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Sicurezza sul lavoro per tecnici gestione rifiuti speciali: agenti chimici, ADR e rischio biologico

Il tecnico addetto alla gestione dei rifiuti speciali opera nel settore più regolamentato della gestione ambientale, confrontandosi con rifiuti chimici pericolosi (solventi alogenati, metalli pesanti, PCB — Titolo IX D.Lgs 81/08 e D.Lgs 152/2006 Parte IV), rifiuti sanitari con agenti biologici (Titolo X D.Lgs 81/08), possibile presenza di amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs 81/08) e in alcuni casi rifiuti radioattivi (D.Lgs 101/2020). Il trasporto su strada di rifiuti pericolosi è regolato dall’accordo ADR (D.Lgs 35/2010). L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 classifica i settori ATECO E38.12 ed E39.00 a rischio alto: obbligatorie 16 ore di formazione lavoratori, antincendio livello 2 e primo soccorso Gruppo A.

Dati chiave

Livello rischio
alto
ATECO tipici
E38.12 — Raccolta di rifiuti pericolosi: ritiro, trasporto e conferimento a impianti autorizzati, E39.00 — Risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti: bonifica siti, decontaminazione, attività di remediation
Corsi obbligatori
7
Costo annuo indicativo
€ 450 – € 900 per addetto (formazione 16 ore, antincendio livello 2, primo soccorso Gruppo A; con ADR e corso bonificatori amianto il costo aumenta significativamente)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio alto12 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9
Antincendio livello 28 ore + prova praticaDM 02/09/2021 — Allegato II
Primo soccorso Gruppo A16 ore + aggiornamento 6 ore ogni 3 anniDM 388/2003
Formazione ADR per trasporto merci pericolose su strada (se trasporto rifiuti pericolosi)24–32 ore (base + specializzazione); aggiornamento 16 ore ogni 5 anniD.Lgs 35/2010 — Accordo europeo ADR; D.M. 18/09/1996
Corso bonificatori amianto (se attività di rimozione o smaltimento amianto friabile)200 ore + prova teorico-praticaL. 257/1992 art. 10 — DM 06/09/1994 — DM 14/05/1996

Rischi specifici

  • Agenti chimici pericolosi: solventi organoalogenati (tricloroetilene, percloroetilene, diclorometano — cancerogeni IARC), metalli pesanti (piombo, cromo VI, mercurio, cadmio), policlorobifenili (PCB) nei rifiuti di apparecchiature elettriche obsolete — Titolo IX D.Lgs 81/08; D.Lgs 152/2006 Parte IV; rischio di contaminazione cutanea, inalazione di vapori tossici e ingestione accidentale durante la movimentazione dei rifiuti
  • Agenti biologici nei rifiuti sanitari: rifiuti ospedalieri a rischio infettivo (CER 18.01.03 e 18.01.09 — Gruppo 2 e 3: HBV, HCV, HIV, Mycobacterium tuberculosis, Clostridioides difficile); rischio da puntura con aghi o taglio con materiale affilato — Titolo X D.Lgs 81/08; DPR 254/2003 (rifiuti sanitari)
  • Esposizione ad amianto nei rifiuti speciali: eternit, lastre ondulate, coibentazioni di impianti industriali e navali, guarnizioni — Titolo IX Capo III D.Lgs 81/08 (artt. 246-265); le fibre di amianto respirabili (crocidolite, crisotilo) sono cancerogeni IARC Gruppo 1 associati a mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare; VLEP 0,1 fibre/cm³ (art. 254 D.Lgs 81/08)
  • Radiazioni ionizzanti da rifiuti radioattivi: sorgenti industriali disattivate (misuratori di livello con Cs-137, radiografi industriali con Ir-192, densimetri con Am-241), rifiuti ospedalieri da medicina nucleare (I-131, Tc-99m) — D.Lgs 101/2020 (recepimento Direttiva Euratom 2013/59); obbligo di classificazione dei lavoratori esposti e sorveglianza dosimetrica individuale
  • Rischio stradale e ADR: guida di automezzi pesanti (autocompattatori, cisterne, trasportatori di rifiuti pericolosi) su strade urbane ed extraurbane; il trasporto di rifiuti classificati come merci pericolose è soggetto all’accordo ADR — D.Lgs 35/2010; obbligo di formazione specifica per conducenti ADR e per il consulente per la sicurezza del trasporto (DGSA)
  • DPI di IV categoria anticaduta su automezzi e strutture di conferimento: rischio caduta durante l’accesso ai cassoni dei camion, alle piattaforme di scarico e alle aree rialzate degli impianti di trattamento — artt. 107-122 D.Lgs 81/08
  • Tute NBC (Nucleare Biologico Chimico) di protezione per la gestione di rifiuti pericolosi non identificati o contenenti sostanze altamente tossiche: dispositivi di III categoria tipo 1A o 2 (EN 943-1) per la massima protezione contro agenti chimici liquidi e gassosi

DPI obbligatori

  • Tuta monouso di protezione chimica categoria III tipo 3 o 4 (EN 14605 — impermeabile agli spruzzi e alle nebbie di liquidi chimici) per la movimentazione di rifiuti liquidi pericolosi e per le operazioni di bonifica
  • Maschera pieno facciale con filtri combinati ABEK2P3 (EN 143 + EN 14387) per la protezione da solventi organici, agenti inorganici, ammoniaca e particolato; filtri specifici P3 per operazioni con amianto
  • Guanti da lavoro chimicamente resistenti (EN 374 tipo C per solventi organici) con guanti interni in nitrile (EN 455) per la protezione da agenti biologici nei rifiuti sanitari
  • Calzature di sicurezza S3 chimicamente resistenti (EN ISO 20345) o stivali in PVC/gomma per la protezione da contaminazione chimica e biologica nelle aree di scarico
  • Occhiali di protezione ermetici o visiera integrale (EN 166 marcatura 3 per liquidi) per la protezione da spruzzi di rifiuti liquidi chimici o biologici durante le operazioni di movimentazione
  • Dispositivo di protezione anticaduta (imbracatura EN 361 con longe e dissipatore EN 355) per l’accesso ai cassoni degli automezzi e alle aree rialzate degli impianti di conferimento superiori a 2 m
  • Dosimetro individuale (badge TLD con lettura trimestrale) per i tecnici classificati esposti a radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 101/2020

Sorveglianza sanitaria

  • Visita medica preventiva e periodica per rischio chimico da agenti cancerogeni (solventi organoalogenati, cromo VI, metalli pesanti): emocromo completo, enzimi epatici, funzionalità renale, spirometria; monitoraggio biologico (piombemia, crominuria, mercurio urinario) con frequenza in base al livello di esposizione — art. 229 + art. 242 D.Lgs 81/08
  • Visita per rischio biologico (art. 279 D.Lgs 81/08): accertamento vaccinale per epatite B, epatite A, tetano; periodicita’ annuale o semestrale per chi manipola rifiuti sanitari a rischio infettivo ad alta frequenza
  • Sorveglianza per esposizione ad amianto: rx torace o TC HR ogni 3–5 anni in funzione dell’indice di esposizione cumulativa (IEC — art. 259 D.Lgs 81/08), spirometria con DLCO, visita pneumologica; iscrizione nel registro degli esposti ad amianto con notifica all’INAIL
  • Sorveglianza dosimetrica individuale ai sensi del D.Lgs 101/2020 per i tecnici classificati esposti di categoria A o B: lettura del badge TLD con frequenza trimestrale o mensile, visita del Medico Autorizzato con frequenza annuale, registrazione delle dosi nel fascicolo dosimetrico conservato per 30 anni
  • Visita per idoneità alla guida di automezzi pesanti per i conducenti ADR: accertamento della funzionalità visiva, uditiva, dei riflessi e dell’assenza di patologie neurologiche o cardiologiche che controindichino la guida professionale

Approfondimenti

Profilo del tecnico gestione rifiuti speciali: mansioni, normativa ambientale e D.Lgs 81/08

Il tecnico addetto alla gestione dei rifiuti speciali opera nella filiera del ciclo integrato dei rifiuti non assimilabili agli urbani: raccolta e ritiro dai produttori (aziende industriali, ospedali, laboratori), trasporto a impianti di trattamento e smaltimento autorizzati, operazioni di pretrattamento fisico-chimico (neutralizzazione, solidificazione, inertizzazione), stoccaggio in aree attrezzate e conferimento a discariche di categoria specifica o a impianti di incenerimento. I rifiuti speciali pericolosi sono classificati in base al codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti, Decisione 2014/955/UE) e alle caratteristiche di pericolosità HP1–HP15 della Direttiva 2008/98/CE. La gestione è regolata in Italia dal D.Lgs 152/2006 Parte IV e dal D.Lgs 81/08 per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La complessità della mansione richiede al tecnico una conoscenza approfondita sia della normativa ambientale (autorizzazioni AIA e AUA, Formulari di Identificazione dei Rifiuti — FIR, Registri di Carico e Scarico, RENTRI) sia della normativa di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento ai titoli del D.Lgs 81/08 applicabili ai diversi rischi: Titolo IX per gli agenti chimici pericolosi, Titolo IX Capo III per l’amianto, Titolo X per gli agenti biologici. Il DVR di un’impresa di gestione rifiuti speciali è tra i documenti di valutazione dei rischi più articolati della normativa italiana, richiedendo la collaborazione di esperti in igiene industriale, tossicologia e radioprotezione.

Agenti chimici pericolosi nei rifiuti speciali: solventi, metalli pesanti e PCB

I rifiuti speciali pericolosi di origine industriale contengono frequentemente agenti chimici classificati come cancerogeni, tossici per la riproduzione o con effetti specifici sugli organi bersaglio. I solventi organoalogenati — tricloroetilene (TCE), percloroetilene (PCE), cloroformio, diclorometano — sono presenti nei rifiuti delle lavanderie industriali, delle officine di verniciatura e dei laboratori chimici; il TCE e il PCE sono classificati cancerogeni probabili (IARC Gruppo 2A) e i loro VLEP sono fissati rispettivamente a 10 ppm e 20 ppm dall’Allegato XXXVIII D.Lgs 81/08. I metalli pesanti — piombo, cromo VI, cadmio, mercurio, arsenico — sono presenti nelle batterie esauste, nelle ceneri di incenerimento, negli oli esausti e nei fanghi galvanici; il cromo esavalente è cancerogeno IARC Gruppo 1 con VLEP di 0,005 mg/m³ come Cr(VI). I policlorobifenili (PCB) — presenti nei trasformatori e nei condensatori elettrici prodotti prima del 1985 — sono inquinanti organici persistenti (POP) classificati come probabili cancerogeni umani (IARC Gruppo 2A).

La prevenzione del rischio chimico nei rifiuti speciali richiede: identificazione preventiva della composizione del rifiuto (scheda dati di sicurezza o analisi chimica per i rifiuti di composizione ignota), utilizzo di DPI adeguati alla specifica pericolosità (filtranti P3 per polveri di metalli pesanti, filtri ABEK per solventi organici, tute impermeabili per rifiuti liquidi), procedure di lavoro che minimizzino la produzione di vapori e aerosol, ventilazione forzata nelle aree di stoccaggio e movimentazione. Il datore di lavoro deve mantenere un inventario aggiornato di tutti i rifiuti presenti nell’impianto con le schede di pericolosità e aggiornare il DVR ogni volta che viene introdotta una nuova tipologia di rifiuto pericoloso.

Trasporto ADR di rifiuti pericolosi: obblighi del conducente e del consulente DGSA

Il trasporto su strada di rifiuti classificati come merci pericolose è regolato dall’accordo internazionale ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), recepito in Italia dal D.Lgs 35/2010. I rifiuti speciali pericolosi rientrano in diverse classi ADR: classe 3 (liquidi infiammabili — solventi, oli minerali esausti), classe 6.1 (sostanze tossiche — soluzioni di metalli pesanti), classe 6.2 (sostanze infettanti — rifiuti sanitari), classe 8 (sostanze corrosive — acidi e basi esauste), classe 9 (materie pericolose varie — PCB, amianto in forma non friabile). Il conducente che trasporta rifiuti pericolosi ADR deve essere in possesso del certificato di formazione ADR (corso base 24 ore + specializzazione per la classe merci 8 ore), aggiornabile ogni 5 anni con 16 ore di aggiornamento.

Le imprese che effettuano trasporto di rifiuti pericolosi per quantitativi superiori alle soglie ADR devono nominare un Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose (DGSA — Dangerous Goods Safety Adviser), figura istituita dalla Direttiva 96/35/CE e recepita dal D.Lgs 35/2010. Il DGSA ha il compito di: verificare il rispetto della normativa ADR nell’azienda, controllare che i veicoli siano attrezzati con i dispositivi obbligatori (estintore, kit di segnalazione, DPI per il conducente in emergenza), redigere la relazione annuale sulle attività di trasporto di merci pericolose e segnalare all’impresa eventuali non conformità. L’inosservanza degli obblighi ADR durante il trasporto è sanzionata dal D.Lgs 285/1992 con sanzioni amministrative e penali in caso di incidenti.

Amianto e radiazioni ionizzanti nei rifiuti speciali: rischi residui e obblighi specifici

Nonostante il divieto di produzione e commercio dell’amianto in vigore in Italia dal 1992 (L. 257/1992), il patrimonio edilizio e impiantistico nazionale contiene ancora ingenti quantitativi di materiali contenenti amianto (MCA): coperture in eternit, coibentazioni di tubazioni e caldaie, lastre di fondo per pavimenti in vinile. I rifiuti contenenti amianto (CER 17.06.01 per l’amianto friabile, CER 17.06.05 per i materiali da costruzione) sono rifiuti speciali pericolosi che richiedono la massima protezione per il tecnico addetto al ritiro, al confezionamento e al trasporto. Il D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo III (artt. 246–265) impone che le attività di rimozione di amianto friabile siano svolte esclusivamente da imprese autorizzate con personale in possesso della specifica abilitazione (corso bonificatori 200 ore, DM 06/09/1994) e che per ogni cantiere di rimozione sia predisposto il Piano di Lavoro notificato all’ASL ai sensi dell’art. 256 D.Lgs 81/08.

La presenza di rifiuti radioattivi si verifica in contesti specifici: apparecchiature industriali contenenti sorgenti disattivate (misuratori di livello con Cs-137, radiografi industriali con Ir-192), rifiuti ospedalieri da reparti di medicina nucleare e, in rari casi, sorgenti orfane rinvenute nei rifiuti metallici. Il D.Lgs 101/2020 (recepimento Direttiva Euratom 2013/59) disciplina la gestione dei rifiuti radioattivi e impone alle imprese del settore di adottare procedure scritte per il riconoscimento e la gestione di sorgenti radioattive orfane. In caso di ritrovamento, il lavoratore deve allontanarsi immediatamente, delimitare l’area e notificare all’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e ai Vigili del Fuoco. I lavoratori che possono essere esposti a radiazioni ionizzanti devono essere classificati ai sensi del D.Lgs 101/2020 e sottoposti a sorveglianza dosimetrica individuale.

Formazione obbligatoria e DPI per il tecnico gestione rifiuti speciali

Il percorso formativo obbligatorio è tra i più articolati del settore ambientale. La base è costituita dalle 16 ore di formazione lavoratori (4 ore generali + 12 ore specifiche per il settore E38 a rischio alto — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011), con aggiornamento quinquennale di 6 ore. A queste si aggiungono, in funzione delle attività svolte: il corso bonificatori amianto (200 ore, obbligatorio per chi effettua la rimozione di amianto friabile — DM 06/09/1994); il corso ADR per il trasporto di rifiuti pericolosi (24–32 ore con certificato quinquennale — D.Lgs 35/2010); la formazione per spazi confinati per chi accede a vasche e contenitori interrati (8 ore — DPR 177/2011). Il primo soccorso Gruppo A (16 ore, DM 388/2003) e l’antincendio livello 2 (8 ore + prova pratica, DM 02/09/2021) completano il percorso per gli addetti designati.

I DPI per il tecnico gestione rifiuti speciali devono garantire protezione da rischi chimici, biologici e fisici. La selezione dei DPI appropriati richiede la conoscenza della tipologia specifica di rifiuto da trattare: tuta impermeabile categoria III tipo 3 (EN 14605 — per liquidi chimici pericolosi) o tipo 5 (EN 13982 — per polveri) a seconda dello stato fisico del rifiuto; maschera pieno facciale con filtri combinati ABEK2P3; guanti multi-strato (nitrile interno per protezione biologica, guanto chimicamente resistente esterno per solventi e acidi); calzature S3 resistenti agli agenti chimici o stivali in PVC. La formazione all’uso dei DPI (art. 77 c. 4 e 5 D.Lgs 81/08) deve essere documentata individualmente e verificata dal preposto prima di ogni operazione con rifiuti pericolosi non routinari.

Domande frequenti

Quante ore di formazione deve fare un tecnico gestione rifiuti speciali?

Il percorso base prevede 16 ore di formazione lavoratori (4 ore generali + 12 ore specifiche per il settore E38 a rischio alto — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Se il tecnico trasporta rifiuti pericolosi classificati ADR è obbligatorio il certificato di formazione ADR (corso base 24 ore + specializzazione, D.Lgs 35/2010). Se effettua rimozione di amianto friabile è obbligatorio il corso bonificatori amianto (200 ore, DM 06/09/1994). A queste si aggiungono l’antincendio livello 2 (8 ore), il primo soccorso Gruppo A (16 ore) e, se applicabile, la formazione per spazi confinati (8 ore, DPR 177/2011). Il totale formativo può superare le 250 ore per i profili più completi.

Quando è obbligatorio il corso ADR per chi gestisce rifiuti pericolosi?

Il corso ADR è obbligatorio per i conducenti che trasportano rifiuti pericolosi classificati come merci pericolose in quantitativi superiori alle soglie di esenzione ADR (tabella 1.1.3.6 ADR). La maggior parte dei rifiuti speciali pericolosi — solventi organici, acidi, oli minerali esausti, rifiuti sanitari infettivi — sono classificati in classi ADR che richiedono il certificato di formazione del conducente. Il corso base (24 ore) abilita al trasporto di merci pericolose di qualsiasi classe in colli; i corsi di specializzazione (8 ore ciascuno) abilitano alle classi specifiche. Il rinnovo è quinquennale (16 ore di aggiornamento). In assenza del certificato ADR valido, il conducente e l’impresa sono soggetti a sanzioni del D.Lgs 285/1992.

Chi può rimuovere l’amianto dai rifiuti speciali e quali requisiti ha?

La rimozione e il confezionamento di amianto friabile possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’albo nazionale gestori ambientali per la categoria 10A e da lavoratori in possesso del corso bonificatori amianto (200 ore, DM 06/09/1994). Il corso comprende: caratteristiche fisiche e biologiche dell’amianto, normativa italiana e comunitaria, tecniche di incapsulamento e rimozione, uso dei DPI (tute EN 13982 tipo 5 + filtranti P3), procedure di decontaminazione e smaltimento. L’impresa deve notificare all’ASL il Piano di Lavoro prima di ogni intervento di rimozione di amianto friabile ai sensi dell’art. 256 D.Lgs 81/08. Le violazioni sono sanzionate con arresto da 3 a 6 mesi.

Come ci si comporta se si trovano rifiuti con possibile contaminazione radioattiva?

In caso di ritrovamento di materiali che potrebbero contenere sorgenti radioattive il tecnico deve: (1) non maneggiare il materiale e allontanarsi mantenendo la maggiore distanza possibile; (2) delimitare l’area e vietare l’accesso ad altri lavoratori; (3) notificare immediatamente al datore di lavoro e all’RSPP; (4) contattare l’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e il Comando dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza radiologica. Il D.Lgs 101/2020 prevede che le imprese del settore rifiuti adottino procedure scritte per il riconoscimento e la gestione di sorgenti radioattive orfane, con formazione specifica del personale.

La sorveglianza sanitaria per esposizione ad amianto continua dopo la fine del lavoro?

Sì. L’art. 259 D.Lgs 81/08 prevede che il lavoratore esposto ad amianto sia iscritto nel registro degli esposti e che la sorveglianza sanitaria continui anche dopo la cessazione dell’esposizione, per il monitoraggio delle patologie con lungo periodo di latenza (il mesotelioma pleurico ha un periodo di latenza di 20–50 anni). Il medico competente mantiene attivo il fascicolo sanitario del lavoratore ex esposto e può disporre accertamenti periodici (rx torace o TC HR del torace, spirometria) con frequenza determinata dall’indice di esposizione cumulativa. Il lavoratore ha il diritto di continuare ad accedere alla sorveglianza sanitaria post-lavorativa attraverso il SPSAL dell’ASL territoriale, anche in assenza di datore di lavoro attivo.

Quali DPI sono obbligatori per chi manipola rifiuti sanitari a rischio infettivo?

Per la raccolta, il confezionamento e il trasporto di rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 18.01.03 e 18.01.09), i DPI obbligatori sono: tuta monouso categoria III tipo 4B (EN 14605) o tipo 5 (EN 13982) a seconda della tipologia di rifiuto; guanti in nitrile monouso (EN 455) con resistenza alla perforazione adeguata per il rischio da aghi e oggetti taglienti; mascherina filtrante FFP2 o FFP3 (EN 149) per la protezione da bioaerosol; occhiali di protezione contro gli spruzzi (EN 166) o visiera integrale; stivali impermeabili resistenti agli agenti biologici. I rifiuti sanitari devono essere confezionati in contenitori rigidi per gli aghi (eliminaaghi certificati UNI EN ISO 23907) e in sacchi a doppio strato per i rifiuti molli infettivi, secondo le prescrizioni del DPR 254/2003.

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