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titolo: "Transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori: la formazione"
slug: "corso-transpallet-elettrico-stoccatori"
categoria: "Attrezzature e patentini"
dataPubblicazione: "2026-05-20"
dataAggiornamento: "2026-05-20"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
descrizione: "Transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori: obbligo di formazione e addestramento ex artt. 71 e 73, contenuti e differenze dai carrelli."
sommario: "Anche le macchine non incluse nell’elenco dell’Accordo 2012, come transpallet elettrici e stoccatori, richiedono formazione e addestramento specifici."
keywords:
  - "corso transpallet elettrico"
  - "formazione stoccatori"
  - "corso commissionatori"
  - "transpallet elettrico obbligo formazione"
  - "addestramento attrezzature magazzino"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.inail.it"
  - "https://www.ispettorato.gov.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/corso-transpallet-elettrico-stoccatori"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori: la formazione

> Anche le macchine non incluse nell’elenco dell’Accordo 2012, come transpallet elettrici e stoccatori, richiedono formazione e addestramento specifici.

*Pubblicato: 2026-05-20 · Aggiornato: 2026-05-20*

## Macchine non incluse nell’elenco dell’Accordo 2012

L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 individua un elenco chiuso di attrezzature soggette ad abilitazione: tra queste figurano i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (frontali, telescopici, industriali), ma non i transpallet elettrici a conduttore a piedi, i carrelli stoccatori a timone, i commissionatori e altre macchine da magazzino con operatore non seduto a bordo. Per queste attrezzature non si rilascia il “patentino” ex Accordo 2012.

Attenzione però: l’assenza dall’elenco non significa assenza di obblighi formativi. Gli artt. 71, comma 7, e 73 del D.Lgs. 81/08 impongono comunque al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e un addestramento specifico a chi utilizza queste attrezzature, quando il loro impiego richiede conoscenze e responsabilità particolari. Si tratta di un obbligo distinto, ma altrettanto cogente.

## Cosa prevedono gli artt. 71 e 73

L’art. 73 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature ricevano una formazione, un’informazione e un addestramento adeguati e specifici, riferiti alle condizioni d’impiego, alle situazioni anormali prevedibili e alle istruzioni d’uso del fabbricante. L’art. 71, comma 7, richiama in particolare l’addestramento per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.

In pratica, per transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori il datore di lavoro deve erogare e documentare un percorso di formazione e addestramento, anche se la legge non ne fissa una durata rigida come fa l’Accordo 2012 per i carrelli. La formazione va calibrata sul rischio reale dell’attrezzatura e del contesto operativo, e l’avvenuto addestramento va registrato.

## Differenza con il patentino carrelli elevatori

Il punto da chiarire alle aziende è la differenza tra abilitazione e formazione/addestramento. Per i carrelli elevatori a conducente a bordo serve l’abilitazione ex Accordo 2012 con i suoi moduli e l’aggiornamento quinquennale obbligatorio; per le macchine da magazzino non elencate serve invece il percorso di formazione e addestramento ex artt. 71 e 73, senza un format e una scadenza imposti dall’Accordo.

Un errore frequente è considerare il transpallet elettrico “esente” da qualunque obbligo perché privo di patentino. Al contrario, l’uso senza adeguato addestramento espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio. La regola pratica: se la macchina è a bordo conducente seduto rientra tipicamente nell’Accordo; se è a conduttore a piedi o a timone resta soggetta agli obblighi generali.

## Contenuti consigliati del percorso

Pur in assenza di un format normativo vincolante, un percorso solido comprende una parte informativa-formativa (caratteristiche della macchina, dispositivi di sicurezza, stabilità del carico, segnaletica e regole di circolazione in magazzino, rischi di investimento e schiacciamento) e una parte di addestramento pratico sull’attrezzatura effettivamente usata, con verifica delle capacità operative.

È buona prassi documentare l’addestramento con un verbale o un registro firmato, indicare la macchina specifica e prevedere un richiamo periodico, soprattutto in caso di cambio di attrezzatura, modifiche del layout del magazzino o infortuni e quasi-infortuni che evidenzino lacune.

## Come organizzarlo con 123Formazione

La parte formativa può essere erogata in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning, mentre l’addestramento pratico va svolto in presenza sulla macchina reale con personale competente. L’attestazione di avvenuta formazione e addestramento documenta l’assolvimento degli obblighi di legge.

Con 123Formazione puoi strutturare un percorso per gli addetti a transpallet elettrici, stoccatori e commissionatori coerente con gli artt. 71 e 73, integrandolo se necessario con l’abilitazione carrelli per chi usa anche mezzi a bordo conducente.

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## Fonti

- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 71 e 73](https://www.normattiva.it)
- [INAIL – Attrezzature di lavoro e DPI](https://www.inail.it)
- [Ispettorato Nazionale del Lavoro](https://www.ispettorato.gov.it)

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