- SCIA
- Segnalazione con cui il titolare avvia un’attività produttiva o un intervento edilizio senza attendere un atto autorizzativo preventivo della PA.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è lo strumento, disciplinato dall’art. 19 della Legge 241/1990, che consente di iniziare immediatamente un’attività o un intervento al momento della presentazione della segnalazione allo Sportello Unico competente, in sostituzione di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi tradizionali. È un atto del privato e non un provvedimento amministrativo.
In ambito di prevenzione incendi la SCIA antincendio ha sostituito il vecchio Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività soggette: ai sensi del D.P.R. 151/2011, per le attività di categoria B e C il titolare presenta al Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA attestante la conformità ai requisiti antincendio, asseverata da un tecnico abilitato, prima dell’esercizio dell’attività.
Alla segnalazione vanno allegate le dichiarazioni, le certificazioni e le asseverazioni richieste, che attestano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. La pubblica amministrazione conserva un potere di controllo successivo: entro i termini di legge può verificare la sussistenza dei presupposti e, in caso di carenze, adottare provvedimenti inibitori, conformativi o di rimozione degli effetti.
La SCIA non esonera il titolare dagli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro: l’attività avviata resta soggetta alla valutazione dei rischi, alla redazione del DVR e all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare la conformità antincendio dichiarata va mantenuta nel tempo attraverso la corretta gestione e manutenzione dei presidi.
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