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Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro nel settore cinematografico, teatrale e dello spettacolo dal vivo

Il settore cinematografico, teatrale e dello spettacolo dal vivo presenta una combinazione di rischi raramente riscontrabile in altri comparti: i riggers lavorano in quota su graticci e tralicci con carichi dinamici; i tecnici elettrici gestiscono quadri temporanei ad alta potenza; i fonici operano per ore in ambienti con livelli sonori che superano i 100 dB(A); i reparti scenografia utilizzano fumo artistico e vernici con aerosol e solventi. Il D.Lgs. 81/08 si affianca al DM 19/08/1996 per teatri e locali di pubblico spettacolo, al D.Lgs. 66/2003 per il lavoro notturno e alla normativa CEI per gli impianti elettrici temporanei. Questa guida illustra il quadro normativo completo e gli adempimenti obbligatori per datori di lavoro e lavoratori del settore.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 30 giugno 2026 · Tempo di lettura 16 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
30 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
30 giugno 2026
Tempo di lettura
16 min (3207 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro · D.M. 19 agosto 1996 – Norme di sicurezza antincendi per teatri e locali di pubblico spettacolo · D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in caso di incendio · D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 – Regolamento per la qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati · D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro · INAIL – Banca dati statistiche infortuni: settore spettacolo e attività ricreative · Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e Accordo Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 – Formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026

Il settore e le figure professionali: ATECO 90.01, 90.02 e 59.11

Il settore cinematografico, teatrale e dello spettacolo dal vivo è classificato con tre principali codici ATECO: 90.01 (Rappresentazioni artistiche), che comprende teatri lirici, di prosa e di varietà, compagnie teatrali, orchestre, gruppi musicali e organizzatori di spettacoli dal vivo; 90.02 (Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), che include le imprese tecniche di service audio-luci-video, le ditte di allestimento scenico, le società di riggers e i fornitori di attrezzature per spettacoli; e 59.11 (Produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), che copre le case di produzione cinematografica, le troupe di ripresa e i teatri di posa. Tutti e tre questi codici rientrano nella fascia di rischio alto ai sensi dell'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, con conseguente obbligo di formazione di 16 ore per i lavoratori.

Le figure professionali che operano in questo settore presentano profili di rischio molto differenziati. Il regista e il direttore di scena coordinano l'attività sul palco o sul set, con esposizione ai rischi di caduta di materiali dall'alto e al rumore di fondo. Il macchinista teatrale opera il sistema di macchineria di scena (mosse, argani, sipari) e lavora in quota sul graticcio e nelle fasce laterali del palcoscenico. Il rigger (o attrezzista di quota) è addetto alla posa e allo smontaggio delle strutture di rinforzo, dei tralicci e delle sospensioni dei corpi illuminanti nei concerti e negli eventi: è la figura con il più alto rischio da lavoro in quota dell'intero settore. Il tecnico audio (fonico di palco o di sala) opera in ambienti con livelli sonori elevati per periodi prolungati. Il tecnico luci gestisce e posiziona i corpi illuminanti su strutture aeree, lavorando sia in quota che in prossimità di apparecchi ad alta potenza. Il direttore di scena supervisiona l'intera organizzazione del palcoscenico e risponde della sicurezza delle operazioni in assenza del datore di lavoro fisico. Nella produzione cinematografica, la troupe comprende operatori di macchina, elettricisti di set, macchinisti di ripresa (grip), truccatori e costumisti, ciascuno con specifici profili di rischio.

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente a tutti i lavoratori del settore, compresi quelli con contratti a tempo determinato, intermittenti o a chiamata, molto diffusi nello spettacolo. Il datore di lavoro — che può essere il produttore esecutivo, il direttore generale del teatro o l'organizzatore dello spettacolo — deve elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per la produzione o la stagione teatrale in corso, identificare le figure di prevenzione (RSPP, medico competente, addetti antincendio e primo soccorso) e assicurarsi che tutti i lavoratori siano formati prima di accedere alle aree di rischio. La frammentazione dei rapporti di lavoro nel settore — con frequenti contratti per singolo spettacolo o produzione — non esime il datore di lavoro dagli obblighi formativi, che devono essere assolti prima o contestualmente all'inizio delle attività lavorative.

Lavori in quota: graticcio teatrale, tralicci da concerto e DPR 177/2011

Il lavoro in quota nel settore dello spettacolo è disciplinato dagli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 81/08, che si applicano a qualsiasi attività lavorativa svolta a un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il graticcio teatrale — la struttura reticolare in quota posizionata sopra il palcoscenico da cui sono sospesi fondali, attrezzerie e corpi illuminanti — è un luogo di lavoro permanente ad altissimo rischio: le altezze operative possono raggiungere i 10-20 metri nei teatri storici, i passaggi di servizio sono spesso stretti e privi di protezioni laterali adeguate, e la presenza di carichi mobili (contrappesi, argani) introduce pericoli aggiuntivi rispetto a un normale lavoro in quota. I tralicci da concerto — le strutture reticolari temporanee montate per gli eventi live e i festival — presentano rischi analoghi ma con la variabile aggiuntiva dell'installazione e disinstallazione ripetuta in tempi spesso molto compressi.

I DPI di III categoria contro la caduta dall'alto sono obbligatori per chiunque operi sul graticcio, sui tralicci, sulle passerelle aeree e sulle strutture di sospensione degli apparecchi: imbracatura anticaduta certificata EN 361, cordino con assorbitore di energia EN 354/355 o dispositivo anticaduta su linea di ancoraggio EN 360, e caschetto certificato EN 397 con mentoniera. Questi DPI devono essere verificati prima di ogni utilizzo, ispezionati periodicamente e sostituiti dopo ogni caduta o al raggiungimento della vita utile indicata dal fabbricante. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i punti di ancoraggio del graticcio e dei tralicci siano dimensionati per i carichi di servizio e per i carichi di caduta, secondo quanto previsto dalla norma EN 795 per i dispositivi di ancoraggio.

Se le strutture in quota del palcoscenico — fosse dell'orchestra, camerini sotterranei, cunicoli tecnici — rientrano nella definizione di spazio confinato o sospetto di inquinamento (atmosfera carente di ossigeno, presenza di gas, accesso difficoltoso), si applicano le disposizioni del DPR 14 settembre 2011, n. 177, che impone l'impiego di imprese qualificate, un sistema di permesso al lavoro e la presenza di un sorvegliante esterno. Questa fattispecie è meno frequente nel settore teatrale rispetto all'edilizia, ma può presentarsi nei teatri storici con cavità sotterranee o nei sistemi di ventilazione chiusi. Il DVR deve valutare esplicitamente se le strutture del teatro o del set presentano caratteristiche riconducibili agli spazi confinati.

Sicurezza elettrica su set e palcoscenico: PES/PAV e impianti temporanei

La gestione dell'energia elettrica nel settore dello spettacolo presenta criticità specifiche che non si riscontrano negli impianti fissi degli edifici civili o industriali. Il palcoscenico teatrale ospita quadri di distribuzione ad alta potenza (spesso oltre i 400 A per fase) collegati agli apparecchi di illuminazione e ai sistemi di amplificazione; i set cinematografici utilizzano generatori diesel mobili da centinaia di kW e cablaggi temporanei che vengono posati e smontati più volte nel corso di una stessa produzione; i concerti e gli eventi live prevedono la posa di reti di distribuzione BT temporanee che alimentano migliaia di corpi illuminanti e sistemi audio. Tutte queste configurazioni rientrano nella categoria degli impianti elettrici temporanei e sono soggette alla norma CEI 64-8 sezione 7-740 (impianti per spettacoli, manifestazioni e intrattenimento).

Il personale che esegue operazioni di installazione, modifica, manutenzione, verifica e smontaggio di questi impianti deve possedere le qualifiche previste dalla norma CEI 11-27:2014 (Lavori su impianti elettrici): la qualifica PES (Persona Esperta di sicurezza elettrica) per i lavori fuori tensione e la qualifica PAV (Persona Avvertita) per i lavori in prossimità di parti in tensione. Queste qualifiche non sono autocertificabili ma devono essere riconosciute dal datore di lavoro sulla base di formazione, esperienza documentata e valutazione delle competenze, secondo la procedura descritta nella norma. Gli artt. 82-86 del D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro di adottare misure tecniche e organizzative per proteggere i lavoratori dal rischio elettrico: la valutazione del rischio elettrico deve essere inclusa nel DVR e deve considerare sia il rischio di contatto diretto che quello di contatto indiretto.

Sui set cinematografici e nelle produzioni dal vivo, una delle principali cause di infortuni gravi è la disattenzione nei confronti dei cavi di alimentazione posati a terra, che creano rischi di inciampo e, se non adeguatamente protetti e segnalati, possono essere danneggiati dal passaggio di mezzi o di attrezzature pesanti. Il datore di lavoro deve predisporre un piano di posa dei cavi che preveda: canalizzazioni o passacavi a pavimento nei percorsi di transito, segnalazione con nastro ad alta visibilità nelle aree di attraversamento, protezione meccanica dei cavi esposti a schiacciamento, e divieto di circolazione di mezzi nelle zone con cavi non protetti. I quadri di distribuzione temporanei devono essere posizionati in zone riparate, accessibili solo al personale autorizzato, e identificati con idonea segnaletica di rischio elettrico.

Rischio rumore: concerti, prove musicali e protezioni DPI

Il rumore è uno dei rischi più pervasivi e più spesso sottovalutati nel settore dello spettacolo. Le misurazioni condotte in ambienti teatrali, durante le prove musicali e nei concerti evidenziano livelli sonori compresi tra 85 dB(A) per le prove con orchestra e 100-110 dB(A) durante le esibizioni amplificate con grandi impianti PA. Il Titolo VIII, capo II del D.Lgs. 81/08 stabilisce i valori limite di esposizione: il valore limite superiore di azione (LEX) è di 85 dB(A) come esposizione quotidiana, con obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione DPI uditivi e di avviare la sorveglianza sanitaria; il valore limite di esposizione non superabile è di 87 dB(A) (tenendo conto dell'attenuazione fornita dai DPI) come LEX giornaliero e 140 dB(C) come picco di pressione.

La valutazione del rischio rumore deve essere eseguita da personale competente, con strumentazione fonometrica tarata, nelle condizioni operative reali (durante le prove e gli spettacoli). Il DM 02/09/2021 ha introdotto per i venues musicali (teatri, locali di pubblico spettacolo, sale da concerto) la possibilità di applicare la deroga prevista dall'art. 197 del D.Lgs. 81/08 per le attività del settore musicale: questa deroga consente, in presenza di specifiche condizioni organizzative e di programmi di riduzione del rischio approvati dall'organo di vigilanza, di superare temporaneamente i valori di azione, ma non esime dall'obbligo di fornire DPI e sorveglianza sanitaria. I tecnici del suono (fonici di palco, di sala e di monitor), i macchinisti, i tecnici luci e tutti i lavoratori che trascorrono stabilmente nelle aree ad alta pressione sonora sono soggetti alla sorveglianza sanitaria audiometrica con periodicità annuale se l'esposizione supera gli 85 dB(A) LEX.

I DPI uditivi per il settore dello spettacolo richiedono una scelta oculata: i classici tappi monouso o le cuffie antirumore industriali proteggono efficacemente dal rumore ma alterano la percezione della qualità del suono, rendendoli poco accettati dai lavoratori che devono mantenere il controllo critico dell'audio (fonici, direttori d'orchestra, musicisti professionisti). Per queste figure esistono DPI uditivi a protezione uniforme certificati EN 352 (tipicamente definiti "monitor protection" o "musician earplugs"), che attenuano tutte le frequenze in modo lineare preservando la fedeltà del suono. Il datore di lavoro deve rendere disponibili DPI uditivi adeguati alle specifiche esigenze di ascolto del lavoratore: imporre tappi monouso a un fonico di sala che deve mantenere il controllo del mix è una scelta tecnica inefficace oltre che ergonomicamente scorretta.

Agenti chimici: fumo artistico, scenografie e solventi

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (agenti chimici pericolosi) si applica al settore cinematografico e teatrale principalmente attraverso due categorie di esposizione: i fluidi per macchine del fumo artistico e i prodotti chimici impiegati nei reparti di scenografia e costumi. Le macchine del fumo — utilizzate sia in teatro per effetti atmosferici che nei set cinematografici e nei concerti — producono un aerosol di propilene glicole (o glicerina) a temperature elevate. L'esposizione prolungata a questi aerosol è associata, secondo la letteratura scientifica e le indicazioni dell'INAIL, a irritazione delle vie respiratorie, riduzione della funzionalità polmonare e, nei soggetti predisposti, a fenomeni asmatici. Il propilene glicole non è classificato come sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP, ma la sua somministrazione sotto forma di aerosol riscaldato modifica il profilo di esposizione e impone una valutazione specifica nel DVR.

La valutazione del rischio da esposizione al fumo artificiale deve includere: la stima della durata e della frequenza di utilizzo delle macchine del fumo nelle prove e negli spettacoli, la misurazione o la stima per modello della concentrazione dell'aerosol nelle zone di occupazione dei lavoratori, e la valutazione dei parametri di ventilazione del teatro o del set. Le misure di prevenzione comprendono: l'uso di macchine del fumo con fluidi certificati e schede di dati di sicurezza (SDS) aggiornate, la limitazione del tempo di esposizione dei lavoratori nelle aree di maggiore concentrazione dell'aerosol, l'adeguamento della ventilazione meccanica del palcoscenico e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti sistematicamente (macchinisti, tecnici luci di palco, tecnici di scena). In presenza di fumo pirotecnico (polveri nere, composti a base di clorato, sali metallici per i colori) le prescrizioni si inaspriscono significativamente e rientrano nella disciplina degli esplosivi e degli agenti cancerogeni.

Nei reparti di scenografia, i lavoratori (scenografi, pittori di scena, falegnami di teatro) sono esposti a vernici, solventi organici (acetone, toluene, xilene, resine epossidiche), adesivi e prodotti per il trattamento del legno. Questi prodotti possono essere classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e richiedono la redazione di una valutazione del rischio chimico specifica (artt. 223-229 D.Lgs. 81/08), la consultazione delle SDS, la scelta di prodotti a minore pericolosità compatibile con le esigenze artistiche (principio di sostituzione, art. 225 D.Lgs. 81/08), la ventilazione locale degli ambienti di lavoro e la fornitura di DPI adeguati: guanti resistenti ai solventi, maschere semifacciali con filtro A2P3, occhiali a tenuta. La movimentazione manuale dei carichi pesanti (fondalini, strutture scenografiche, amplificatori da 50-100 kg, casse acustiche) deve essere valutata con i metodi del Titolo VI (metodo NIOSH o MAPO secondo la tipologia del compito) e presidiata con ausili meccanici ove possibile, con formazione specifica alle corrette tecniche di sollevamento per i casi residui.

Obblighi formativi: corsi obbligatori per lavoratori e figure della prevenzione

I codici ATECO 90.01, 90.02 e 59.11 rientrano nella fascia di rischio alto, con obbligo di formazione obbligatoria di 16 ore per ogni lavoratore (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per il rischio alto), secondo l'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025. La formazione specifica deve trattare i rischi concreti del settore: lavori in quota, rischio elettrico in impianti temporanei, rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, incendio. L'aggiornamento quinquennale è di 6 ore; per i preposti (direttori di scena, capi reparto) l'aggiornamento è biennale, come previsto dall'Accordo 2025 in attuazione della L. 215/2021.

Il corso specifico per lavori in quota è obbligatorio per tutti i riggers, i macchinisti teatrali che lavorano sul graticcio e i tecnici luci che operano su tralicci o passerelle aeree. Questo percorso formativo — che deve comprendere una parte pratica in presenza — abilita all'uso in sicurezza dei DPI di III categoria anticaduta e deve includere: il riconoscimento dei punti di ancoraggio sicuri, le procedure di salvataggio in caso di caduta frenata, le verifiche pre-utilizzo dei DPI e il calcolo della distanza di sicurezza minima rispetto al suolo. La durata di questo corso varia in funzione dell'organismo formatore e del livello di approfondimento, ma non può essere inferiore agli standard dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 per l'uso dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

La formazione antincendio per il personale che lavora in teatri e luoghi di pubblico spettacolo deve corrispondere al livello 3 del D.M. 2 settembre 2021 (rischio alto, 16 ore con prova pratica), poiché i teatri e i locali di spettacolo rientrano tra le attività soggette al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco (punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 per capacità superiore a 100 persone) e presentano strutturalmente un rischio incendio elevato: scenografie in materiali combustibili, impianti elettrici temporanei ad alta potenza, elevata affluenza di pubblico in spazi con vie di esodo complesse. L'aggiornamento antincendio di livello 3 ha periodicità almeno biennale. Per il personale di supporto (biglietteria, guardaroba, servizi di accoglienza del pubblico) può essere sufficiente il livello 2 (rischio medio, 8 ore), ma questa classificazione deve essere giustificata nel DVR sulla base della valutazione del rischio incendio effettuata ai sensi del D.M. 19/08/1996 e del D.M. 2 settembre 2021.

Sorveglianza sanitaria, DPI obbligatori e lavoro notturno

La sorveglianza sanitaria nel settore dello spettacolo è obbligatoria per i lavoratori esposti ai rischi per i quali la normativa la prescrive: rumore (Titolo VIII capo II D.Lgs. 81/08) con audiometria periodica almeno annuale sopra gli 85 dB(A) LEX; agenti chimici pericolosi (Titolo IX) per i lavoratori dei reparti scenografia esposti a solventi e agenti cancerogeni; movimentazione manuale dei carichi per i lavoratori con compiti di sollevamento sistematico oltre i valori limite del Titolo VI; lavoro notturno per i lavoratori che svolgono turni nelle ore notturne in modo abituale. Il medico competente, nominato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, elabora il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione dei rischi del DVR ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione per ciascun lavoratore prima dell'assunzione e con periodicità stabilita nel protocollo.

Lo spettacolo dal vivo e la produzione cinematografica sono settori strutturalmente caratterizzati da lavoro notturno e orari atipici: le serate di spettacolo si svolgono quasi sempre nelle ore serali e notturne; le riprese cinematografiche possono protrarsi per l'intera notte per esigenze di produzione; i montaggi di grandi produzioni (allestimento di un'opera lirica, montaggio di un festival) si svolgono spesso in regime di turni continui nell'arco delle 24 ore nelle settimane precedenti l'evento. Il D.Lgs. 66/2003 definisce come lavoratore notturno chi svolge almeno 3 ore del proprio orario normale di lavoro nel periodo notturno (tra le 24 e le 6) per almeno 80 giorni lavorativi all'anno. Per questi lavoratori, oltre alla sorveglianza sanitaria per l'idoneità al lavoro notturno, il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici del lavoro in condizioni di affaticamento (riduzione dell'attenzione, rischio di caduta da scala o da graticcio per riduzione della vigilanza) e adottare misure organizzative: pause obbligatorie, turni di massima durata non eccessiva, modalità di segnalazione delle condizioni di affaticamento.

I DPI obbligatori nel settore si differenziano nettamente per figura professionale. Per i riggers e i macchinisti di quota: imbracatura anticaduta EN 361, casco EN 397, calzature di sicurezza S3 antiscivolo, guanti da lavoro EN 388. Per i tecnici elettrici di set e palcoscenico: guanti dielettrici EN 60903 per tensioni fino alla classe prevista dall'impianto, calzature isolanti, indumenti in fibra non conduttiva nelle operazioni su parti in tensione. Per i fonici e i tecnici in ambienti con rumore superiore agli 85 dB(A) LEX: DPI uditivi a protezione uniforme EN 352 adeguati al profilo spettrale dell'esposizione. Per i lavoratori dei reparti scenografia: guanti resistenti ai solventi EN 374, maschere semifacciali con filtri specifici EN 140, occhiali di protezione a tenuta EN 166 nelle operazioni con vernici o resine. Per tutto il personale che lavora in prossimità di operazioni di movimentazione di carichi pesanti: calzature S3 con punta rinforzata. Il datore di lavoro è tenuto a verificare il corretto utilizzo dei DPI e a sostituirli tempestivamente al deterioramento o al raggiungimento della vita utile.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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