- Categoria
- Sicurezza per professione
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (903 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- INAIL — Rischio chimico nel comparto acconciatura · D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il settore: parrucchieri, estetisti e centri benessere
Il settore dei servizi alla persona rientra nella sezione ATECO S e comprende le attività di acconciatura (96.02.01), di trattamento estetico del corpo non medico (96.02.02) e dei centri benessere, spa e centri di massaggio (96.04). Saloni di parrucchiere, istituti di bellezza, centri estetici con cabine, spa e centri di massaggio sono luoghi di lavoro nei quali operano lavoratori dipendenti, soci lavoratori e titolari che svolgono attività in prima persona.
Per il D.Lgs. 81/08 tutti questi soggetti sono datori di lavoro o lavoratori con obblighi precisi: redigere il DVR, nominare le figure di sicurezza, formare il personale e fornire i DPI. La dimensione spesso ridotta degli esercizi non esonera dall’obbligo: anche il salone con un solo dipendente ha obblighi formativi e di valutazione dei rischi. Il livello di rischio è generalmente classificato come medio, con la possibilità di incrementi in presenza di apparecchiature elettromedicali o attività particolari.
Rischio chimico: coloranti, decoloranti e prodotti per permanente
L’esposizione a prodotti chimici è il rischio più rilevante e documentato del settore dell’acconciatura. Coloranti per capelli, decoloranti, ossidanti, prodotti per la permanente e per la stiratura chimica contengono sostanze che possono provocare allergie da contatto, sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il parafenilendiamina (PPD), presente in molti coloranti, è uno dei più potenti sensibilizzanti noti: una volta sensitizzato, il lavoratore può sviluppare reazioni anche a concentrazioni minime e talvolta deve abbandonare la professione.
La prevenzione parte dalla sostituzione o dalla riduzione dell’esposizione: uso di prodotti con formulazioni meno aggressive dove disponibili, ventilazione adeguata degli ambienti, tempi di esposizione limitati e, soprattutto, uso sistematico dei guanti in nitrile monouso per ogni applicazione chimica. Anche i prodotti per la cura delle unghie — acetone, acrilici, gel UV — presentano profili di rischio chimico e allergologico da gestire correttamente. La valutazione del rischio chimico deve comprendere le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati e definire le misure di prevenzione specifiche.
Rischio biologico: strumenti a contatto con cute e liquidi
Forbici, rasoi, aghi per micropigmentazione, lime e strumenti per manicure e pedicure entrano in contatto con la cute dei clienti e possono causare piccole lesioni. Se non opportunamente sterilizzati o sostituiti con strumenti monouso dopo ogni utilizzo, diventano potenziali vettori di agenti patogeni: virus dell’epatite B (HBV), epatite C (HCV) e, in misura minore, altri agenti a trasmissione ematica.
Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio biologico anche in questi contesti. Le misure di prevenzione fondamentali sono la sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili con sistemi a calore secco o autoclave, l’uso di strumenti monouso dove possibile e pratico, la formazione del personale sulle procedure igieniche e la sorveglianza sanitaria del medico competente. Anche le vaccinazioni raccomandate per il personale, in primis quella per l’epatite B, rientrano nelle misure di tutela.
Postura, sovraccarico biomeccanico e rumore
Il parrucchiere e l’estetista trascorrono la quasi totalità della giornata lavorativa in piedi, con frequenti flessioni del tronco e movimenti ripetitivi di braccia e polsi. Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori — tendiniti, sindrome del tunnel carpale, epicondiliti — e le patologie da postura eretta prolungata sono tra le malattie professionali più frequenti nel settore. Nei centri di massaggio, le tecniche di massaggio manuale espongono le mani e le spalle a sforzi intensi e ripetuti per tutta la durata del trattamento.
Il rumore non è il rischio principale, ma i phon professionali e gli asciugatori industriali ad alta potenza, usati in ambienti ristretti, generano livelli di pressione sonora che in esercizi con postazioni multiple possono avvicinarsi ai valori che richiedono valutazione. Il microclima è un altro fattore: ambienti con elevata umidità per i vapori dei prodotti di trattamento e sbalzi termici frequenti possono incidere sul comfort e sulla salute del personale.
DPI, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria
I DPI fondamentali per parrucchieri ed estetisti sono guanti in nitrile monouso per ogni operazione chimica e per la manipolazione di strumenti potenzialmente contaminati, mascherine FFP2 o filtranti durante le applicazioni chimiche in ambienti poco ventilati, calzature con suola antifatica per ridurre il sovraccarico da postura eretta, e — per le estetiste che lavorano con lampade UV — occhiali protettivi. La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria quando sono presenti rischi che la richiedono: chimico, biologico, sovraccarico degli arti superiori. Il medico competente effettua la visita preventiva e periodica, gestisce il giudizio di idoneità e monitora l’eventuale insorgenza di patologie professionali, in particolare dermatiti da contatto e allergie.
Per il D.Lgs. 81/08 ogni lavoratore del settore deve seguire la formazione generale (4 ore) e la formazione specifica (8 ore per rischio medio), per un totale di 12 ore, con aggiornamento quinquennale. Sono obbligatorie la designazione e la formazione degli addetti antincendio (rischio basso per esercizi di piccola metratura, medio per quelli più grandi con più uscite) e degli addetti al primo soccorso. Con 123Formazione puoi formare il personale di saloni e centri estetici con un percorso completo che copre formazione di base, rischio chimico e biologico, antincendio e primo soccorso, in aula, videoconferenza o e-learning.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- INAIL — Rischio chimico nel comparto acconciatura (inail.it)
- D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (normattiva.it)
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