- Categoria
- Attrezzature e patentini
- Pubblicato
- 20 maggio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 20 maggio 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (613 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 71 e 73 · INAIL – Attrezzature di lavoro e DPI · Ispettorato Nazionale del Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2026
Macchine non incluse nell’elenco dell’Accordo 2012
L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 individua un elenco chiuso di attrezzature soggette ad abilitazione: tra queste figurano i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (frontali, telescopici, industriali), ma non i transpallet elettrici a conduttore a piedi, i carrelli stoccatori a timone, i commissionatori e altre macchine da magazzino con operatore non seduto a bordo. Per queste attrezzature non si rilascia il “patentino” ex Accordo 2012.
Attenzione però: l’assenza dall’elenco non significa assenza di obblighi formativi. Gli artt. 71, comma 7, e 73 del D.Lgs. 81/08 impongono comunque al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e un addestramento specifico a chi utilizza queste attrezzature, quando il loro impiego richiede conoscenze e responsabilità particolari. Si tratta di un obbligo distinto, ma altrettanto cogente.
Cosa prevedono gli artt. 71 e 73
L’art. 73 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature ricevano una formazione, un’informazione e un addestramento adeguati e specifici, riferiti alle condizioni d’impiego, alle situazioni anormali prevedibili e alle istruzioni d’uso del fabbricante. L’art. 71, comma 7, richiama in particolare l’addestramento per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
In pratica, per transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori il datore di lavoro deve erogare e documentare un percorso di formazione e addestramento, anche se la legge non ne fissa una durata rigida come fa l’Accordo 2012 per i carrelli. La formazione va calibrata sul rischio reale dell’attrezzatura e del contesto operativo, e l’avvenuto addestramento va registrato.
Differenza con il patentino carrelli elevatori
Il punto da chiarire alle aziende è la differenza tra abilitazione e formazione/addestramento. Per i carrelli elevatori a conducente a bordo serve l’abilitazione ex Accordo 2012 con i suoi moduli e l’aggiornamento quinquennale obbligatorio; per le macchine da magazzino non elencate serve invece il percorso di formazione e addestramento ex artt. 71 e 73, senza un format e una scadenza imposti dall’Accordo.
Un errore frequente è considerare il transpallet elettrico “esente” da qualunque obbligo perché privo di patentino. Al contrario, l’uso senza adeguato addestramento espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio. La regola pratica: se la macchina è a bordo conducente seduto rientra tipicamente nell’Accordo; se è a conduttore a piedi o a timone resta soggetta agli obblighi generali.
Contenuti consigliati del percorso
Pur in assenza di un format normativo vincolante, un percorso solido comprende una parte informativa-formativa (caratteristiche della macchina, dispositivi di sicurezza, stabilità del carico, segnaletica e regole di circolazione in magazzino, rischi di investimento e schiacciamento) e una parte di addestramento pratico sull’attrezzatura effettivamente usata, con verifica delle capacità operative.
È buona prassi documentare l’addestramento con un verbale o un registro firmato, indicare la macchina specifica e prevedere un richiamo periodico, soprattutto in caso di cambio di attrezzatura, modifiche del layout del magazzino o infortuni e quasi-infortuni che evidenzino lacune.
Come organizzarlo con 123Formazione
La parte formativa può essere erogata in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning, mentre l’addestramento pratico va svolto in presenza sulla macchina reale con personale competente. L’attestazione di avvenuta formazione e addestramento documenta l’assolvimento degli obblighi di legge.
Con 123Formazione puoi strutturare un percorso per gli addetti a transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori coerente con gli artt. 71 e 73, integrandolo se necessario con l’abilitazione carrelli per chi usa anche mezzi a bordo conducente.
Domande frequenti
È obbligatorio il corso per guidare il muletto?
Sì, dal 2012 è obbligatoria l’abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori (muletti) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012. Chi guida un muletto senza abilitazione espone l’azienda a sanzioni.
Quanto dura il corso per il muletto?
Il corso base dura 12 ore (4 ore teoriche + 8 ore pratiche). L’aggiornamento quinquennale dura 4 ore. Il corso copre sia i carrelli controbilanciati che i carrelli a montante retrattile.
La patente del muletto scade?
L’abilitazione non scade, ma è obbligatorio l’aggiornamento ogni 5 anni (4 ore). In caso di inattività prolungata o cambio di tipologia di carrello, è consigliabile ripetere la formazione pratica.
Esistono tipi diversi di abilitazione per i carrelli elevatori?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 distingue tre moduli pratici: carrelli industriali semoventi (i muletti classici), carrelli semoventi a braccio telescopico (telehandler) e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi. Il modulo pratico frequentato determina l’ambito di abilitazione: chi è abilitato solo ai carrelli industriali non può condurre i telescopici, e viceversa. Esiste anche un modulo completo che abilita a tutte le tipologie.
Il datore di lavoro può guidare il muletto senza abilitazione?
No. L’obbligo di abilitazione previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 riguarda chiunque conduca l’attrezzatura, compreso il datore di lavoro, i soci e i collaboratori. Per condurre legittimamente un carrello elevatore è sempre necessario aver frequentato il corso e superato la prova pratica finale.
Cosa rischia chi guida il muletto senza patentino?
L’utilizzo di un carrello elevatore da parte di un operatore non abilitato espone il datore di lavoro a sanzioni penali ai sensi del D.Lgs 81/08 (artt. 71 e 73), con arresto o ammenda per la mancata formazione e abilitazione all’uso delle attrezzature. In caso di infortunio, la mancanza di abilitazione aggrava la responsabilità penale del datore di lavoro e può incidere sulle coperture assicurative.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Carrelli Elevatori — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 71 e 73 (normattiva.it)
- INAIL – Attrezzature di lavoro e DPI (inail.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato.gov.it)
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