- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (820 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
I campi elettromagnetici tra gli agenti fisici
I campi elettromagnetici (CEM) sono disciplinati dal Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/08. La normativa riguarda i campi statici e i campi variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz e considera gli effetti biofisici diretti sul corpo umano e gli effetti indiretti dovuti alla presenza di oggetti nel campo.
Gli effetti diretti comprendono effetti termici, come il riscaldamento dei tessuti, ed effetti non termici, come la stimolazione di muscoli, nervi e organi di senso. Gli effetti indiretti includono interferenze con dispositivi medici elettronici impiantati, proiezione di oggetti ferromagnetici nei campi statici intensi, correnti di contatto e rischi di innesco di atmosfere o materiali esplosivi.
È importante chiarire che il Capo IV si occupa degli effetti a breve termine scientificamente accertati e non degli ipotetici effetti a lungo termine, sui quali la normativa rinvia all’evoluzione delle conoscenze scientifiche. La gestione del rischio si concentra quindi sulla prevenzione degli effetti acuti documentati.
Le principali sorgenti di campi elettromagnetici
Le sorgenti di CEM sono numerose e diffuse in molti contesti produttivi. Tra le più rilevanti per l’esposizione professionale figurano gli impianti di saldatura (in particolare la saldatura a resistenza e i processi a corrente elevata), i riscaldatori a induzione, gli essiccatori a microonde e radiofrequenza, gli elettrolizzatori e i forni industriali.
In ambito sanitario sono significative le apparecchiature per risonanza magnetica, le elettro-bisturi e i sistemi di marconiterapia e radarterapia. Sono inoltre sorgenti rilevanti gli impianti di trasmissione radiotelevisiva, le antenne, gli impianti elettrici ad alta tensione e i sistemi antitaccheggio.
Molte attrezzature di uso comune producono campi di intensità trascurabile e rientrano in condizioni di esposizione giustificabile senza necessità di valutazioni approfondite. La valutazione deve concentrarsi sulle sorgenti effettivamente significative, individuate anche grazie alle indicazioni dei fabbricanti e alle guide tecniche di settore.
La valutazione del rischio e i livelli di azione
Il datore di lavoro valuta il rischio da CEM e, se necessario, misura o calcola i livelli di esposizione. La normativa definisce valori limite di esposizione, riferiti agli effetti sull’organismo, e livelli di azione, grandezze misurabili sul campo (come l’intensità di campo elettrico e magnetico) il cui rispetto garantisce di norma il non superamento dei valori limite.
Quando i livelli di azione sono rispettati, si presume il rispetto dei valori limite e non sono necessarie misure aggiuntive. Al loro superamento il datore di lavoro deve adottare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione e verificare, anche con valutazioni più dettagliate, il rispetto dei valori limite.
Per i valori numerici è indispensabile fare riferimento agli allegati aggiornati del Titolo VIII e alle guide tecniche non vincolanti elaborate a livello europeo, che forniscono metodi pratici di valutazione. Affidarsi a valori ricordati a memoria è una fonte frequente di errori.
La tutela dei lavoratori particolarmente sensibili
Un elemento distintivo del rischio CEM è la presenza di lavoratori particolarmente sensibili, per i quali i valori limite generali non sono sufficienti a garantire la sicurezza. Rientrano in questa categoria i portatori di dispositivi medici attivi impiantati (come pacemaker e defibrillatori) o passivi contenenti metallo, i portatori di dispositivi medici sul corpo e le lavoratrici in gravidanza.
Per questi lavoratori il datore di lavoro deve effettuare una valutazione specifica e adottare misure dedicate, che possono includere la limitazione dell’accesso ad alcune aree, la segnaletica appropriata e il coordinamento con il medico competente. L’interferenza con un dispositivo salvavita può infatti avere conseguenze gravi anche a livelli di campo tollerati dalla generalità dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria è svolta in funzione del rischio individuato e, in caso di esposizione superiore ai valori limite o di effetti indesiderati, il lavoratore deve poter accedere a un controllo medico. Il coinvolgimento tempestivo del medico competente è quindi essenziale nella gestione di questo rischio.
Misure di prevenzione, formazione e corsi 123Formazione
Le misure di prevenzione comprendono interventi tecnici come la schermatura e l’interblocco delle sorgenti, la limitazione dell’accesso alle aree con campi intensi mediante delimitazione e segnaletica, la distanza di sicurezza e le procedure di lavoro che riducono i tempi di permanenza nelle zone esposte.
Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori interessati informazione e formazione specifiche sui risultati della valutazione, sugli effetti diretti e indiretti, sui valori e livelli di riferimento, sulle misure adottate e sulle situazioni che richiedono particolare attenzione, come la presenza di dispositivi medici impiantati.
I corsi 123Formazione sul rischio da agenti fisici, incluso il rischio da campi elettromagnetici, sono disponibili in aula, in videoconferenza ed e-learning, con attestati validi su tutto il territorio nazionale e contenuti adattabili al contesto produttivo, dall’industria alla sanità.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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