- Categoria
- Guide complete (pillar)
- Pubblicato
- 1 luglio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 1 luglio 2026
- Tempo di lettura
- 9 min (1749 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione — area B2B agenzie per il lavoro
- Riferimenti normativi
- Art. 35 D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti — obblighi formativi somministrazione) · Art. 23 D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (mod. D.Lgs 81/2015) — obblighi di sicurezza in somministrazione · Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 — nuova disciplina formazione art. 37 D.Lgs 81/08
A cura della Redazione 123Formazione — area B2B agenzie per il lavoro
Revisione: team tecnico sicurezza e ufficio compliance
Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026
Il doppio regime somministratore/utilizzatore per i lavoratori stagionali
La somministrazione di lavoro stagionale attiva lo stesso schema bilaterale di responsabilità SSL previsto per tutte le missioni, con alcune peculiarità legate alla brevità del rapporto. L’art. 23 c.5 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 equipara il lavoratore somministrato al dipendente dell’utilizzatore ai fini del Testo Unico Sicurezza, attribuendo a quest’ultimo gli obblighi connessi alla concreta esecuzione della prestazione. Il somministratore rimane però datore di lavoro formale e non si spoglia mai degli obblighi di propria competenza, inclusa la formazione generale.
L’art. 35 c.4 del D.Lgs 81/2015 precisa che il somministratore informa i lavoratori sui rischi generali delle attività produttive e li forma all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento della mansione per cui vengono assunti. L’art. 23 c.5 dello stesso decreto richiama integralmente il D.Lgs 81/08 e fa ricadere sull’utilizzatore la formazione specifica, l’addestramento, la fornitura dei DPI e la sorveglianza sanitaria per i rischi della mansione concretamente svolta.
Per i contratti stagionali la brevità della missione non riduce né sospende questi obblighi: un lavoratore avviato per tre settimane in un magazzino frigorifero deve ricevere formazione specifica sui rischi da lavoro in ambiente freddo esattamente come un dipendente a tempo indeterminato. L’unica flessibilità ammessa riguarda il riconoscimento della formazione già erogata in precedenti missioni, secondo i criteri dell’art. 37 c.14 D.Lgs 81/08.
Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025: eliminazione della finestra di 60 giorni e impatto operativo per le APL
Fino all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, la previgente disciplina consentiva in alcuni casi di completare la formazione generale entro 60 giorni dall’assunzione, con informazione minima preventiva. Questa finestra era già incompatibile con la somministrazione stagionale nella pratica, poiché molte missioni durano meno di 60 giorni e il lavoratore avrebbe concluso la missione senza mai completare il percorso formativo.
L’Accordo 2025 ha eliminato definitivamente la finestra temporale differita e stabilisce che la formazione generale deve essere completata prima dell’avvio effettivo della prestazione lavorativa in autonomia. Per le APL ciò significa che il lavoratore stagionale deve avere l’attestato di formazione generale valido al momento del primo giorno di missione, o al più al termine di un eventuale affiancamento tutelato documentato, non oltre. La FAD sincrona diventa lo strumento operativo elettivo: permette all’agenzia di formare il lavoratore nelle ore immediatamente precedenti l’avvio, con accesso da qualsiasi dispositivo.
L’impatto operativo è significativo per le APL con picchi stagionali: un’agenzia che avvia 200 lavoratori in tre settimane per la campagna di raccolta deve disporre di una piattaforma FAD sincrona con capienza sufficiente, calendario di sessioni concentrate nei giorni di firma del contratto, e flusso automatico di trasmissione degli attestati al RENF. La pianificazione deve essere strutturata settimane prima dell’avvio della stagione, non a ridosso delle prime missioni.
RENF — Registro Elettronico Nazionale Formazione: gestione per i lavoratori stagionali
Il RENF (Registro Elettronico Nazionale Formazione) è la banca dati nazionale in cui confluiscono gli attestati di formazione SSL rilasciati ai lavoratori. Per le APL che gestiscono missioni stagionali il RENF assume rilievo doppio: è al tempo stesso uno strumento di compliance (trasmissione tempestiva degli attestati obbligatoria) e un registro di consultazione (verifica degli attestati pregressi del lavoratore prima dell’avvio della missione).
La trasmissione al RENF deve avvenire entro i termini previsti dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 per ciascun attestato emesso. Per i lavoratori stagionali con missioni brevi la cadenza degli avvii è intensa e il volume di attestati da trasmettere può essere elevato in pochi giorni. È quindi indispensabile che il sistema di gestione formativa dell’APL sia integrato con il flusso di trasmissione al RENF, idealmente tramite API o export automatico nel formato previsto.
Prima di avviare un lavoratore stagionale che ha già lavorato per l’agenzia o per altri somministratori, l’APL deve interrogare il RENF per verificare la validità degli attestati già presenti. Un attestato di formazione generale valido e tracciato nel RENF consente di evitare la duplicazione del percorso formativo, riducendo i costi per il Fondo Forma.Temp e i tempi di avvio della missione.
Riconoscimento degli attestati pregressi (art. 37 c.14 D.Lgs 81/08)
L’art. 37 c.14 del D.Lgs 81/08 stabilisce il principio generale di riconoscimento della formazione già erogata: il datore di lavoro tiene conto del patrimonio formativo del lavoratore e non duplica percorsi già completati e documentati, salvo che siano trascorsi i termini di aggiornamento periodico o che la mansione/settore di rischio sia significativamente diversa. Per i lavoratori stagionali che si ripresentano ogni anno all’agenzia questo principio ha valore pratico immediato.
Il riconoscimento è possibile quando: l’attestato di formazione generale è ancora valido (non è trascorso il termine di aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo 2025); l’attestato di formazione specifica si riferisce a un livello di rischio e a un macrosettore ATECO compatibile con la nuova missione; l’attestato è nominativo, datato, firmato dall’ente erogatore e dal discente, e riporta i contenuti del programma svolto. In assenza di una di queste condizioni il percorso va ripetuto integralmente o integrato.
Per le APL la gestione corretta degli attestati pregressi richiede un fascicolo formativo digitale del lavoratore che aggrega tutti gli attestati ricevuti nel tempo, indipendentemente dall’agenzia o dall’ente erogatore. Il RENF semplifica questa operazione rendendo consultabili gli attestati trascritti. L’APL deve comunque mantenere copia in fascicolo e verificare che i contenuti dell’attestato pregresso corrispondano al programma richiesto dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025.
Sorveglianza sanitaria per lavoratori stagionali in somministrazione: chi paga
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori somministrati segue la stessa ripartizione degli obblighi SSL generali: l’utilizzatore è responsabile della sorveglianza sanitaria specifica per i rischi della mansione concretamente svolta, inclusa la visita medica preventiva prima dell’adibizione a mansioni con rischio specifico (agenti chimici, rumore, vibrazioni, videoterminali oltre soglia, movimentazione manuale carichi). Il costo della visita è a carico dell’utilizzatore, non dell’APL, salvo diversa pattuizione nel contratto commerciale di somministrazione.
Per le missioni stagionali brevi, inferiori a 30 giorni, si pone spesso il tema dell’economicità della visita medica preventiva rispetto alla durata del rapporto. Il D.Lgs 81/08 non prevede deroghe alla visita preventiva in base alla durata del contratto: se la mansione comporta un rischio che richiede sorveglianza sanitaria, la visita è dovuta prima dell’avvio, indipendentemente dal fatto che la missione duri 10 o 300 giorni. L’utilizzatore deve disporre del giudizio di idoneità prima di adibire il lavoratore alla mansione.
Una buona prassi adottata dalle APL strutturate è la clausola di sorveglianza sanitaria nel contratto commerciale di somministrazione, che stabilisce chi prenota la visita, chi la paga, in quali tempi e come viene trasmesso il giudizio di idoneità all’APL. Per i lavoratori con missioni ripetute presso lo stesso utilizzatore, il giudizio di idoneità alla mansione emesso dal medico competente dell’utilizzatore può essere riconosciuto per le missioni successive nella stessa stagione, purché le condizioni di rischio non siano cambiate e i termini di validità non siano scaduti.
Forma.Temp: finanziamento della formazione sicurezza per lavoratori stagionali in somministrazione
Forma.Temp è il Fondo interprofessionale bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, istituito dal D.M. 12 dicembre 2008. È alimentato dai contributi versati dalle agenzie (4% sul monte salari per i lavoratori somministrati) e gestito pariteticamente dalle parti sociali del settore. I Conti Formazione del Fondo coprono anche la formazione obbligatoria SSL erogata dall’APL ai lavoratori somministrati, inclusi i contratti stagionali a termine.
Per accedere al finanziamento Forma.Temp sulla formazione sicurezza dei lavoratori stagionali l’APL deve: presentare un piano formativo all’inizio della stagione o aderire ai piani territoriali già attivati; documentare le ore erogate con registro presenze e attestati conformi all’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025; rendicontare le spese sostenute entro i termini previsti dal regolamento del Fondo. I costi ammissibili includono l’acquisto di corsi FAD sincrona, le ore del docente in aula, i materiali didattici e parte dei costi di gestione della piattaforma.
Per le stagioni con picchi di assunzione elevati, il finanziamento Forma.Temp può coprire una quota rilevante del costo totale della formazione SSL. Le APL devono pianificare l’accesso al Fondo con anticipo: le domande di finanziamento seguono scadenze periodiche e non possono essere presentate a posteriori per attività già concluse senza prenotazione. La consulenza di un operatore specializzato nella rendicontazione Forma.Temp è raccomandata per le agenzie con volumi stagionali significativi.
Check-list pre-avvio: documenti che l’APL deve verificare prima dell’invio del lavoratore stagionale
Prima di avviare un lavoratore stagionale in somministrazione l’APL deve disporre di un set documentale completo. Sul fronte formativo: attestato di formazione generale SSL valido (o pianificazione della sessione FAD sincrona entro l’avvio della missione), verifica nel RENF degli attestati pregressi, eventuale attestato di formazione specifica se la mansione rientra nello stesso macrosettore ATECO di missioni precedenti. Se il lavoratore è alla prima missione, la sessione di formazione generale va completata prima dell’avvio effettivo.
Sul fronte sanitario: giudizio di idoneità alla mansione emesso dal medico competente dell’utilizzatore (per le mansioni con rischio specifico), o conferma scritta dall’utilizzatore che la mansione non richiede sorveglianza sanitaria con riferimento al proprio DVR. Sul fronte contrattuale e informativo: contratto di somministrazione firmato con clausola SSL che ripartisce gli obblighi di formazione specifica e sorveglianza sanitaria; lettera di assegnazione con indicazione dell’unità produttiva, della mansione, del livello di rischio e del referente SSL dell’utilizzatore.
La check-list deve essere gestita digitalmente e archiviata nel fascicolo del lavoratore. In caso di ispezione da parte di INL o ASL, l’APL è tenuta a esibire la documentazione per ciascun lavoratore avviato. L’assenza anche di un solo documento può esporre l’agenzia a sanzioni ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 81/08, con ammende cumulabili per ciascun lavoratore non in regola. Una check-list digitale integrata con il gestionale HR elimina il rischio di avvii non conformi.
Domande frequenti
Il lavoratore stagionale deve fare il corso di sicurezza anche per un contratto breve?
Sì. L’obbligo formativo ex art. 37 D.Lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dalla durata del contratto: anche un contratto stagionale di 2 settimane comporta l’obbligo di formazione generale (4 ore) e specifica (4/8/12 ore secondo il livello di rischio) prima dell’adibizione alle mansioni. La formazione deve avvenire in orario di lavoro e a carico del datore di lavoro. In casi di rischio basso, il datore può documentare che il lavoratore abbia già completato la formazione specifica equivalente presso un precedente datore — in tal caso può limitarsi all’aggiornamento o all’integrazione per le differenze di mansione.
Un attestato di sicurezza ottenuto con un precedente datore di lavoro è valido per la stagione successiva?
In linea di principio sì, se la formazione è stata erogata secondo gli accordi Stato-Regioni vigenti, le mansioni sono analoghe e non sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima erogazione (o 2 anni per il preposto). L’art. 37 c. 14 D.Lgs 81/08 riconosce espressamente la trasferibilità della formazione tra datori di lavoro. Con l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17/04/2025, il RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione) rende verificabile online la validità degli attestati — il nuovo datore potrà consultare il RENF per confermare la formazione pregressa senza dover rifare i corsi base, limitandosi all’integrazione eventualmente richiesta dalla mansione specifica.
Per i lavoratori somministrati (agenzia di lavoro interinale) chi deve fare la formazione?
La responsabilità formativa si divide tra somministratore (agenzia) e utilizzatore: il somministratore eroga la formazione generale (4 ore) e quella specifica compatibile con il profilo professionale dichiarato; l’utilizzatore integra la formazione specifica per i rischi propri del ciclo produttivo e dell’unità produttiva in cui il lavoratore opera (art. 23 D.Lgs 276/2003 e art. 35 D.Lgs 81/08 come interpretato dall’Accordo Rep. 78/CSR 2025). La sorveglianza sanitaria, ove prevista, è a carico dell’utilizzatore. Il costo complessivo della formazione è definito nel contratto commerciale tra agenzia e azienda utilizzatrice.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Sicurezza Lavoratori Stagionali
Riferimenti normativi
- Art. 35 D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti — obblighi formativi somministrazione) (normattiva.it)
- Art. 23 D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (mod. D.Lgs 81/2015) — obblighi di sicurezza in somministrazione (normattiva.it)
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 — nuova disciplina formazione art. 37 D.Lgs 81/08 (gazzettaufficiale.it)
Fonti
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