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Categoria: Rischi

Campi Elettromagnetici (CEM)

Rischio da esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) nei luoghi di lavoro

Campi Elettromagnetici (CEM)
Rischio fisico derivante dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, disciplinato dal Titolo VIII Capo IV del D.Lgs 81/08.

I campi elettromagnetici (CEM) sono grandezze fisiche generate da cariche elettriche in movimento e da correnti variabili nel tempo. Negli ambienti di lavoro le principali sorgenti di CEM sono: saldatrici MIG/MAG e ad arco, forni a induzione e a microonde, apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (RMN/MRI) in ambito sanitario, impianti di riscaldamento a induzione industriale, antenne di telefonia e radiodiffusione, linee elettriche ad alta tensione e trasformatori. Gli effetti biologici dipendono dalla frequenza: i CEM a bassa frequenza (ELF, 0-300 Hz) possono indurre correnti nei tessuti; quelli ad alta frequenza possono causare riscaldamento dei tessuti.

Il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs 81/08 (artt. 206-212), modificato dal D.Lgs 159/2016 in recepimento della Direttiva 2013/35/UE, stabilisce i valori limite di azione (VLA) e i valori limite di esposizione (VLE) per i CEM. I VLA, distinti in VLA-effetti sensoriali e VLA-effetti sanitari, sono parametri misurabili nell'ambiente di lavoro (campo elettrico E, campo magnetico H, densità di flusso magnetico B) che, se rispettati, garantiscono il non superamento dei VLE. I VLE si riferiscono agli effetti biologici interni al corpo del lavoratore.

Il datore di lavoro è obbligato a valutare i livelli di esposizione ai CEM, confrontandoli con i VLA e i VLE fissati dal decreto. Quando i livelli superano i VLA, devono essere adottate misure preventive e protettive: riduzione dei tempi di esposizione, separazione e schermatura delle sorgenti, limitazione dell'accesso alle zone ad alto campo, utilizzo di attrezzature a bassa emissione. Per i lavoratori con particolari sensibilità (portatori di dispositivi medici impiantati attivi, come pacemaker, o con impianti metallici) esistono disposizioni specifiche e soglie di attenzione più basse.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando i VLE risultano superati o quando il medico competente lo ritiene opportuno in base ai risultati della valutazione. Categorie professionali particolarmente esposte includono: saldatori, operatori di apparecchiature di imaging medico (RMN), tecnici delle telecomunicazioni, lavoratori in prossimità di impianti di riscaldamento a induzione e addetti alla manutenzione di linee elettriche.

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