- SPP
- Insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda dedicati alla prevenzione e protezione dai rischi professionali.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è definito dall’art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 81/2008 come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Si tratta di una struttura organizzativa che il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
I compiti del SPP sono elencati all’art. 33 e comprendono l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio, l’elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo, l’elaborazione delle procedure di sicurezza, la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori e la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, in particolare nella riunione periodica prevista dall’art. 35.
Il servizio è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e può avvalersi di uno o più Addetti (ASPP). Quando le capacità interne non sono sufficienti, il datore di lavoro può ricorrere a persone o servizi esterni in possesso delle conoscenze professionali necessarie, fermo restando che l’organizzazione del servizio resta una responsabilità del datore di lavoro. I componenti del SPP devono possedere le capacità e i requisiti professionali definiti dall’art. 32.
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