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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Classificazione rischio incendio DM 02/09/2021: livelli 1, 2 e 3 e corsi obbligatori

Dal 4 ottobre 2022 il D.M. 02/09/2021 ha ridisegnato la classificazione del rischio incendio in tre livelli: scopri criteri, corsi e obblighi per datori di lavoro e addetti.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 10 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
10 min (2055 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.M. 2 settembre 2021 (GU n. 230/2021) · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 46, 55 · Normattiva – D.P.R. 151/2011 (attività soggette VVF) · INAIL – Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Perché il D.M. 02/09/2021 ha sostituito il D.M. 10/03/1998 e cosa cambia

Il D.M. 02/09/2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, è uno dei tre provvedimenti noti come "Decreti Controlli" o "Decreto GSA" (Gestione della Sicurezza Antincendio) e ha abrogato e sostituito il D.M. 10/03/1998 che per oltre vent’anni aveva disciplinato la formazione degli addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro. La sostituzione non è stata un semplice aggiornamento formale: il legislatore ha voluto allineare la normativa italiana alle mutate realtà produttive e organizzative delle aziende, introducendo un approccio prestazionale alla gestione del rischio incendio che si integra sistematicamente con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e con il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 e successivi aggiornamenti). Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25/09/2021 (Serie Generale), è corredato di allegati tecnici che definiscono in modo puntuale durate, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, eliminando le ambiguità interpretative del precedente regime.

La principale innovazione rispetto al D.M. 10/03/1998 riguarda la ridenominazione e la ridefinizione delle categorie di rischio: le vecchie diciture "rischio basso, medio e alto" sono sostituite dai livelli 1, 2 e 3, con criteri di classificazione più articolati che tengono conto non solo della tipologia di attività ma anche di variabili quali il numero di occupanti, la superficie dei locali, la presenza di sostanze infiammabili e la complessità strutturale dell’edificio. Ogni livello corrisponde a un percorso formativo obbligatorio con durata e contenuti minimi fissati dall’Allegato III del decreto, rendendo la formazione antincendio più aderente al profilo di rischio reale di ciascuna realtà lavorativa.

I tre livelli di rischio incendio: criteri di classificazione (occupanti, superficie, attività, struttura)

La classificazione del rischio incendio di un luogo di lavoro nel livello 1, 2 o 3 è responsabilità del datore di lavoro, che la determina nell’ambito della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, avvalendosi se necessario del supporto tecnico del RSPP o di professionisti abilitati alla prevenzione incendi. Il D.M. 02/09/2021 fornisce, nell’Allegato I, i criteri generali per l’attribuzione del livello, che non si basano su un singolo parametro ma sulla combinazione di più fattori: tipologia dell’attività svolta, numero massimo di occupanti contemporaneamente presenti, superficie complessiva dei luoghi di lavoro, presenza e quantità di sostanze o miscele infiammabili, esplosive o comburenti, caratteristiche costruttive e distributive dell’edificio (compartimentazione, numero di piani, presenza di sistemi automatici di rilevazione e spegnimento), nonché il profilo degli occupanti (personale addestrato, pubblico generico, persone con mobilità ridotta o non autonome).

In linea generale, il livello 1 (rischio basso) si attribuisce ad attività con limitato carico di incendio, numero ridotto di occupanti, assenza di sostanze pericolose e facile evacuazione, come uffici di piccole dimensioni, studi professionali, piccoli esercizi commerciali. Il livello 2 (rischio medio) si applica ad attività con un carico di incendio moderato, presenza di materiali combustibili o lavorazioni che comportano un rischio superiore alla media, come laboratori artigianali, autorimesse di medie dimensioni, esercizi commerciali di maggiori dimensioni o attività manifatturiere con carico di incendio contenuto. Il livello 3 (rischio elevato) riguarda attività con elevato carico di incendio, notevole affollamento, presenza di sostanze pericolose, strutture complesse o categorie di occupanti vulnerabili, come industrie con stoccaggio di sostanze infiammabili, ospedali, alberghi di grandi dimensioni, centri commerciali, scuole con elevato numero di allievi, locali di pubblico spettacolo.

Livello 1 (rischio basso): attività tipo, corso 4 ore e prova pratica

Il livello 1 di rischio incendio è il livello minimo previsto dal D.M. 02/09/2021 e si applica ai luoghi di lavoro caratterizzati da un basso carico di incendio, contenuto numero di occupanti e assenza di lavorazioni che possano produrre o amplificare rapidamente un incendio. Rientrano tipicamente in questa categoria gli uffici con meno di 25 persone, gli studi professionali (commercialisti, avvocati, architetti), i piccoli negozi al dettaglio con superficie inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa, le sedi operative di aziende di servizi prive di depositi di materiale combustibile significativo. In questi contesti il pericolo di innesco è limitato e le vie di esodo sono generalmente agevoli, il che consente di gestire l’emergenza con una squadra antincendio di dimensioni ridotte e con una formazione di base.

Il corso per addetti antincendio di livello 1 ha una durata minima di 4 ore, delle quali almeno 1 ora è dedicata alla prova pratica obbligatoria: questa parte del corso prevede l’esercitazione con estintori portatili su fuochi reali di classe A e B, in modo che l’addetto acquisisca la capacità operativa di intervenire su un principio di incendio in condizioni controllate. La parte teorica (3 ore) tratta i principi della combustione, le classi di fuoco, i sistemi di protezione attiva e passiva, le procedure di allarme e le misure di prevenzione specifiche per attività a basso rischio. L’attestato rilasciato al termine del corso ha validità quinquennale ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.

Livello 2 (rischio medio): attività tipo, corso 8 ore e prova pratica

Il livello 2 di rischio incendio si applica alle attività lavorative con un profilo di rischio intermedio, in cui la combinazione di carico di incendio, numero di occupanti, caratteristiche strutturali e tipologia delle lavorazioni produce una probabilità e una gravità potenziale dell’incendio superiori a quelle delle attività di livello 1. Tra le attività tipicamente classificate al livello 2 figurano: laboratori artigianali e di ricerca con moderata presenza di sostanze infiammabili, autorimesse e parcheggi con capienza media, esercizi commerciali al dettaglio e all’ingrosso di medie dimensioni, ristoranti e pubblici esercizi con cucine a gas o a induzione, sedi aziendali con presenza di archivi cartacei significativi, attività manifatturiere a basso-medio carico di incendio. Per queste realtà il D.M. 02/09/2021 richiede addetti con una formazione più approfondita, in grado di gestire scenari di emergenza più articolati.

Il corso per addetti antincendio di livello 2 ha una durata minima di 8 ore, delle quali almeno 3 ore sono riservate alla prova pratica obbligatoria. La parte pratica comprende esercitazioni con estintori portatili (classi A, B, C), con idranti a naspo e, dove disponibili, con sistemi di rilevazione automatica degli incendi, oltre a simulazioni di procedure di evacuazione. La parte teorica (5 ore) approfondisce le tecniche di lotta agli incendi, la dinamica della propagazione dell’incendio in ambienti confinati, i sistemi di compartimentazione e protezione passiva, la gestione dell’evacuazione in contesti con maggiore affollamento e le interazioni con i soccorsi esterni. La formazione di livello 2 è propedeutica all’eventuale successivo aggiornamento e consente all’addetto di svolgere un ruolo attivo e responsabile nella squadra di emergenza aziendale.

Livello 3 (rischio elevato): attività tipo, corso 16 ore, prova pratica e frequenza VVF

Il livello 3 di rischio incendio è il livello più elevato previsto dal D.M. 02/09/2021 e si applica alle attività lavorative in cui la combinazione di fattori di rischio (carico di incendio molto elevato, elevato numero di occupanti, presenza di sostanze pericolose, struttura complessa, categorie di utenti vulnerabili) determina scenari di emergenza particolarmente critici e potenzialmente devastanti. Sono tipicamente classificate al livello 3 le industrie chimiche, petrolchimiche e manifatturiere con stoccaggio di liquidi infiammabili o gas combustibili, le grandi strutture ricettive (alberghi con più di 50 camere, villaggi turistici), gli ospedali e le strutture sanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, i centri commerciali di grandi dimensioni, i teatri, i cinema e i locali di pubblico spettacolo con elevata capienza, i depositi di materiale combustibile e le centrali di produzione energetica.

Il corso per addetti antincendio di livello 3 ha una durata minima di 16 ore, delle quali almeno 4 ore sono dedicate alla prova pratica obbligatoria, che include esercitazioni con estintori portatili su fuochi reali di diverse classi, utilizzo di manichette UNI 45 e UNI 70 collegate a idranti, simulazioni di scenari di incendio in ambienti complessi e prove di evacuazione con gestione di persone con mobilità ridotta. Per le attività ricadenti nell’Allegato X del D.M. 02/09/2021 (in larga parte coincidente con le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011), la formazione di livello 3 deve essere integrata con la frequenza di parte delle esercitazioni pratiche presso le strutture dei Vigili del Fuoco e con il superamento dell’esame per l’attestato di idoneità tecnica ai sensi della Legge 28/11/1996 n. 609. Tale attestato, rilasciato dai Comandi provinciali VVF, si aggiunge all’attestato del corso e non lo sostituisce: entrambi devono essere conservati agli atti aziendali.

Chi deve essere formato: rapporto tra addetti e numero minimo richiesto

L’obbligo di designare e formare gli addetti al servizio antincendio è sancito dall’art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di nominare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti e dalla dimensione dell’azienda. Il D.M. 02/09/2021 non fissa un rapporto numerico assoluto tra addetti formati e lavoratori presenti, ma stabilisce che il numero di addetti deve essere "sufficiente" a garantire la corretta gestione dell’emergenza in qualsiasi momento della giornata lavorativa, tenuto conto di turni, ferie, malattie e ogni altra situazione di assenza.

Nella prassi applicativa condivisa da Vigili del Fuoco, organismi paritetici e giurisprudenza in materia di sicurezza, il criterio minimale è che in ogni turno lavorativo, in ogni piano e in ogni area di lavoro segregata debba essere presente almeno un addetto antincendio con formazione adeguata al livello di rischio dell’attività. Per le aziende con più turni, quindi, il numero di addetti formati deve essere moltiplicato per il numero di turni operativi. Per attività con elevato affollamento, presenza di pubblico o categorie di occupanti vulnerabili (anziani, bambini, persone con disabilità), la valutazione dei rischi dovrà prevedere un numero di addetti proporzionalmente più elevato. La designazione avviene con atto formale scritto del datore di lavoro, consegnato all’addetto contestualmente all’attestato di formazione e alla copia del piano di emergenza aziendale.

Sanzioni e vigilanza VVF (D.P.R. 151/2011)

La violazione degli obblighi di formazione degli addetti antincendio espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, che per la mancata o insufficiente formazione e designazione degli addetti prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Le sanzioni si applicano in caso di mancata designazione degli addetti, di formazione erogata con livello di rischio inferiore a quello realmente presente in azienda, di attestati scaduti (formazione non aggiornata entro il termine quinquennale previsto dall’Allegato III del D.M. 02/09/2021) e di corsi svolti senza la parte pratica obbligatoria. L’organo di vigilanza competente è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite gli ispettori del lavoro, nonché i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL per le violazioni in materia di salute e sicurezza.

Per le attività soggette al controllo preventivo o periodico dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011, la verifica della formazione antincendio degli addetti rientra tra gli elementi esaminati in sede di sopralluogo per il rilascio o il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o per la valutazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio). La mancanza di addetti formati con il livello corretto o l’assenza dell’attestato di idoneità tecnica VVF (ove richiesto dall’Allegato X del D.M. 02/09/2021) può determinare la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione, con significative ripercussioni operative ed economiche per l’azienda. È pertanto essenziale che il datore di lavoro mantenga un registro aggiornato degli attestati antincendio di tutti gli addetti designati, con indicazione delle scadenze per l’aggiornamento quinquennale.

Domande frequenti

Chi deve fare il corso antincendio?

Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.

Quali sono i livelli del corso antincendio?

Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.

Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.

Il corso antincendio può essere fatto online?

La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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