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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Formazione sicurezza per orafi e gioiellieri: obblighi, rischio chimico e DPI

L’orafo e il gioielliere operano nel comparto della fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e argenteria (ATECO C32.1) e sono classificati a rischio medio dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. La mansione espone a un insieme di rischi professionali rilevante e specifico: esposizione a metalli pesanti (piombo, cadmio, nichel, cromo nelle leghe e nelle saldature) disciplinata dal Titolo IX del D.Lgs 81/08 sugli agenti chimici pericolosi; Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) generate da fiamme e torce ossidriche per la saldatura orafa, soggette al Titolo VIII Capo V dello stesso decreto; rischio chimico da acidi forti utilizzati nelle operazioni di decapaggio e trattamento superficiale (acido solforico, acido cloridrico, acqua regia per la dissoluzione dell’oro); inalazione di polveri metalliche durante molatura e lucidatura; rumore da macchinari (trafilatrici, presse, laminatoi) e vibrazioni mano-braccio da utensili rotanti per lucidatura (Titolo VIII Capo III). La formazione obbligatoria comprende la formazione lavoratori 12 ore (rischio medio) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, integrata dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria per l’esposizione a metalli pesanti, ROA e vibrazioni.

Dati chiave

Livello rischio
medio
ATECO tipici
C32.11 — Coniazione di monete, C32.12 — Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e loro parti, C32.13 — Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili, C32.19 — Fabbricazione di altri articoli di gioielleria, argenteria e oggetti preziosi
Corsi obbligatori
6
Costo annuo indicativo
€ 200 – € 400 per addetto (formazione lavoratori 12 ore + rischio chimico + primo soccorso; esclusi aggiornamenti periodici e sorveglianza sanitaria)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio medio (ATECO C — industria manifatturiera)8 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025
Formazione rischio chimico (agenti chimici pericolosi e CMR)integrata nella formazione specifica o corso dedicato 4–8 oreart. 227 D.Lgs 81/08 — Titolo IX Capo I
Formazione ROA — Radiazioni Ottiche Artificialiintegrata nella formazione specifica o modulo dedicatoart. 216 D.Lgs 81/08 — Titolo VIII Capo V
Primo soccorso gruppo B (< 5 dipendenti, ATECO C)12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anniDM 388/2003

Rischi specifici

  • Esposizione a metalli pesanti (Titolo IX D.Lgs 81/08): le leghe orafe contengono nichel, cromo, cadmio e piombo; le saldature con stagno-piombo o con leghe da saldatura speciali rilasciano fumi metallici; il piombo è classificato come sostanza tossica per la riproduzione (Reprotossico categoria 1A — H360D) e il cadmio come cancerogeno categoria 1B (H350); obbligo di valutazione del rischio e, ove superati i valori limite (VLE), attivazione della sorveglianza sanitaria per monitoraggio biologico (piombemia, cadmiuria)
  • ROA — Radiazioni Ottiche Artificiali da fiamme e torce ossidriche (Titolo VIII Capo V D.Lgs 81/08): la fiamma ossidrica utilizzata nella saldatura orafa emette radiazione ultravioletta (UV) e infrarossa (IR) con intensità sufficiente a causare cheratocongiuntivite fotoelettrica (occhio del saldatore) e ustioni retiniche; obbligo di valutazione dell’esposizione alle ROA e adozione di dispositivi filtranti ottici conformi alla norma EN 169 (filtri per saldatura)
  • Rischio chimico da acidi forti — decapaggio e trattamento superficiale (Titolo IX D.Lgs 81/08): le operazioni di decapaggio dei metalli preziosi impiegano acido solforico diluito (H₂SO₄), acido cloridrico (HCl) e, per la dissoluzione dell’oro, l’acqua regia (miscela HNO₃/HCl 1:3); questi agenti sono classificati come corrosivi (H314 — provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e, nel caso dell’acido cloridrico, irritanti respiratori; obbligo di cappa aspirante sui banchi di decapaggio, DPI Categoria III (guanti e visiera), formazione specifica
  • Polveri metalliche da molatura e lucidatura: le operazioni di rifinitura e lucidatura dei gioielli generano aerosol di polveri fini contenenti oro, argento, rame, nichel e altri metalli; inalazione di polveri di nichel classificate come cancerogene (gruppo 1 IARC); obbligo di aspirazione localizzata sui banchi di lucidatura e uso di maschera filtrante FFP3
  • Rumore da macchinari (Titolo VIII Capo II D.Lgs 81/08): trafilatrici, presse idrauliche, laminatoi e mole per lucidatura generano livelli di rumore che possono superare il valore d’azione inferiore di 80 dB(A); obbligo di misurazione fonometrica, valutazione del LEX,8h e, se superati i valori limite, adozione di otoprotettori (EN 352)
  • Vibrazioni mano-braccio (HAV) da utensili vibranti (Titolo VIII Capo III D.Lgs 81/08): frese a mano, trapani a colonna, lucidatrici a mandrino e micromotoret trasferiscono vibrazioni agli arti superiori; il valore d’azione giornaliero è 2,5 m/s² A(8); superato il valore limite di 5 m/s² A(8), obbligo di sorveglianza sanitaria e misure tecniche di riduzione
  • Rischi ergonomici — VDT e postura seduta prolungata: gli orafi che lavorano con microscopio binoculare o lenti di ingrandimento (loupe 10×) mantengono posture incongrue del rachide cervicale e sollecitazioni visive prolungate assimilabili al lavoro ai videoterminali (VDT) ai sensi del Titolo VII D.Lgs 81/08 (artt. 172-179); obbligo di valutazione del rischio VDT, pause di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al microscopio e visita oculistica periodica

DPI obbligatori

  • Maschera filtrante FFP3 (EN 149) per protezione da polveri metalliche durante molatura, lucidatura e operazioni che generano aerosol metallici (obbligatoria in presenza di polveri di nichel — cancerogeno IARC gruppo 1)
  • Guanti in gomma nitrile spessa o neoprene (EN ISO 374-1 — livello di permeazione 6 per acidi forti) durante le operazioni di decapaggio con acido solforico, acido cloridrico e acqua regia: DPI Categoria III ai sensi del Reg. UE 2016/425
  • Occhiali filtranti per ROA (EN 169 — filtro per saldatura con numero di scala appropriato all’intensità della fiamma ossidrica) durante le operazioni di saldatura e fusione orafa; visiera facciale incolore (EN 166) aggiuntiva durante il versamento di acidi
  • Schermo facciale (visiera integrale EN 166) per protezione da schizzi di acido durante la preparazione e l’utilizzo dell’acqua regia e del decapaggio: DPI Categoria III — protezione contro pericoli gravi
  • Grembiule impermeabile in PVC o gomma (EN 13034) per protezione del tronco durante le operazioni di decapaggio e manipolazione di soluzioni acide
  • Otoprotettori (EN 352 — tappi o cuffie) se la misurazione fonometrica indica un LEX,8h superiore a 80 dB(A); obbligatori se il LEX,8h supera 85 dB(A)

Sorveglianza sanitaria

  • Visita medica preventiva e periodica per esposizione a metalli pesanti (art. 229 D.Lgs 81/08): monitoraggio biologico della piombemia (limite biologico BEI: 200 µg/L di sangue secondo ACGIH; limite INAIL: 400 µg/L), cadmiuria (BEI: 5 µg/g creatinina) e nichelinemia nelle fasi di lavorazione che impiegano tali metalli
  • Visita medica per esposizione a ROA (Titolo VIII Capo V D.Lgs 81/08): il medico competente effettua la valutazione oftalmica periodica per rilevare lesioni corneali, cristalliniche e retiniche da esposizione cronica a radiazioni infrarosse (cataratta del soffiatore/fonditore — tipica dei lavoratori esposti a IR intensi)
  • Sorveglianza sanitaria per vibrazioni mano-braccio (art. 204 D.Lgs 81/08): esame neurologico degli arti superiori (test di Allen, studio della conduzione nervosa) e angiologico per rilevare precocemente la sindrome di Raynaud professionale (dita bianche) correlata all’esposizione cronica a HAV
  • Idoneità alla mansione per rischio chimico (acidi forti e fumi metallici): il medico competente valuta annualmente la funzionalità respiratoria (spirometria) e la cute delle mani e del viso; in caso di sensibilizzazione accertata al nichel o al cromo, valuta l’idoneità specifica alla mansione di orafo

Approfondimenti

Metalli pesanti nella lavorazione orafa: rischi, monitoraggio biologico e normativa

La lavorazione dei metalli preziosi espone gli orafi a un’ampia gamma di agenti chimici metallici, molti dei quali classificati come tossici, cancerogeni o reprotossici ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP). Il piombo — presente nelle saldature tradizionali stagno-piombo e nelle leghe di giunzione a basso punto di fusione — è classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A (H360D: può nuocere al feto) e come tossico sistemico per esposizione ripetuta a carico del sistema nervoso, renale ed ematopoietico. Il Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/08 (artt. 233-251) disciplina in modo specifico la protezione dei lavoratori esposti al piombo, imponendo la valutazione dell’esposizione con campionamento ambientale e monitoraggio biologico (piombemia), la sorveglianza sanitaria periodica e il divieto di adibire al lavoro con piombo le lavoratrici in gravidanza. Il cadmio, presente in alcune leghe di saldatura e nei pigmenti per smalti ceramici utilizzati nella decorazione orafa, è classificato come cancerogeno categoria 1B (H350) con effetti nefrotossici all’esposizione cronica.

Il nichel, componente essenziale di molte leghe orafe e dell’acciaio inossidabile per le montature, è classificato come cancerogeno categoria 1 (IARC gruppo 1 — cancerogeno certo per l’uomo) per i suoi composti (ossido di nichel, solfato di nichel) generati durante la fusione e la saldatura. Il Reg. CE 1907/2006 (REACH) impone restrizioni all’uso del nichel negli oggetti a contatto prolungato con la pelle (limite di rilascio: 0,5 µg/cm²/settimana — Reg. CE 552/2009), con implicazioni anche per la tutela dei lavoratori esposti durante la produzione. La valutazione del rischio chimico per i metalli pesanti deve essere documentata nel DVR, deve includere i Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) della Direttiva UE 2017/164/UE e del D.Lgs 81/08 Allegato XXXVIII e deve prevedere, ove i livelli di esposizione superano i valori d’azione, l’attivazione del monitoraggio biologico con il medico competente.

ROA — Radiazioni Ottiche Artificiali nella saldatura orafa: valutazione e prevenzione

La saldatura orafa con fiamma ossidrica (torcia a gas metano/propano-ossigeno o acetilene-ossigeno) genera radiazione ottica di alta intensità nelle bande dell’ultravioletto (UV, 100–400 nm), del visibile (VIS, 400–700 nm) e dell’infrarosso (IR, 700 nm–1 mm). Il Titolo VIII Capo V del D.Lgs 81/08 (artt. 213-218), recependo la Direttiva 2006/25/CE, impone al datore di lavoro di valutare l’esposizione dei lavoratori alle ROA e di adottare misure di prevenzione quando i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti dalla norma EN 14255 e dalle Linee Guida ICNIRP sono superati. Gli effetti biologici acuti delle ROA sulla saldatura includono: per l’occhio, la cheratocongiuntivite fotoelettrica (UV — comparsa di dolore, fotofobia e lacrimazione intensa 6–12 ore dopo l’esposizione) e le ustioni retiniche da radiazione visibile intensa; per la cute, eritema actinico e, con esposizioni croniche, aumentato rischio di tumori cutanei.

La valutazione dell’esposizione alle ROA per l’orafo deve essere effettuata da un tecnico competente (fisico o ingegnere con specializzazione in sicurezza laser e ROA) utilizzando misurazioni radiometriche della torcia nelle condizioni operative reali o, in alternativa, dati di letteratura specifici per il tipo di fiamma. Le misure di prevenzione comprendono: schermature fisiche tra la postazione di saldatura e le postazioni adiacenti (paraventi in materiale opaco alle UV e IR), adozione di filtri ottici conformi alla norma EN 169 (il numero di scala del filtro deve essere calcolato in funzione dell’intensità della fiamma — per saldature orafe con fiamma ridotta si utilizzano generalmente filtri di scala 2–4), divieto di osservare la fiamma ad occhio nudo, addestramento specifico sul rischio ROA per tutti gli orafi addetti alla saldatura.

Acidi forti nella gioielleria: decapaggio, acqua regia e gestione in sicurezza

Il decapaggio dei metalli preziosi — l’operazione di rimozione degli ossidi e degli strati di lega superficiale formati durante la saldatura e la fusione — impiega soluzioni acide la cui natura e concentrazione varia in funzione del metallo trattato: acido solforico diluito (H₂SO₄ al 10–20%) per l’oro e le sue leghe, acido cloridrico (HCl) per rimuovere lo strato di rame dalle leghe gialle, acqua regia (miscela di acido nitrico concentrato e acido cloridrico concentrato in rapporto volumetrico 1:3) per la dissoluzione selettiva dell’oro nelle analisi di titolo e nelle operazioni di recupero. L’acido solforico e l’acido cloridrico sono classificati come corrosivi (H314 — provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e come irritanti respiratori per i vapori. L’acqua regia è un potente ossidante con classificazione H272 (comburente) oltre che corrosivo, che reagisce violentemente con materiali organici.

La gestione in sicurezza degli acidi nel laboratorio orafo richiede: cappa aspirante a flusso laminare orizzontale o verticale posizionata sul banco di decapaggio, con portata adeguata a mantenere la velocità media nell’apertura frontale non inferiore a 0,5 m/s (norma EN 14175); contenitori in vetro borosilicato o polietilene ad alta densità (HDPE) per la conservazione degli acidi, con etichettatura CLP aggiornata e scheda di dati di sicurezza (SDS) disponibile nella lingua del lavoratore; procedura operativa scritta per la preparazione dell’acqua regia (versare sempre l’acido nitrico nell’acido cloridrico, mai il contrario) e per la neutralizzazione dei bagni esausti prima dello smaltimento (aggiunta controllata di bicarbonato di sodio fino a pH 7); doccia di emergenza e lavaocchi a cascata installati a non più di 10 secondi di cammino dal banco di decapaggio, come previsto dalla norma ANSI Z358.1.

Domande frequenti

L’orafo deve fare la sorveglianza sanitaria anche se lavora solo con oro e argento puri?

Dipende dal ciclo di lavorazione effettivo. L’oro puro (24 carati) e l’argento puro presentano una tossicità molto bassa, ma nella pratica orafa si utilizzano quasi sempre leghe (oro 18 carati contiene rame, argento e a volte nichel o palladio; l’argento 925 contiene rame) e saldature che possono contenere cadmio, piombo o zinco. Se la valutazione del rischio chimico documenta l’assenza di esposizione a metalli tossici, cancerogeni o reprotossici in concentrazioni significative, la sorveglianza sanitaria per agenti chimici può non essere attivata per questo specifico agente. Restano tuttavia obbligatorie la sorveglianza per ROA (se si utilizza la torcia per saldatura) e quella per vibrazioni mano-braccio (se si impiegano utensili vibranti). La valutazione deve essere documentata nel DVR e firmata dal medico competente.

L’acqua regia può essere tenuta in laboratorio orafo senza autorizzazione speciale?

L’acqua regia è preparata al momento dell’uso e non viene generalmente stoccata già miscelata, proprio per le sue caratteristiche di instabilità e pericolosità. La detenzione di acido nitrico concentrato (> 3%) e acido cloridrico concentrato richiede la comunicazione alla Prefettura ai sensi del D.Lgs 26/07/2010 n. 121 (attuazione della Direttiva 2008/43/CE sui precursori di esplosivi) se i quantitativi superano le soglie di legge. Il laboratorio orafo deve conservare le SDS degli acidi utilizzati, registrare gli acquisti sul registro delle sostanze pericolose e smaltire i bagni acidi esausti tramite ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 3/04/2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente — rifiuti pericolosi con codice EER 11.01.06).

Un orafo autonomo (lavoratore autonomo) deve fare la formazione sulla sicurezza?

Il lavoratore autonomo (partita IVA, artigiano individuale senza dipendenti) non è destinatario degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 D.Lgs 81/08, che si applicano ai lavoratori subordinati. Tuttavia, se opera in cantieri o nei locali di un committente, il D.Lgs 81/08 (art. 21) impone al lavoratore autonomo di utilizzare attrezzature conformi, di munirsi di DPI idonei e di disporre di tessera di riconoscimento. La formazione sulla sicurezza è comunque fortemente raccomandata per l’orafo autonomo come misura di autotutela, considerata l’entità dei rischi chimici, ROA e fisici della mansione. Se l’orafo assume anche un solo dipendente o apprendista, diventa datore di lavoro con tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08 inclusa la formazione dei lavoratori.

Il rumore delle mole per lucidatura in un laboratorio orafo supera i limiti di legge?

Le mole per lucidatura orafa e i micromotoret (fresa a mano flessibile) generano livelli di pressione sonora tipicamente compresi tra 75 e 90 dB(A) a 1 metro, in funzione del tipo di macchinario e del carico. Il livello di esposizione personale al rumore (LEX,8h) dipende dalla durata effettiva dell’utilizzo durante la giornata lavorativa. Se il LEX,8h risulta tra 80 e 85 dB(A) (valore d’azione inferiore), il datore di lavoro deve mettere a disposizione otoprotettori e offrire la sorveglianza sanitaria su richiesta. Se il LEX,8h supera 85 dB(A) (valore d’azione superiore), l’uso degli otoprotettori è obbligatorio e la sorveglianza sanitaria è attivata d’ufficio. La misurazione fonometrica deve essere effettuata da tecnico abilitato (Tecnico della Prevenzione o RSPP con competenze specifiche) con fonometro di classe 1 (IEC 61672-1) e i risultati devono essere riportati nel DVR.

Quali sono gli obblighi dell’orafo che impiega un apprendista?

L’assunzione di un apprendista trasforma l’artigiano orafo in datore di lavoro con tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08: redazione del DVR (o della relazione di valutazione dei rischi semplificata per imprese fino a 10 dipendenti — art. 29 c. 5 D.Lgs 81/08), designazione dell’RSPP (può coincidere con il datore di lavoro se frequenta il corso di 16 ore per ATECO a rischio medio), formazione generale e specifica dell’apprendista (12 ore — rischio medio), nomina del medico competente (se la valutazione del rischio chimico rileva un rischio non irrilevante), predisposizione dei DPI, redazione del piano di emergenza e designazione dell’addetto antincendio e del primo soccorso. Per gli apprendisti minori si applicano le disposizioni aggiuntive del D.Lgs 4/08/1999 n. 345 (protezione dei giovani sul lavoro) che vietano l’esposizione ad alcune sostanze pericolose (piombo, cadmio, sostanze CMR) senza specifiche deroghe.

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