- Categoria
- Documenti e adempimenti
- Pubblicato
- 25 febbraio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 25 febbraio 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (768 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2026
Che cos’è il fascicolo dell’opera
Il fascicolo dell’opera è il documento, previsto dall’articolo 91 del D.Lgs 81/08, che contiene le informazioni utili a prevenire i rischi durante gli interventi successivi sull’opera realizzata, in particolare durante le attività di manutenzione, riparazione e ristrutturazione. Mentre PSC e POS guardano alla fase di costruzione, il fascicolo guarda al “dopo cantiere”, cioè a tutta la vita utile dell’edificio o dell’opera.
L’idea di fondo è semplice: chi in futuro dovrà intervenire sull’opera, ad esempio per pulire una facciata, sostituire un impianto o riparare una copertura, deve trovare già documentate le modalità per farlo in sicurezza, senza dover ricostruire ogni volta da zero le informazioni sui rischi e sulle protezioni disponibili. Il fascicolo è quindi una memoria tecnica dell’opera, pensata per chi verrà dopo.
A cosa serve: il principio della manutenzione in sicurezza
Il fascicolo nasce dal principio che la sicurezza non si esaurisce alla consegna dell’opera. Molti infortuni gravi avvengono proprio durante interventi manutentivi su edifici esistenti, spesso in quota o in spazi difficili, eseguiti senza una pianificazione adeguata. Il fascicolo serve a fornire fin da subito le indicazioni per affrontare questi interventi in sicurezza, individuando gli accessi, i punti di ancoraggio e le misure preventive utili.
Per questo il fascicolo va concepito già in fase di progettazione: è il momento in cui si possono prevedere soluzioni che renderanno più sicura la futura manutenzione, come dispositivi di ancoraggio permanenti, percorsi di accesso protetti o sistemi che facilitano la pulizia delle superfici vetrate. Decisioni prese in progetto si traducono in minori rischi per decenni.
Chi lo predispone e quando è richiesto
Il fascicolo dell’opera è predisposto dal coordinatore per la progettazione, contestualmente alla redazione del PSC. È quindi richiesto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici e in cui scatta l’obbligo di nomina dei coordinatori. Nei cantieri con una sola impresa, dove non è nominato il coordinatore, il fascicolo non è obbligatorio.
Una particolarità riguarda i lavori di manutenzione ordinaria: per questi interventi il fascicolo non è richiesto. Quando invece l’opera viene realizzata o sottoposta a interventi che richiedono il coordinamento, il fascicolo accompagna l’opera e viene consegnato al committente al termine dei lavori, perché lo conservi e lo metta a disposizione di chi eseguirà le manutenzioni future.
Il fascicolo va aggiornato in occasione di eventuali modifiche dell’opera nel tempo: ogni intervento significativo che cambia la configurazione dell’edificio dovrebbe riflettersi nel documento, in modo che le informazioni restino attuali e affidabili per chi le consulterà.
I contenuti del fascicolo: l’Allegato XVI
I contenuti e la struttura del fascicolo dell’opera sono definiti dall’Allegato XVI del D.Lgs 81/08. Il documento si articola in più capitoli: una parte descrittiva dell’opera, con i dati identificativi e l’individuazione dei soggetti coinvolti; una parte dedicata all’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per gli interventi successivi.
Una sezione importante riguarda le misure preventive e protettive “in dotazione dell’opera”, cioè i dispositivi già integrati nell’edificio, come linee vita, punti di ancoraggio o parapetti permanenti, e le misure “ausiliarie”, cioè quelle che andranno predisposte di volta in volta per gli interventi futuri. Il fascicolo riporta anche i riferimenti alla documentazione tecnica utile, come gli elaborati progettuali e i manuali d’uso degli impianti.
Grazie a questa struttura, il fascicolo diventa uno strumento operativo per chiunque debba intervenire sull’opera: indica dove e come ci si può ancorare, quali rischi attendersi e quali misure adottare, riducendo l’improvvisazione che è spesso all’origine degli infortuni in manutenzione.
Coordinatori e lavori in quota: la formazione con 123Formazione
Predisporre un fascicolo dell’opera utile richiede competenze tecniche sui rischi della manutenzione, in particolare sui lavori in quota e sull’uso dei sistemi anticaduta, che sono i temi più ricorrenti negli interventi successivi alla costruzione. Anche chi eseguirà in futuro le manutenzioni deve essere formato sui lavori in quota e sull’impiego dei DPI di terza categoria.
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Domande frequenti
Quando si parla di lavori in quota?
Si parla di lavori in quota quando si opera ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. In questi casi è obbligatoria la formazione specifica e l’utilizzo di DPI anticaduta (imbracature, cordini, ecc.).
Chi deve fare il corso per i lavori in quota?
Tutti i lavoratori che svolgono attività in quota (edili, manutentori, installatori, operatori su tetti, ecc.) devono seguire la formazione specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
Ogni quanto si rinnova la formazione per i lavori in quota?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. In caso di cambio di mansione o di nuove attrezzature, è necessario aggiornare la formazione.
È obbligatoria la formazione per chi usa i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi?
Sì. L’art. 116 del D.Lgs 81/08 prevede una specifica e mirata formazione e addestramento, teorico e pratico, per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (lavori su fune). Tali sistemi possono essere impiegati solo in circostanze in cui la valutazione dei rischi evidenzi che il lavoro può essere effettuato in sicurezza e quando l’uso di altre attrezzature più sicure non è giustificato.
Quali DPI anticaduta servono per i lavori in quota?
I DPI contro le cadute dall’alto sono dispositivi di III categoria e comprendono imbracature, cordini, connettori, dispositivi anticaduta retrattili o di tipo guidato e assorbitori di energia, collegati a idonei punti di ancoraggio. La scelta deriva dalla valutazione dei rischi; il datore di lavoro deve garantire formazione e addestramento specifici all’uso dei DPI di terza categoria, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro deve privilegiare le protezioni collettive?
Sì. L’art. 111 del D.Lgs 81/08 stabilisce la priorità delle misure di protezione collettiva (parapetti, ponteggi, reti di sicurezza) rispetto alle misure di protezione individuale. I DPI anticaduta vanno impiegati solo quando le protezioni collettive non sono attuabili o sono insufficienti, e la loro adozione deve sempre essere accompagnata da informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
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