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Documenti e adempimenti

Notifica preliminare di cantiere: quando va fatta e cosa contiene

Prima di aprire molti cantieri occorre avvisare gli organi di vigilanza: la notifica preliminare è il primo adempimento formale del committente.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 30 marzo 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Documenti e adempimenti
Pubblicato
30 marzo 2026
Ultimo aggiornamento
30 marzo 2026
Tempo di lettura
4 min (718 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2026

Che cos’è la notifica preliminare

La notifica preliminare è una comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori trasmette, prima dell’inizio dei lavori, agli organi di vigilanza territorialmente competenti, cioè all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). È prevista dall’articolo 99 del D.Lgs 81/08 e ha lo scopo di informare gli enti di controllo dell’apertura di un cantiere, consentendo loro di programmare eventuali ispezioni.

In sostanza, la notifica preliminare “mette sotto i radar” il cantiere: fornisce alle autorità i dati essenziali sull’opera, sulle imprese coinvolte e sulle figure di coordinamento, prima ancora che le lavorazioni abbiano inizio. Non è una semplice formalità, ma il primo passaggio formale che rende tracciabile l’attività di cantiere.

Quando è obbligatoria

La notifica preliminare è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea: è il caso in cui scatta anche l’obbligo di redigere il PSC e nominare i coordinatori. È inoltre obbligatoria nei cantieri che, pur con una sola impresa, raggiungono un’entità presunta di lavori pari o superiore a 200 uomini-giorno: in questi casi l’importanza dell’opera giustifica comunque la comunicazione.

L’obbligo scatta anche quando, nel corso dei lavori inizialmente affidati a un’unica impresa, sopraggiunga una seconda impresa o un lavoratore autonomo: in tale circostanza la notifica va trasmessa prima dell’ingresso della nuova impresa in cantiere. È quindi importante monitorare l’evoluzione dell’appalto, perché una variazione delle imprese coinvolte può far nascere l’obbligo anche dove inizialmente non c’era.

La notifica va trasmessa prima dell’inizio dei lavori e deve essere aggiornata ogni volta che intervengono modifiche rilevanti rispetto ai dati comunicati. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.

Chi la trasmette e come

La responsabilità della trasmissione è in capo al committente o, se nominato, al responsabile dei lavori. Anche se nella pratica il documento viene spesso predisposto materialmente dal coordinatore per la progettazione o da un tecnico incaricato, l’obbligo giuridico resta in capo al committente o al responsabile dei lavori, che ne risponde.

La trasmissione avviene di norma per via telematica, secondo le modalità messe a disposizione dagli enti di riferimento, con invio sia all’ASL sia all’ITL competenti per territorio. È buona prassi conservare la ricevuta dell’invio, che dimostra l’avvenuto adempimento nei tempi previsti.

I contenuti della notifica: l’Allegato XII

I contenuti della notifica preliminare sono indicati nell’Allegato XII del D.Lgs 81/08. La comunicazione deve riportare la data di trasmissione, l’indirizzo del cantiere, il committente con i suoi recapiti, la natura dell’opera e i dati del responsabile dei lavori, quando nominato.

Vanno inoltre indicati i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la data presunta di inizio dei lavori, la durata presunta del cantiere, il numero massimo presunto di lavoratori presenti e il numero previsto di imprese e lavoratori autonomi. Si aggiungono l’identificazione delle imprese già selezionate e l’ammontare complessivo presunto dei lavori.

L’accuratezza di questi dati è importante: una notifica incompleta o non aggiornata può essere assimilata, nei controlli, a una notifica mancante. Per questo il documento va compilato con attenzione e rivisto ogni volta che cambiano gli elementi essenziali del cantiere.

Sanzioni e responsabilità

La mancata trasmissione della notifica preliminare, o la sua trasmissione tardiva o incompleta, espone il committente o il responsabile dei lavori a sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali, previste dall’apparato sanzionatorio del Titolo IV. Le inadempienze sui documenti di cantiere, peraltro, tendono a emergere proprio in occasione delle ispezioni, quando un cantiere non notificato risulta particolarmente esposto a rilievi.

La notifica preliminare è solo uno dei tasselli di un sistema di adempimenti che comprende anche PSC, POS, PiMUS e fascicolo dell’opera. Con 123Formazione puoi formare committenti, responsabili dei lavori e coordinatori sulle regole del Titolo IV, così da gestire correttamente tutti gli adempimenti documentali del cantiere. Contattaci per costruire il percorso formativo adatto alla tua organizzazione.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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