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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Formazione sicurezza per tecnici sanitari di radiologia medica: radiazioni ionizzanti, DPI e obblighi normativi

Il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) è la figura professionale sanitaria abilitata all’esecuzione di indagini radiologiche diagnostiche e interventistiche. Opera in un ambiente classificato come area controllata o sorvegliata ai sensi del D.Lgs 101/2020 (recepimento Dir. 2013/59/Euratom), ed è esposto a radiazioni ionizzanti, a rischi biologici, chimici (liquidi di sviluppo, agenti di contrasto) ed ergonomici. La formazione obbligatoria comprende 16 ore di formazione lavoratori D.Lgs 81/08, la formazione specifica sulla radioprotezione e la sorveglianza medica radiologica con dosimetria individuale obbligatoria.

Dati chiave

Livello rischio
alto
ATECO tipici
86.21 — Attività dei medici di medicina generale e specialisti, 86.10 — Servizi ospedalieri (diagnostica per immagini in struttura ospedaliera), 86.22 — Attività dei medici specialisti (cliniche di diagnostica privata), 86.90.19 — Altre attività paramediche non classificate altrove
Corsi obbligatori
7
Costo annuo indicativo
€ 400 – € 750 per addetto (formazione 16 ore + radioprotezione + dosimetria + sorveglianza sanitaria, esclusi aggiornamenti)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio alto (struttura sanitaria)12 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9
Formazione specifica sulla radioprotezione dei lavoratori espostisecondo programma definito dall’esperto di radioprotezione (RP)D.Lgs 101/2020 — art. 60 e Allegato VIII; Dir. 2013/59/Euratom
Antincendio livello 2 (struttura sanitaria con degenza)8 ore + prova praticaDM 02/09/2021 — Allegato III; DM 19/03/2015 (prevenzione incendi strutture sanitarie)
Primo soccorso gruppo A (strutture ospedaliere)16 ore + aggiornamento 6 ore ogni 3 anniDM 388/2003 — Allegato 1, gruppo A
Formazione rischio biologico (agenti biologici gruppo 2–3)inclusa nel modulo specifico rischio alto + formazione specifica Titolo X D.Lgs 81/08Titolo X D.Lgs 81/08 — artt. 266–286

Rischi specifici

  • Radiazioni ionizzanti: esposizione cronica a basse dosi da apparecchiature diagnostiche (RX, TC, fluoroscopia) e interventistiche — obbligo di classificazione dell’esposizione, dosimetria individuale con dosimetro termoluminescente (TLD) o dosimetro a film, rispetto dei limiti di dose efficace (20 mSv/anno in media su 5 anni, D.Lgs 101/2020 art. 96)
  • Rischio biologico di classe 2–3: contatto con sangue, liquidi biologici e tessuti di pazienti nelle procedure invasive (angiografia, procedure interventistiche radiologiche) — rischio di trasmissione di HBV, HCV, HIV, SARS-CoV-2 e altri patogeni a trasmissione parenterale
  • Rischio chimico: liquidi di sviluppo radiografici (glutaraldeide, idrochinone) negli apparati analogici; agenti di contrasto iodati paramagnetici (rischio di reazioni anafilattiche nel personale sensibilizzato); formaldeide nei laboratori di anatomia patologica contigui
  • Rischio ergonomico: posture obbligate durante le procedure interventistiche prolungate in sala angiografica, movimentazione manuale di pazienti barellati o disabili — rischio rachialgie e patologie muscoloscheletriche degli arti superiori
  • Rischio da campi elettromagnetici (CEM): esposizione a campi magnetici statici e dinamici degli apparati RM (risonanza magnetica) — D.Lgs 159/2016 recepimento Dir. 2013/35/UE; obbligo di valutazione specifica e misurazioni nelle sale RM
  • Stress lavoro-correlato: turni notturni e festivi, reperibilità per urgenze, necessità di gestione di pazienti in stato critico

DPI obbligatori

  • Grembiule in piombo (equivalenza ≥ 0,35 mm Pb) per protezione del tronco durante le procedure di fluoroscopia e angiografia interventistica
  • Collare tiroideo in piombo (≥ 0,35 mm Pb) per protezione della tiroide in sala fluoroscopica e interventistica
  • Occhiali piombati per protezione del cristallino durante procedure di fluoroscopia e angiografia (limite di dose al cristallino: 20 mSv/anno, D.Lgs 101/2020)
  • Dosimetro individuale (TLD o OSL): obbligatorio per tutti i lavoratori classificati esposti categorie A o B (D.Lgs 101/2020 art. 129)
  • Guanti monouso sterili in nitrile (anallergici) per procedure invasive — resistenza ai liquidi biologici e agli agenti di contrasto
  • Calzature antiscivolo con suola in gomma su pavimenti delle sale diagnostiche e dei corridoi ospedalieri
  • Dispositivi di protezione respiratoria FFP2 o FFP3 per procedure su pazienti con patologie respiratorie a trasmissione aerea (TBC, influenza, COVID-19)

Sorveglianza sanitaria

  • Sorveglianza medica radiologica obbligatoria per i lavoratori esposti di categoria A e B — visite preventive e periodiche con cadenza annuale (categoria A) o biennale (categoria B) a cura del medico autorizzato o competente (D.Lgs 101/2020 artt. 137–157)
  • Dosimetria individuale con lettura mensile (categoria A) o trimestrale (categoria B) — i dati sono trasmessi all’INAIL e al Registro Nazionale Lavoratori Esposti
  • Visita medica ai sensi del D.Lgs 81/08 per rischio biologico (Titolo X) e per movimentazione manuale pazienti (Titolo VI) — valutazione muscoloscheletrica
  • Sorveglianza sanitaria per rischio da campi elettromagnetici RM: valutazione specifica per lavoratori con protesi metalliche attive (pacemaker) — esclusione dalla sala RM
  • Idoneità specifica per lavoro notturno (D.Lgs 66/2003 art. 14) per i TSRM con turni notturni

Approfondimenti

Il quadro normativo: D.Lgs 101/2020 e D.Lgs 81/08 per il TSRM

Il tecnico sanitario di radiologia medica opera sotto il doppio regime normativo del D.Lgs 101 del 31 luglio 2020 (che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom e ha abrogato il D.Lgs 230/1995) e del D.Lgs 81/2008. Il D.Lgs 101/2020 disciplina specificamente la protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, stabilendo i limiti di dose per i lavoratori esposti (art. 96: dose efficace di 20 mSv/anno in media su 5 anni consecutivi, con il vincolo che in nessuno dei 5 anni la dose efficace superi 50 mSv), le modalità di classificazione dei lavoratori in categoria A e categoria B (art. 97), gli obblighi di sorveglianza fisica (a cura dell’esperto di radioprotezione, RP) e di sorveglianza medica radiologica (a cura del medico autorizzato). Il D.Lgs 81/2008 si applica agli ulteriori rischi presenti nella struttura sanitaria (biologico, chimico, ergonomico, incendio, stress lavoro-correlato) in aggiunta e non in sostituzione delle disposizioni specifiche sulla radioprotezione.

Il TSRM è una professione sanitaria regolamentata dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 e dal DM 27 luglio 1998 che ne definisce il profilo professionale. L’abilitazione all’esercizio richiede il conseguimento della Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3) e l’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) istituito dalla legge 3/2018. Al di là della formazione universitaria, il TSRM in quanto lavoratore dipendente di struttura sanitaria deve ricevere la formazione in materia di sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 37 D.Lgs 81/08 e la formazione specifica sulla radioprotezione ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 101/2020.

Radiazioni ionizzanti: dosimetria, classificazione e limiti di dose

La sorveglianza fisica della radioprotezione è affidata all’esperto di radioprotezione (RP), una figura professionale abilitata ai sensi degli artt. 125–136 D.Lgs 101/2020. L’esperto RP classifica le aree di lavoro in zona controllata (dose efficace potenziale > 6 mSv/anno o tasso di dose > 3/5 μSv/h) o sorvegliata (dose efficace potenziale tra 1 e 6 mSv/anno) e classifica i lavoratori in categoria A (dose efficace potenziale > 6 mSv/anno) o categoria B (tra 1 e 6 mSv/anno). I TSRM che operano in sala fluoroscopica o in angiografia interventistica sono tipicamente classificati in categoria A o B in funzione del carico di lavoro. La dosimetria individuale è obbligatoria e il dosimetro (TLD — termoluminescente, o OSL — opticamente stimolato) deve essere indossato durante l’intero turno di lavoro in zona controllata o sorvegliata. I risultati delle letture mensili (categoria A) o trimestrali (categoria B) sono registrati nella documentazione dosimetrica individuale e comunicati al Registro Nazionale degli Esposti alle Radiazioni Ionizzanti gestito da INAIL.

Il cristallino è un organo particolarmente radiosensibile: il limite di dose al cristallino è stato ridotto a 20 mSv/anno dal D.Lgs 101/2020, in recepimento delle indicazioni della Commissione Internazionale di Protezione Radiologica (ICRP, Pubblicazione 118, 2012). Il TSRM che opera in sala angiografica interventistica deve indossare occhiali piombati per proteggere il cristallino durante procedure di fluoroscopia prolungata, in cui la dose diffusa al cristallino può avvicinarsi al limite annuale nel corso di poche settimane di lavoro intenso. In alternativa, l’uso di schermi in vetro piombato fissi o mobili posizionati tra l’operatore e il paziente rappresenta una misura tecnica collettiva che riduce significativamente la dose al cristallino.

Rischio biologico, chimico ed ergonomico nella diagnostica per immagini

Il TSRM è esposto a rischi biologici di rilievo nelle procedure invasive (angiografia, biopsia eco-guidata o TC-guidata, drenaggi percutanei): contatto con sangue e liquidi biologici di pazienti potenzialmente portatori di HBV, HCV, HIV. Il Titolo X D.Lgs 81/08 impone la valutazione del rischio biologico, la vaccinazione anti-epatite B (raccomandata e spesso obbligatoria come condizione di idoneità nelle strutture sanitarie), l’adozione di precauzioni universali (guanti, mascherina, occhiali di protezione) per ogni procedura con possibilità di contatto con materiale biologico. Le procedure che generano aerosol (broncoscopia, procedure su vie aeree superiori) richiedono l’uso di DPI respiratori FFP2 o FFP3 per prevenire la trasmissione aerea di patogeni.

Il rischio ergonomico è significativo: il TSRM trascorre lunghi periodi in piedi durante le procedure diagnostiche, esegue movimentazione manuale di pazienti non autosufficienti (posizionamento sul tavolo radiologico, trasferimento dal lettino alla barella) e mantiene posture statiche prolungate nelle sale di refertazione VDT. L’art. 168 D.Lgs 81/08 e le linee guida NIOSH per la movimentazione dei pazienti impongono la dotazione di ausili meccanici (sollevatori a soffitto, cinghie di spostamento, barelle con piano trasferibile) per eliminare o ridurre al minimo la movimentazione manuale di pazienti. Nelle sale di risonanza magnetica, il rischio da campi elettromagnetici è disciplinato dal D.Lgs 159/2016: l’esposizione ai campi magnetici statici (tipicamente 1,5 T o 3 T nei tomografi clinici) è soggetta a valutazione specifica; i lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi (pacemaker, defibrillatori, pompe infusori) non possono operare in sala RM.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra esperto di radioprotezione e medico autorizzato?

L’esperto di radioprotezione (RP) è il professionista che si occupa della sorveglianza fisica: misura e valuta i livelli di irradiazione, classifica le aree di lavoro e i lavoratori, verifica le schermature e definisce le procedure operative di radioprotezione (D.Lgs 101/2020 artt. 125–136). Il medico autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza medica radiologica: effettua le visite periodiche dei lavoratori di categoria A e B, valuta l’idoneità alla mansione e trasmette i dati sanitari al registro INAIL. Sono due figure distinte e non intercambiabili.

Il dosimetro è obbligatorio per tutti i TSRM?

È obbligatorio per i lavoratori classificati esposti di categoria A e B ai sensi del D.Lgs 101/2020. La classificazione viene effettuata dall’esperto di radioprotezione sulla base della stima della dose efficace potenziale annua. I TSRM che operano esclusivamente in settori con apparecchiature digitali a dose molto bassa possono, a seguito di specifica valutazione dell’esperto RP, non essere classificati come esposti: in tal caso non è obbligatoria la dosimetria individuale, ma resta l’obbligo di monitoraggio ambientale dell’area.

Quante ore di formazione deve fare un TSRM neoassunto?

Un TSRM neoassunto deve completare: 16 ore di formazione lavoratori D.Lgs 81/08 (4 generali + 12 specifiche per rischio alto in struttura sanitaria); formazione specifica sulla radioprotezione ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 101/2020, secondo il programma definito dall’esperto RP; 8 ore di antincendio livello 2 + prova pratica (DM 02/09/2021); 16 ore di primo soccorso gruppo A (DM 388/2003, se la struttura è classificata nel gruppo A). L’aggiornamento periodico è quinquennale per la formazione lavoratori e come previsto dall’esperto RP per la radioprotezione.

Il TSRM può lavorare in sala RM se porta un pacemaker?

No. Il campo magnetico statico degli apparati RM (1,5 T, 3 T) è incompatibile con i dispositivi medici impiantabili attivi (pacemaker, ICD, pompe infusori). Il lavoratore con pacemaker non può operare in zona controllata RM: il medico competente deve dichiararlo inidoneo alla specifica mansione in sala RM. Lo stesso vale per altri dispositivi ferromagnetici impiantati (clip aneurismatiche, alcuni impianti cocleari). Il D.Lgs 159/2016 e le norme tecniche IEC 60601-2-33 definiscono le zone di rischio nelle sale RM e le misure di protezione.

La sorveglianza medica radiologica è a carico del datore di lavoro?

Sì. Tutti i costi della sorveglianza fisica (esperto RP, dosimetria individuale, misurazioni ambientali) e della sorveglianza medica radiologica (visite del medico autorizzato, esami strumentali) sono a carico del datore di lavoro (D.Lgs 101/2020 art. 157; D.Lgs 81/08 art. 41 c.3). Il lavoratore non può essere gravato di alcun onere economico per tali prestazioni.

Ogni quanto il TSRM deve aggiornare la formazione sulla radioprotezione?

Il D.Lgs 101/2020 (art. 60) non fissa una periodicità rigida per l’aggiornamento della formazione sulla radioprotezione: la frequenza è stabilita dall’esperto di radioprotezione nel programma formativo specifico per la struttura, in funzione dei rischi presenti e degli aggiornamenti normativi. Nella prassi, un aggiornamento almeno triennale è considerato adeguato. La formazione lavoratori D.Lgs 81/08 si aggiorna quinquennalmente (6 ore, Accordo SR 21/12/2011).

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