- Categoria
- Sicurezza per professione
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (827 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
L’ufficio non è un ambiente “a rischio zero”
L’idea che chi lavora in ufficio non corra rischi è uno dei luoghi comuni più diffusi e più costosi in materia di sicurezza. La mansione dell’impiegato concentra rischi diversi dalla fabbrica ma reali: postura mantenuta a lungo, sforzo visivo, illuminazione e microclima inadeguati, stress legato a carichi e scadenze, oltre alla gestione delle emergenze in edifici spesso affollati. Si tratta di rischi “lenti”, che si manifestano nel tempo come disturbi muscoloscheletrici e oculovisivi, e che proprio per questo vengono sottovalutati.
Ai fini del D.Lgs. 81/08 l’impiegato è un lavoratore a tutti gli effetti: ha diritto e dovere di ricevere la formazione, va inserito nella valutazione dei rischi e, quando usa il videoterminale per almeno 20 ore settimanali, diventa “videoterminalista” con tutele specifiche, inclusa la sorveglianza sanitaria. Questa guida è tagliata sulla persona che fa l’impiegato, non sul tipo di azienda: gli stessi rischi valgono in uno studio, in un ente pubblico o in un reparto amministrativo di un’industria.
Formazione generale e specifica per rischio basso
Le mansioni d’ufficio rientrano, secondo l’Accordo Stato-Regioni, nella classe di rischio basso. La formazione del lavoratore si compone delle 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più 4 ore di formazione specifica sui rischi della mansione, per un totale di 8 ore, con aggiornamento di norma ogni cinque anni.
La formazione va completata prima dell’adibizione effettiva al lavoro, non “quando capita”. Anche per gli impiegati a tempo determinato, in somministrazione o in tirocinio l’obbligo formativo precede l’inizio dell’attività: assegnare a una scrivania un neoassunto non ancora formato è una formazione mancante a tutti gli effetti, con le relative sanzioni in capo al datore di lavoro.
Videoterminale, postura e sforzo visivo
Il cuore della mansione impiegatizia è il lavoro al videoterminale, regolato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08. La formazione specifica deve insegnare come regolare correttamente sedia, schermo, tastiera e illuminazione, come alternare la posizione e come sfruttare le pause: la norma prevede, per chi è addetto in modo sistematico, un’interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT, oltre alle pause fisiologiche.
I disturbi tipici sono affaticamento visivo (occhi secchi, bruciore, visione offuscata, mal di testa) e disturbi muscoloscheletrici a collo, spalle, schiena e polsi. La postazione va organizzata in modo ergonomico: schermo all’altezza degli occhi e a distanza corretta, avambracci appoggiati, schienale che sostiene la zona lombare. Per il videoterminalista è prevista la sorveglianza sanitaria con visite mirate alla vista e all’apparato muscoloscheletrico.
Stress lavoro-correlato e microclima
Carichi di lavoro elevati, scadenze ravvicinate, interruzioni continue, rapporto con il pubblico o gestione di reclami sono fattori che alimentano lo stress lavoro-correlato, oggetto di obbligatoria valutazione da parte del datore di lavoro. Per l’impiegato la formazione e l’informazione su questi temi servono a riconoscere i segnali, a organizzare meglio il lavoro e a sapere a chi rivolgersi: lo stress non è un fatto privato del singolo, ma un rischio aziendale da gestire.
Spesso trascurato è anche il microclima: temperature troppo alte o troppo basse, aria secca, correnti dai sistemi di climatizzazione e illuminazione non adeguata incidono su comfort, concentrazione e salute. L’informazione al lavoratore deve comprendere il corretto uso degli impianti, la segnalazione dei malfunzionamenti e le buone pratiche per un ambiente salubre.
Emergenze: l’impiegato non è solo “spettatore”
Negli uffici, dove la presenza di persone è elevata e spesso include visitatori, la gestione delle emergenze è decisiva. Ogni impiegato deve conoscere il piano di emergenza ed evacuazione, le vie di fuga, i punti di raccolta e il comportamento da tenere in caso di incendio o di malore di un collega. Le prove di evacuazione periodiche servono proprio a rendere automatiche queste reazioni.
Una parte degli impiegati va inoltre nominata e formata come addetto antincendio (livello commisurato al rischio, di norma basso per gli uffici) e come addetto al primo soccorso. Sono ruoli che ricadono tipicamente proprio sul personale d’ufficio presente in modo stabile: la formazione di queste figure è un investimento sulla sicurezza dell’intera struttura.
Organizzare la formazione con 123Formazione
Per chi fa l’impiegato il piano formativo è di solito snello — formazione lavoratori rischio basso, formazione videoterminalisti, eventuale ruolo di addetto antincendio o primo soccorso — ma va tenuto ordinato negli aggiornamenti, soprattutto quando i collaboratori cambiano sede o mansione.
Con 123Formazione puoi attivare i corsi per impiegati e videoterminalisti in aula, in videoconferenza o in e-learning per le parti teoriche, con attestati validi in tutta Italia. Possiamo aiutarti a comporre il percorso sulle mansioni realmente svolte, senza moduli superflui e senza scoperture sulle figure di emergenza.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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