- Radiazioni Ionizzanti
- Rischio da radiazioni capaci di ionizzare la materia (raggi X, gamma, particelle, radon), regolato dal D.Lgs 101/2020 in materia di radioprotezione.
Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle dotate di energia sufficiente a ionizzare gli atomi della materia attraversata, danneggiando le cellule e il DNA. Rientrano in questa categoria i raggi X e gamma, le particelle alfa e beta, i neutroni e l'esposizione al radon. La materia non è disciplinata dal Titolo VIII del D.Lgs 81/08, espressamente escluso, ma dalla specifica normativa di radioprotezione confluita nel D.Lgs 101/2020, attuativo della direttiva europea 2013/59/Euratom.
Il sistema di radioprotezione si fonda sui principi di giustificazione delle pratiche, ottimizzazione dell'esposizione (principio ALARA, "as low as reasonably achievable") e rispetto dei limiti di dose per i lavoratori e la popolazione. I lavoratori esposti sono classificati in categorie A e B in funzione del rischio, con conseguenti obblighi di dosimetria individuale e sorveglianza sanitaria affidata al medico autorizzato.
Figure cardine sono l'esperto di radioprotezione, che assiste il datore di lavoro nella valutazione e nelle misure di protezione, e il medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Sono previste la delimitazione di zone controllate e sorvegliate, l'adozione di schermature e procedure, oltre a specifici obblighi per l'esposizione al radon negli ambienti di lavoro.
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