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Guide complete (pillar)

Lavoratori stagionali in somministrazione: formazione sicurezza con l’Accordo 2025

Guida operativa per le Agenzie per il Lavoro che gestiscono missioni stagionali: doppio regime somministratore/utilizzatore, impatto dell’Accordo SR 78/CSR del 17/04/2025 sull’eliminazione della finestra di 60 giorni, trasmissione attestati al RENF, riconoscimento della formazione pregressa, sorveglianza sanitaria e finanziamento Forma.Temp.

A cura della Redazione 123Formazione — area B2B agenzie per il lavoro · Aggiornato il 1 luglio 2026 · Tempo di lettura 9 min

Categoria
Guide complete (pillar)
Pubblicato
1 luglio 2026
Ultimo aggiornamento
1 luglio 2026
Tempo di lettura
9 min (1749 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione — area B2B agenzie per il lavoro
Riferimenti normativi
Art. 35 D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti — obblighi formativi somministrazione) · Art. 23 D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (mod. D.Lgs 81/2015) — obblighi di sicurezza in somministrazione · Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 — nuova disciplina formazione art. 37 D.Lgs 81/08

A cura della Redazione 123Formazione — area B2B agenzie per il lavoro

Revisione: team tecnico sicurezza e ufficio compliance

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026

Il doppio regime somministratore/utilizzatore per i lavoratori stagionali

La somministrazione di lavoro stagionale attiva lo stesso schema bilaterale di responsabilità SSL previsto per tutte le missioni, con alcune peculiarità legate alla brevità del rapporto. L’art. 23 c.5 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 equipara il lavoratore somministrato al dipendente dell’utilizzatore ai fini del Testo Unico Sicurezza, attribuendo a quest’ultimo gli obblighi connessi alla concreta esecuzione della prestazione. Il somministratore rimane però datore di lavoro formale e non si spoglia mai degli obblighi di propria competenza, inclusa la formazione generale.

L’art. 35 c.4 del D.Lgs 81/2015 precisa che il somministratore informa i lavoratori sui rischi generali delle attività produttive e li forma all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento della mansione per cui vengono assunti. L’art. 23 c.5 dello stesso decreto richiama integralmente il D.Lgs 81/08 e fa ricadere sull’utilizzatore la formazione specifica, l’addestramento, la fornitura dei DPI e la sorveglianza sanitaria per i rischi della mansione concretamente svolta.

Per i contratti stagionali la brevità della missione non riduce né sospende questi obblighi: un lavoratore avviato per tre settimane in un magazzino frigorifero deve ricevere formazione specifica sui rischi da lavoro in ambiente freddo esattamente come un dipendente a tempo indeterminato. L’unica flessibilità ammessa riguarda il riconoscimento della formazione già erogata in precedenti missioni, secondo i criteri dell’art. 37 c.14 D.Lgs 81/08.

Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025: eliminazione della finestra di 60 giorni e impatto operativo per le APL

Fino all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, la previgente disciplina consentiva in alcuni casi di completare la formazione generale entro 60 giorni dall’assunzione, con informazione minima preventiva. Questa finestra era già incompatibile con la somministrazione stagionale nella pratica, poiché molte missioni durano meno di 60 giorni e il lavoratore avrebbe concluso la missione senza mai completare il percorso formativo.

L’Accordo 2025 ha eliminato definitivamente la finestra temporale differita e stabilisce che la formazione generale deve essere completata prima dell’avvio effettivo della prestazione lavorativa in autonomia. Per le APL ciò significa che il lavoratore stagionale deve avere l’attestato di formazione generale valido al momento del primo giorno di missione, o al più al termine di un eventuale affiancamento tutelato documentato, non oltre. La FAD sincrona diventa lo strumento operativo elettivo: permette all’agenzia di formare il lavoratore nelle ore immediatamente precedenti l’avvio, con accesso da qualsiasi dispositivo.

L’impatto operativo è significativo per le APL con picchi stagionali: un’agenzia che avvia 200 lavoratori in tre settimane per la campagna di raccolta deve disporre di una piattaforma FAD sincrona con capienza sufficiente, calendario di sessioni concentrate nei giorni di firma del contratto, e flusso automatico di trasmissione degli attestati al RENF. La pianificazione deve essere strutturata settimane prima dell’avvio della stagione, non a ridosso delle prime missioni.

RENF — Registro Elettronico Nazionale Formazione: gestione per i lavoratori stagionali

Il RENF (Registro Elettronico Nazionale Formazione) è la banca dati nazionale in cui confluiscono gli attestati di formazione SSL rilasciati ai lavoratori. Per le APL che gestiscono missioni stagionali il RENF assume rilievo doppio: è al tempo stesso uno strumento di compliance (trasmissione tempestiva degli attestati obbligatoria) e un registro di consultazione (verifica degli attestati pregressi del lavoratore prima dell’avvio della missione).

La trasmissione al RENF deve avvenire entro i termini previsti dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 per ciascun attestato emesso. Per i lavoratori stagionali con missioni brevi la cadenza degli avvii è intensa e il volume di attestati da trasmettere può essere elevato in pochi giorni. È quindi indispensabile che il sistema di gestione formativa dell’APL sia integrato con il flusso di trasmissione al RENF, idealmente tramite API o export automatico nel formato previsto.

Prima di avviare un lavoratore stagionale che ha già lavorato per l’agenzia o per altri somministratori, l’APL deve interrogare il RENF per verificare la validità degli attestati già presenti. Un attestato di formazione generale valido e tracciato nel RENF consente di evitare la duplicazione del percorso formativo, riducendo i costi per il Fondo Forma.Temp e i tempi di avvio della missione.

Riconoscimento degli attestati pregressi (art. 37 c.14 D.Lgs 81/08)

L’art. 37 c.14 del D.Lgs 81/08 stabilisce il principio generale di riconoscimento della formazione già erogata: il datore di lavoro tiene conto del patrimonio formativo del lavoratore e non duplica percorsi già completati e documentati, salvo che siano trascorsi i termini di aggiornamento periodico o che la mansione/settore di rischio sia significativamente diversa. Per i lavoratori stagionali che si ripresentano ogni anno all’agenzia questo principio ha valore pratico immediato.

Il riconoscimento è possibile quando: l’attestato di formazione generale è ancora valido (non è trascorso il termine di aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo 2025); l’attestato di formazione specifica si riferisce a un livello di rischio e a un macrosettore ATECO compatibile con la nuova missione; l’attestato è nominativo, datato, firmato dall’ente erogatore e dal discente, e riporta i contenuti del programma svolto. In assenza di una di queste condizioni il percorso va ripetuto integralmente o integrato.

Per le APL la gestione corretta degli attestati pregressi richiede un fascicolo formativo digitale del lavoratore che aggrega tutti gli attestati ricevuti nel tempo, indipendentemente dall’agenzia o dall’ente erogatore. Il RENF semplifica questa operazione rendendo consultabili gli attestati trascritti. L’APL deve comunque mantenere copia in fascicolo e verificare che i contenuti dell’attestato pregresso corrispondano al programma richiesto dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025.

Sorveglianza sanitaria per lavoratori stagionali in somministrazione: chi paga

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori somministrati segue la stessa ripartizione degli obblighi SSL generali: l’utilizzatore è responsabile della sorveglianza sanitaria specifica per i rischi della mansione concretamente svolta, inclusa la visita medica preventiva prima dell’adibizione a mansioni con rischio specifico (agenti chimici, rumore, vibrazioni, videoterminali oltre soglia, movimentazione manuale carichi). Il costo della visita è a carico dell’utilizzatore, non dell’APL, salvo diversa pattuizione nel contratto commerciale di somministrazione.

Per le missioni stagionali brevi, inferiori a 30 giorni, si pone spesso il tema dell’economicità della visita medica preventiva rispetto alla durata del rapporto. Il D.Lgs 81/08 non prevede deroghe alla visita preventiva in base alla durata del contratto: se la mansione comporta un rischio che richiede sorveglianza sanitaria, la visita è dovuta prima dell’avvio, indipendentemente dal fatto che la missione duri 10 o 300 giorni. L’utilizzatore deve disporre del giudizio di idoneità prima di adibire il lavoratore alla mansione.

Una buona prassi adottata dalle APL strutturate è la clausola di sorveglianza sanitaria nel contratto commerciale di somministrazione, che stabilisce chi prenota la visita, chi la paga, in quali tempi e come viene trasmesso il giudizio di idoneità all’APL. Per i lavoratori con missioni ripetute presso lo stesso utilizzatore, il giudizio di idoneità alla mansione emesso dal medico competente dell’utilizzatore può essere riconosciuto per le missioni successive nella stessa stagione, purché le condizioni di rischio non siano cambiate e i termini di validità non siano scaduti.

Forma.Temp: finanziamento della formazione sicurezza per lavoratori stagionali in somministrazione

Forma.Temp è il Fondo interprofessionale bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, istituito dal D.M. 12 dicembre 2008. È alimentato dai contributi versati dalle agenzie (4% sul monte salari per i lavoratori somministrati) e gestito pariteticamente dalle parti sociali del settore. I Conti Formazione del Fondo coprono anche la formazione obbligatoria SSL erogata dall’APL ai lavoratori somministrati, inclusi i contratti stagionali a termine.

Per accedere al finanziamento Forma.Temp sulla formazione sicurezza dei lavoratori stagionali l’APL deve: presentare un piano formativo all’inizio della stagione o aderire ai piani territoriali già attivati; documentare le ore erogate con registro presenze e attestati conformi all’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025; rendicontare le spese sostenute entro i termini previsti dal regolamento del Fondo. I costi ammissibili includono l’acquisto di corsi FAD sincrona, le ore del docente in aula, i materiali didattici e parte dei costi di gestione della piattaforma.

Per le stagioni con picchi di assunzione elevati, il finanziamento Forma.Temp può coprire una quota rilevante del costo totale della formazione SSL. Le APL devono pianificare l’accesso al Fondo con anticipo: le domande di finanziamento seguono scadenze periodiche e non possono essere presentate a posteriori per attività già concluse senza prenotazione. La consulenza di un operatore specializzato nella rendicontazione Forma.Temp è raccomandata per le agenzie con volumi stagionali significativi.

Check-list pre-avvio: documenti che l’APL deve verificare prima dell’invio del lavoratore stagionale

Prima di avviare un lavoratore stagionale in somministrazione l’APL deve disporre di un set documentale completo. Sul fronte formativo: attestato di formazione generale SSL valido (o pianificazione della sessione FAD sincrona entro l’avvio della missione), verifica nel RENF degli attestati pregressi, eventuale attestato di formazione specifica se la mansione rientra nello stesso macrosettore ATECO di missioni precedenti. Se il lavoratore è alla prima missione, la sessione di formazione generale va completata prima dell’avvio effettivo.

Sul fronte sanitario: giudizio di idoneità alla mansione emesso dal medico competente dell’utilizzatore (per le mansioni con rischio specifico), o conferma scritta dall’utilizzatore che la mansione non richiede sorveglianza sanitaria con riferimento al proprio DVR. Sul fronte contrattuale e informativo: contratto di somministrazione firmato con clausola SSL che ripartisce gli obblighi di formazione specifica e sorveglianza sanitaria; lettera di assegnazione con indicazione dell’unità produttiva, della mansione, del livello di rischio e del referente SSL dell’utilizzatore.

La check-list deve essere gestita digitalmente e archiviata nel fascicolo del lavoratore. In caso di ispezione da parte di INL o ASL, l’APL è tenuta a esibire la documentazione per ciascun lavoratore avviato. L’assenza anche di un solo documento può esporre l’agenzia a sanzioni ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 81/08, con ammende cumulabili per ciascun lavoratore non in regola. Una check-list digitale integrata con il gestionale HR elimina il rischio di avvii non conformi.

Domande frequenti

I lavoratori stagionali devono seguire il corso di sicurezza obbligatorio?

Sì, i lavoratori stagionali sono soggetti agli stessi obblighi di formazione previsti per i lavoratori a tempo indeterminato dal D.Lgs 81/08 art. 37. Il datore di lavoro deve garantire la formazione generale e specifica sulla sicurezza prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, al più tardi, entro il primo mese dall’assunzione. Per i lavoratori stagionali con contratto di durata inferiore a cinquanta giornate, l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 consente di erogare la formazione contestualmente all’assunzione, comprimendo i tempi organizzativi. La natura temporanea del rapporto di lavoro non esonera in alcun modo il datore di lavoro dall’obbligo formativo: l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/08 è esplicito nel riferirsi a «ogni lavoratore», indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il mancato rispetto dell’obbligo espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55 del decreto.

Qual è la durata del corso di sicurezza per i lavoratori stagionali in agricoltura?

La durata del corso dipende dal livello di rischio dell’azienda agricola. L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 suddivide la formazione in una parte generale (4 ore, valida per tutti i settori) e una parte specifica il cui monte ore varia in funzione del rischio: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto. Le aziende agricole rientrano generalmente nella categoria a rischio alto (codici ATECO sezione A), pertanto la formazione specifica è di 12 ore, per un totale di 16 ore complessive. Tuttavia, per i lavoratori stagionali agricoli con contratto di lavoro a termine inferiore a cinquanta giornate, alcune regioni hanno adottato protocolli semplificati che consentono erogazioni più concentrate nel tempo, purché i contenuti minimi siano comunque garantiti. È consigliabile verificare le disposizioni regionali applicabili.

Il datore di lavoro può assumere un lavoratore stagionale prima che completi la formazione?

L’art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione avvenga «in occasione» dell’assunzione, il che nella pratica viene interpretato come «prima che il lavoratore sia adibito alle mansioni» o comunque contestualmente all’inizio del rapporto. Il Ministero del Lavoro e le Commissioni interpellate hanno chiarito che il lavoratore non può essere adibito a mansioni con rischi specifici prima di aver ricevuto la relativa formazione specifica. Per le aziende stagionali con picchi di lavoro improvvisi (vendemmia, raccolta, apertura stagione turistica), è fortemente consigliabile organizzare sessioni formative collettive nei giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’attività, anche ricorrendo alla modalità e-learning per la parte generale, che consente maggiore flessibilità organizzativa senza sacrificare la qualità dei contenuti formativi.

Come funziona la formazione per i lavoratori stagionali nel settore turistico-alberghiero?

Il settore turistico-alberghiero (codici ATECO I55, I56) è classificato a rischio medio-alto a seconda delle mansioni svolte. I lavoratori stagionali in questo comparto — camerieri ai piani, cuochi, bagnini, addetti alla ristorazione — devono ricevere la formazione generale (4 ore) e la formazione specifica sul rischio medio o alto a seconda della specifica mansione. Oltre alla formazione SSL di base, per i lavoratori che operano nelle cucine è obbligatorio il corso HACCP (Reg. CE 852/2004 e D.Lgs 193/2007); per gli addetti al servizio antincendio è richiesto il corso specifico secondo il DM 02/09/2021. La documentazione formativa — attestato di frequenza e firma del registro presenze — deve essere conservata per almeno cinque anni dal datore di lavoro e messa a disposizione degli organi di vigilanza (ASL/INAIL) in caso di ispezione.

Se un lavoratore stagionale ha già frequentato il corso in una precedente stagione, deve rifarlo?

L’attestato di formazione SSL non decade automaticamente alla scadenza del contratto stagionale: rimane valido per cinque anni dalla data di emissione, trascorsi i quali il lavoratore è tenuto a effettuare l’aggiornamento di sei ore previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Se il lavoratore viene riassunto dalla stessa azienda nella stagione successiva e l’attestato è ancora valido, non è necessario ripetere l’intero corso. È però obbligatorio verificare che la formazione ricevuta in precedenza copra gli stessi rischi della nuova mansione: se il lavoratore cambia mansione o viene adibito a rischi specifici non inclusi nella formazione originaria (ad esempio, utilizzo di attrezzature di lavoro particolari), il datore di lavoro deve integrare la formazione con i moduli mancanti. È buona pratica richiedere al lavoratore copia dell’attestato all’atto dell’assunzione.

I lavoratori stagionali hanno diritto alla stessa formazione sulla sicurezza dei dipendenti fissi?

Sì. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 non distingue tra lavoratori a tempo indeterminato, determinato, stagionali o con contratti atipici: l’obbligo di formazione si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla durata del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore stagionale la stessa formazione prevista per i lavoratori fissi con la stessa mansione e lo stesso profilo di rischio: formazione generale (4 ore) e formazione specifica adeguata al livello di rischio (4, 8 o 12 ore a seconda del settore ATECO). La formazione deve avvenire prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa. Per i settori agricolo e turistico-alberghiero, in cui il ricorso al lavoro stagionale è particolarmente diffuso, il mancato adempimento formativo è tra le violazioni più frequentemente contestate in sede ispettiva.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Sicurezza Lavoratori Stagionali

Riferimenti normativi

Fonti

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