contaminazione accidentale).
Il piano formativo aziendale nel settore farmaceutico deve integrare i requisiti del D.Lgs 81/08 con quelli della formazione GMP: il personale di produzione e di controllo qualità deve ricevere sia la formazione sulla sicurezza sia la formazione sulle procedure GMP aziendali, sulle norme di buona pratica di laboratorio (GLP) e sulle procedure di pulizia e sterilizzazione. La documentazione della formazione è essenziale sia per i requisiti GMP (ispezionabile dall'autorità regolatoria — AIFA) sia per i requisiti del D.Lgs 81/08.
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Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titoli IX e X (normattiva.it)
- EUR-Lex – Reg. CE 1907/2006 REACH (eur-lex.europa.eu)
- EUR-Lex – Reg. CE 1272/2008 CLP/GHS (eur-lex.europa.eu)
- INAIL – Rischi nel settore farmaceutico (inail.it)
Fonti
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