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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Sicurezza sul lavoro per tecnici veterinari e paramedici degli animali

Il tecnico veterinario e il paramedico degli animali operano in strutture veterinarie private, ASL (servizi veterinari), canili, ambulatori e cliniche specialistiche. Sono classificati a rischio medio (ATECO M 75). I rischi prevalenti sono il rischio biologico da zoonosi (Titolo X D.Lgs 81/08), il rischio chimico da anestetici inalatori e agenti cancerogeni (formaldeide), il rischio da radiazioni ionizzanti (D.Lgs 101/2020), il rischio infortuni da morso/graffio/calcio e il rischio allergico da allergeni animali.

Dati chiave

Livello rischio
medio
ATECO tipici
M 75.00 — Servizi veterinari (cliniche, ambulatori, laboratori veterinari), M 75.00 — Servizi veterinari delle ASL (servizi pubblici veterinari), Q 86.90 — Altre attività di assistenza sanitaria (strutture veterinarie universitarie)
Corsi obbligatori
6
Costo annuo indicativo
€ 250 – € 550 per addetto (formazione sicurezza + dosimetria radiazioni, a carico del datore di lavoro)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio medio8 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A (ATECO M 75 — rischio medio)
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025 e art. 37 D.Lgs 81/08
Primo soccorso gruppo A16 ore + aggiornamento 6 ore ogni 3 anniDM 388/2003 (aziende a rischio elevato — presenza di agenti biologici e chimici)
Antincendio livello 1 (rischio basso)4 oreDM 02/09/2021 — Allegato II
Formazione radioprotezione (lavoratore esposto categoria B)formazione iniziale specifica (durata definita dal datore di lavoro con l’esperto in radioprotezione)D.Lgs 31 luglio 2020 n. 101 — art. 158 (recepimento Dir. 2013/59/Euratom)

Rischi specifici

  • Rischio biologico — zoonosi (Titolo X D.Lgs 81/08 — Agenti Biologici, Allegato XLVI): il contatto con animali potenzialmente infetti espone il tecnico veterinario ad agenti biologici del Gruppo 2 e 3 — Brucella spp. (Gruppo 3, brucellosi), Leptospira interrogans (Gruppo 2, leptospirosi), Toxoplasma gondii (Gruppo 2, toxoplasmosi — rischio particolarmente rilevante per le lavoratrici in gravidanza), Salmonella spp. (Gruppo 2, salmonellosi), Chlamydophila psittaci (Gruppo 2, psittacosi — in strutture con uccelli), virus della rabbia (Gruppo 3, nelle zone non ufficialmente indenni); il DVR deve includere la valutazione del rischio biologico specifica per le specie animali trattate
  • Rischio chimico — anestetici inalatori (Titolo IX Capo I D.Lgs 81/08): isofluorano e sevofluorano sono agenti anestetici volatili usati nelle sale operatorie veterinarie; sono classificati come sostanze pericolose per la riproduzione (categoria Repr. 2, H361) e sospetti cancerogeni; i valori limite occupazionali (OEL) ACGIH per isofluorano sono 2 ppm (TWA) e per sevofluorano 2 ppm (TWA); il datore deve installare sistemi di captazione e smaltimento dei gas anestetici reflui (scavenging system) e misurare le concentrazioni ambientali
  • Rischio chimico — formaldeide (agente cancerogeno Titolo IX Capo II D.Lgs 81/08 artt. 233-245): la formaldeide usata come fissativo istologico in anatomia patologica veterinaria è classificata cancerogeno di Categoria 1B (H350) e mutagenico Categoria 2 (H341) dal Reg. CLP (CE) 1272/2008; il valore limite occupazionale europeo (Dir. 2022/431/UE — aggiornamento IV Dir. cancerogeni) è 0,2 ppm TWA e 0,4 ppm STEL; obbligo di valutazione del rischio cancerogeno, sostituzione quando tecnicamente possibile, ventilazione forzata, DPI (semimaschera con filtro ABEK-P3), sorveglianza sanitaria
  • Rischio radiazioni ionizzanti — radiografia veterinaria (D.Lgs 31 luglio 2020 n. 101 — recepimento Dir. 2013/59/Euratom): l’uso di apparecchi radiografici per la diagnostica veterinaria (rx ortopedici, dentali, toracici) espone il personale a radiazioni ionizzanti; i lavoratori esposti devono essere classificati come "lavoratori esposti" di categoria A o B dall’esperto in radioprotezione; obbligo di dosimetria individuale (dosimetro a termoluminescenza TL o film badge), sorveglianza sanitaria da parte del medico autorizzato, formazione specifica sulla radioprotezione
  • Rischio infortuni da contatto con animali: morsi di cani e gatti, graffi di gatti, calci di equini e bovini rappresentano gli infortuni più frequenti nel settore veterinario (dati INAIL settore M 75); il DVR deve valutare il rischio per specie animale e per procedura clinica (vaccinazione, prelievo ematico, esame obiettivo, chirurgia); misure di prevenzione: uso di guanti antimorso specifici per la specie, sedazione dell’animale quando appropriata, contenimento corretto dell’animale con adeguate tecniche di handling
  • Rischio allergico — allergeni animali (malattia professionale tabellata INAIL DM 2014): peli, forfora, saliva e urina di cani, gatti, roditori e conigli sono potenti allergeni professionali che possono causare rinite allergica, congiuntivite e asma professionale; l’asma professionale da allergeni animali è una malattia professionale tabellata nella Tabella INAIL; obbligo di valutazione del rischio allergico nel DVR, disponibilità di DPI respiratori (mascherina FFP2 o superiore), sorveglianza sanitaria con test cutanei e spirometria
  • Rischio ergonomico — movimentazione di animali di grossa taglia: la contenzione e la movimentazione di bovini, equini, suini e cani di grossa taglia espone il tecnico veterinario a rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide (MMC — Titolo VI D.Lgs 81/08); il metodo NIOSH o il metodo OCRA devono essere applicati per la valutazione del rischio da movimentazione manuale nei casi di assistenza a grandi animali

DPI obbligatori

  • Guanti in nitrile o lattice monouso (EN 374) per tutte le procedure cliniche con rischio di contatto con sangue, liquidi biologici, materiale patologico degli animali; guanti antimorso in Kevlar o cuoio per la contenzione manuale di animali aggressivi
  • Mascherina FFP2 (EN 149) per la riduzione dell’esposizione ad allergeni animali (pelo, forfora), per le procedure con rischio di aerosol biologico e in caso di epidemie zoonotiche dichiarate; semimaschera con filtro ABEK-P3 (EN 14387) per le operazioni con formaldeide in anatomia patologica
  • Occhiali di protezione a tenuta (EN 166) per le procedure con rischio di schizzi di sangue, liquidi biologici o agenti chimici; schermatura piombata (grembiule in piombo EN 61331-1, collare tiroideo, occhiali piombati) per le operazioni di radiografia veterinaria in zona controllata
  • Grembiule in piombo (equivalente piombo ≥0,25 mm Pb, EN 61331-1) e collare tiroideo per la protezione dalle radiazioni ionizzanti diffuse durante l’esecuzione di radiografie veterinarie; il corretto uso dei DPI radiologici è verificato periodicamente dall’esperto in radioprotezione
  • Calzature con puntale e suola antiscivolo (EN ISO 20345) per la protezione contro i calci di animali di grossa taglia e contro le scivolate nei pavimenti bagnati delle sale visita e delle aree di degenza animali

Sorveglianza sanitaria

  • Sorveglianza sanitaria obbligatoria per rischio biologico (art. 279 D.Lgs 81/08 — Titolo X): visita preventiva all’assunzione e visita periodica almeno annuale; il medico competente valuta l’opportunità della profilassi vaccinale disponibile (epatite B, tetano, rabbia per chi lavora con animali a rischio, leptospirosi); particolari cautele per le lavoratrici in gravidanza esposte a Toxoplasma gondii e Brucella spp.
  • Sorveglianza sanitaria obbligatoria per agenti chimici cancerogeni (art. 242 D.Lgs 81/08 — Titolo IX Capo II): per l’esposizione a formaldeide, visita preventiva e visita periodica almeno annuale con esame ORL (rinoscopia per polipi nasali) e spirometria; il medico competente valuta il grado di esposizione in base alle misurazioni ambientali e alle caratteristiche del lavoratore
  • Sorveglianza sanitaria obbligatoria per radiazioni ionizzanti (D.Lgs 101/2020 art. 166 — medico autorizzato): i lavoratori esposti di categoria B devono essere sottoposti a visita medica preventiva e visita periodica annuale da parte del medico autorizzato, con valutazione delle dosi individuali misurate dal dosimetro; la cartella sanitaria di radioprotezione deve essere conservata per 30 anni
  • Sorveglianza per rischio allergico su indicazione del medico competente: spirometria (funzionalità respiratoria — VEMS, CVF) con cadenza almeno biennale per i lavoratori esposti ad allergeni animali; test cutanei allergologici (prick test con estratti animali standardizzati) e dosaggio delle IgE specifiche (RAST) in caso di sintomi sospetti di sensibilizzazione allergica

Approfondimenti

Rischio biologico da zoonosi in ambito veterinario: il quadro normativo e le misure preventive

Il rischio biologico in ambito veterinario è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs 81/08 (artt. 266-286, recepimento Dir. 2000/54/CE sugli agenti biologici). Il tecnico veterinario è esposto, per la natura della sua attività, a un ampio spettro di agenti biologici potenzialmente zoonotici, classificati nei Gruppi 2 e 3 dell’Allegato XLVI del decreto. Tra le zoonosi di maggiore rilevanza professionale: la brucellosi (Brucella spp., Gruppo 3) in chi lavora con bovini, ovini e caprini; la leptospirosi (Leptospira interrogans, Gruppo 2) in chi manipola ratti o lavora in ambienti acquatici; la toxoplasmosi (Toxoplasma gondii, Gruppo 2) particolarmente pericolosa per le lavoratrici in gravidanza (rischio di toxoplasmosi congenita); la psittacosi (Chlamydophila psittaci, Gruppo 2) nelle strutture che ospitano pappagalli e altri psittacidi; la rabbia (Gruppo 3) nelle zone non indenni o in caso di contatto con animali selvatici. Il DVR deve includere una valutazione specifica del rischio biologico per le specie animali trattate, con misure di prevenzione collettiva (contenimento adeguato degli animali, locali con superfici lavabili e disinfettabili) e individuale (DPI, profilassi vaccinale disponibile, formazione).

La sorveglianza sanitaria per rischio biologico è obbligatoria ai sensi dell’art. 279 D.Lgs 81/08 per tutti i lavoratori esposti ad agenti biologici di Gruppo 2 o superiore. Il medico competente deve valutare l’opportunità della profilassi vaccinale disponibile per le zoonosi prevenibili: vaccino antirabbico pre-esposizione per chi lavora con animali da compagnia esotici o con fauna selvatica; vaccino antitetanico (aggiornamento decennale); vaccino anti-epatite B; vaccino antileptospira (disponibile in Italia come vaccino per uso umano fuori indicazione, da valutare caso per caso con il medico competente). Per le lavoratrici in gravidanza esposte a Toxoplasma gondii o Brucella spp., il medico competente deve valutare con tempestività la possibilità di trasferimento ad altra mansione priva di rischio biologico, ai sensi del D.Lgs 151/2001 (tutela della maternità in ambito lavorativo).

Radiazioni ionizzanti in veterinaria: obblighi D.Lgs 101/2020 e dosimetria individuale

Il D.Lgs 31 luglio 2020 n. 101, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom, disciplina in Italia la protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti per tutti i settori di utilizzo, inclusa la veterinaria. Le strutture veterinarie che utilizzano apparecchi radiografici (rx digitali, ortopantomografi dentali veterinari, tomografi computerizzati CT per animali) sono soggette agli obblighi del decreto: notifica all’autorità competente (ISPRA o ARPA regionale), nomina dell’esperto in radioprotezione (EP), classificazione dei lavoratori esposti (categoria A: dose efficace potenziale >6 mSv/anno; categoria B: dose efficace potenziale tra 1 e 6 mSv/anno), sorveglianza dosimetrica individuale (dosimetro TL da inviare mensilmente o trimestralmente al laboratorio accreditato), sorveglianza sanitaria da parte del medico autorizzato.

Nella pratica della radiologia veterinaria di piccoli animali, la maggior parte dei tecnici veterinari e degli assistenti che eseguono radiografie di routine rientra nella categoria B dei lavoratori esposti (dose efficace annua ≤6 mSv con le misure di protezione standard). Tuttavia, questa classificazione deve essere determinata dall’esperto in radioprotezione sulla base di una valutazione delle dosi individuali effettive. Le misure di protezione fondamentali in radiologia veterinaria sono: uso di DPI piombati (grembiule, collare tiroideo, occhiali piombati) per l’operatore che deve assistere l’animale durante l’esame; posizionamento dell’animale con strumenti meccanici (sacchi di sabbia, fettucce di contenimento) per ridurre la necessità di contenzione manuale; rispetto della distanza di sicurezza dal tubo radiogeno; uso di schermi fissi o mobili in piombo; nessun lavoratore incinta, in allattamento o di età inferiore a 18 anni deve essere esposto a radiazioni in zona controllata.

Domande frequenti

Il tecnico veterinario è esposto a rischio biologico secondo il D.Lgs 81/08?

Sì. Il Titolo X del D.Lgs 81/08 (artt. 266-286) disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici. Il tecnico veterinario è professionalmente esposto a numerosi agenti biologici zoonotici classificati nel Gruppo 2 (Toxoplasma gondii, Leptospira interrogans, Salmonella spp., Chlamydophila psittaci) e nel Gruppo 3 (Brucella spp., virus della rabbia) dell’Allegato XLVI del decreto. Il DVR della struttura veterinaria deve includere la valutazione del rischio biologico specifica per le specie animali trattate, con l’identificazione degli agenti biologici presenti, la stima del livello di esposizione e le misure di prevenzione collettive e individuali adottate. La sorveglianza sanitaria per rischio biologico è obbligatoria ai sensi dell’art. 279 e comprende la valutazione della profilassi vaccinale disponibile.

I tecnici veterinari che fanno radiografie sono lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti?

Sì. Il D.Lgs 31 luglio 2020 n. 101 (recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom) si applica a tutte le attività che comportano un rischio da radiazioni ionizzanti, inclusa la radiologia veterinaria. I lavoratori che eseguono o assistono alle radiografie veterinarie devono essere classificati dall’esperto in radioprotezione come lavoratori esposti di categoria A (dose efficace potenziale >6 mSv/anno) o categoria B (dose efficace tra 1 e 6 mSv/anno). I lavoratori esposti di entrambe le categorie devono essere dotati di dosimetro individuale (termoluminescente o a film), essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico autorizzato e ricevere formazione specifica sulla radioprotezione. Le lavoratrici in gravidanza devono essere allontanate dalle zone classificate (controllata o sorvegliata) per la durata della gravidanza e dell’allattamento.

La formaldeide usata in istologia veterinaria è un agente cancerogeno?

Sì. La formaldeide (metanale, HCHO) è classificata come sostanza cancerogena di Categoria 1B (H350 — può causare il cancro) e mutagena di Categoria 2 (H341 — sospettato di provocare alterazioni genetiche ereditarie) ai sensi del Reg. CLP (CE) 1272/2008, Allegato VI. La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) la classifica come cancerogeno di Gruppo 1 (cancerogeno certo per l’uomo) per il carcinoma nasofaringeo e la leucemia. In ambito veterinario, la formaldeide è usata come fissativo istologico per la conservazione dei campioni bioptici e autoptici. Il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/08 (artt. 233-245) a: valutare il livello di esposizione mediante misurazioni ambientali (valore limite: 0,2 ppm TWA secondo la Dir. 2022/431/UE), sostituire la formaldeide con agenti alternativi meno pericolosi quando tecnicamente possibile, installare cappe aspiranti con ventilazione forzata nelle aree di utilizzo, fornire DPI adeguati (semimaschera con filtro ABEK-P3), organizzare la sorveglianza sanitaria obbligatoria per cancerogeni (art. 242).

Il morso di un cane durante la visita è un infortunio sul lavoro?

Sì. Il morso di un animale durante le procedure cliniche (visita, vaccinazione, prelievo ematico, medicazione) rientra pienamente tra gli infortuni sul lavoro tutelati dall’INAIL, in quanto si tratta di un evento lesivo che si verifica in occasione di lavoro (art. 2 DPR 30 giugno 1965 n. 1124). Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 53 DPR 1124/1965 (come modificato dal D.Lgs 151/2015 e dal D.Lgs 81/08). La valutazione del rischio morso/graffio da animale deve essere presente nel DVR della struttura veterinaria, con le misure di prevenzione adottate: formazione del personale alle tecniche di contenimento sicuro degli animali, disponibilità di guanti antimorso, accesso facilitato alla sedazione farmacologica dell’animale quando necessario, procedura per la gestione dell’infortunio (lavaggio della ferita, profilassi antitetanica, valutazione del rischio rabbia in animali senza certificazione vaccinale).

Un tecnico veterinario allergico ai peli degli animali può ottenere la sorveglianza sanitaria?

Sì, e non solo può: la sorveglianza sanitaria per rischio allergico è doverosa quando la valutazione del rischio evidenzia un’esposizione significativa ad allergeni animali (pelo, forfora, saliva, urina). La rinite allergica professionale e l’asma bronchiale professionale da allergeni animali (gatto, cane, topo, coniglio, cavallo) sono malattie professionali tabellate nella Tabella INAIL allegata al DPR 1124/1965 (aggiornata con DM 27 aprile 2004), per il settore veterinario. Il medico competente deve sottoporre i tecnici veterinari a: spirometria (VEMS, CVF, indice di Tiffeneau) con cadenza almeno biennale o annuale in caso di sintomi, test cutanei allergologici (prick test con estratti standardizzati di pelo di animali) e dosaggio delle IgE specifiche in caso di sensibilizzazione sospetta. In caso di diagnosi di asma professionale conclamata, il medico competente deve valutare l’idoneità alla mansione e può prescrivere il trasferimento ad altra mansione priva di esposizione ad allergeni animali, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs 81/08.

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