Formazione sicurezza per farmacisti: obblighi D.Lgs 81/08, rischio biologico antiblastici e DPI
Il farmacista opera in un ambiente classificato a rischio medio dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (ATECO 47.73) con obbligo di 12 ore di formazione lavoratori (4 ore generali + 8 ore specifiche) e aggiornamento quinquennale di 6 ore. La mansione comporta rischi posturali e da videoterminale al banco, esposizione ad aerosol di farmaci antiblastici per i farmacisti ospedalieri e rischi di scivolamento. Il D.Lgs 219/2006 (Codice del farmaco) integra il quadro normativo con le disposizioni specifiche sulla manipolazione dei medicinali.
Dati chiave
- Livello rischio
- medio
- ATECO tipici
- 47.73 — Farmacie (vendita al dettaglio di medicinali e articoli sanitari), 86.10 — Servizi ospedalieri (farmacia ospedaliera), 47.74 — Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
- Corsi obbligatori
- 5
- Costo annuo indicativo
- € 150 – € 300 per addetto (formazione lavoratori 12 ore + antincendio livello 1 + primo soccorso, esclusi aggiornamenti)
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Formazione specifica rischio medio | 8 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9 |
| Antincendio livello 1 (farmacia con occupants ≤ 10 e rischio basso) | 4 ore | DM 02/09/2021 — Allegato II |
| Primo soccorso gruppo B o C in base ai dipendenti | 12 ore (gruppo B) o 8 ore (gruppo C) + aggiornamento ogni 3 anni | DM 388/2003 |
Rischi specifici
- Postura e movimentazione manuale dei carichi: movimentazione di bancali di farmaci e rifornimento scaffali — rischio patologie dorso-lombari (Titolo VI D.Lgs 81/08)
- Esposizione ad aerosol di farmaci antiblastici (citotossici): allestimento di terapie oncologiche in farmacia ospedaliera in cappa a flusso laminare — rischio cancerogeno/mutageno (Titolo IX D.Lgs 81/08, art. 234–245)
- Scivolamento e caduta in piano su pavimenti della zona deposito e retrobanco
- Rischio da videoterminale (VDT): utilizzo del gestionale farmaceutico per > 20 ore/settimana — disturbi visivi e muscoloscheletrici (Titolo VII D.Lgs 81/08, artt. 173–179)
- Stress lavoro-correlato da picchi di lavoro (code, gestione urgenze, turni notturni in farmacia di guardia)
- Rischio biologico da contatto con pazienti e manipolazione di farmaci biologici e vaccini (Titolo X D.Lgs 81/08)
DPI obbligatori
- Guanti monouso in nitrile (anallergici, senza lattice) per allestimento di farmaci antiblastici e manipolazione di farmaci biologici — obbligatori in farmacia ospedaliera
- Mascherina FFP2 durante l’allestimento di farmaci antiblastici in polvere o soluzioni volatili in farmacia ospedaliera
- Camice o grembiule impermeabile per protezione dagli schizzi durante l’allestimento di preparazioni galeniche e farmaci citotossici
- Calzature antiscivolo con suola in gomma (EN ISO 20345 categoria SRC) nella zona deposito e retrobanco
- Occhiali di protezione (EN 166) per operazioni di allestimento con rischio di schizzi di liquidi farmaceutici
Sorveglianza sanitaria
- Visita oculistica e valutazione muscoloscheletrica per operatori VDT con utilizzo > 20 ore/settimana (Titolo VII D.Lgs 81/08, art. 176) — periodicità ogni 2 anni per under 50, annuale per over 50 o con prescrizione correttiva
- Sorveglianza sanitaria per rischio da farmaci antiblastici (citotossici) in farmacia ospedaliera: visita preventiva e periodica, esami ematochimici con formula leucocitaria (Titolo IX D.Lgs 81/08)
- Vaccinazione anti-epatite B raccomandata per i farmacisti ospedalieri a contatto con pazienti o materiali biologici
Approfondimenti
Perché il farmacista è classificato a rischio medio e quali obblighi comporta
Il farmacista che opera in farmacia territoriale (ATECO 47.73) è classificato a rischio medio dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: l’attività si svolge prevalentemente al banco con utilizzo del gestionale farmaceutico (VDT), movimentazione di confezioni e bancali, contatto con l’utenza. L’obbligo formativo è di 12 ore (4 ore di modulo generale + 8 ore di modulo specifico) più aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il D.Lgs 219/2006 (Codice del farmaco) integra il D.Lgs 81/08 con le disposizioni specifiche sulla conservazione, manipolazione e dispensazione dei medicinali. In Italia operano circa 19.000 farmacie territoriali con oltre 65.000 addetti secondo i dati Federfarma.
Il farmacista ospedaliero presenta un profilo di rischio più elevato: l’allestimento di farmaci antiblastici (chemioterapici) in farmacia ospedaliera espone a sostanze classificate cancerogene/mutagene categoria 1A o 1B (Titolo IX D.Lgs 81/08, artt. 234–245). La manipolazione deve avvenire in cappa a flusso laminare verticale di classe II o III con filtri HEPA, con DPI adeguati (guanti doppi in nitrile, camice impermeabile, mascherina FFP2 o superiore, occhiali). La valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni deve essere riportata nel DVR con la documentazione delle misure di prevenzione adottate.
Rischio VDT e posturale al banco della farmacia
Il farmacista trascorre gran parte del turno di fronte al monitor del gestionale farmaceutico, con utilizzo del VDT superiore alle 20 ore settimanali nella grande maggioranza dei casi. Il Titolo VII D.Lgs 81/08 (artt. 173–179) impone: valutazione specifica del rischio VDT nel DVR, sorveglianza sanitaria con visita oculistica (periodicità biennale per lavoratori fino a 50 anni, annuale per over 50 o per chi porta occhiali), fornitura gratuita di occhiali o lenti correttive se la visita ne rileva la necessità per il lavoro al VDT. La postazione di lavoro al banco deve rispettare i requisiti dell’Allegato XXXIV D.Lgs 81/08: monitor posizionato a distanza adeguata, altezza del piano di lavoro ergonomica, illuminazione senza abbagliamenti.
La movimentazione manuale dei carichi (bancali di farmaci, casse di prodotti parafarmaceutici) è regolata dal Titolo VI D.Lgs 81/08 e dall’Allegato XXXIII che recepisce le linee guida NIOSH. I pesi tipici delle confezioni farmaceutiche sono bassi, ma il volume cumulativo e le posture di prelievo da scaffali alti o bassi comportano un rischio rachialgio non trascurabile. Il DVR deve contenere la valutazione della MMC con metodo NIOSH o equivalente e indicare le misure: ausili per la movimentazione, divieto di movimentazione manuale di carichi > 25 kg per gli uomini e > 20 kg per le donne, formazione specifica sulle tecniche di sollevamento.
Farmaci antiblastici e rischio cancerogeno in farmacia ospedaliera
I farmaci antiblastici (ciclofosfamide, metotrexato, fluorouracile, platino-derivati e altri) sono classificati come agenti cancerogeni o mutageni di categoria 1A o 1B dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Il Titolo IX D.Lgs 81/08 (artt. 234–245) impone al datore di lavoro di sostituirli con sostanze meno pericolose quando tecnicamente possibile (principio di sostituzione — inapplicabile per i farmaci), e in ogni caso di adottare le misure di contenimento: cappa a flusso laminare verticale classe II B2 o III, doppi guanti in nitrile con spessore ≥ 0,2 mm, kit antispill per la gestione degli sversamenti, procedure di smaltimento come rifiuti speciali pericolosi (codice EER 180108). La contaminazione di superficie nei locali di allestimento deve essere monitorata periodicamente con wipe test per verificare l’efficacia delle misure di contenimento.
La sorveglianza sanitaria per i farmacisti ospedalieri esposti ad antiblastici comprende visita preventiva all’assunzione e visite periodiche con esami ematochimici (emocromo con formula, funzionalità epatica e renale). Il medico competente deve valutare la compatibilità dell’esposizione con la gravidanza: le lavoratrici in stato di gravidanza o allattamento devono essere allontanate dalle attività di allestimento di farmaci antiblastici (D.Lgs 151/2001 art. 11 e Titolo IX D.Lgs 81/08 art. 239). Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 D.Lgs 81/08) deve essere tenuto aggiornato e conservato per 40 anni.
DVR, formazione e gestione delle emergenze in farmacia
Il Documento di Valutazione dei Rischi della farmacia deve essere redatto dal datore di lavoro anche con un solo dipendente (art. 17 c.1 D.Lgs 81/08 — obbligo non delegabile). Il DVR della farmacia territoriale deve includere: valutazione del rischio VDT, valutazione della MMC, valutazione del rischio chimico (prodotti di pulizia, disinfettanti, solventi per preparazioni galeniche), piano di emergenza ed evacuazione, analisi dei rischi elettrici. La farmacia che effettua preparazioni galeniche è soggetta anche alle norme dell’Istituto Superiore di Sanità e alle Norme di Buona Preparazione (NBP) della Farmacopea Ufficiale Italiana — XII edizione.
La formazione antincendio è obbligatoria: il livello dipende dall’affollamento e dalla classificazione dell’attività secondo il DM 02/09/2021. La maggior parte delle farmacie territoriali rientra nel livello 1 (4 ore) o livello 2 (8 ore + prova pratica). La farmacia che stocca gas medicinali (ossigeno) in quantità significative può essere soggetta ai requisiti del DPR 151/2011 per le attività a rischio di incendio. Il piano di primo soccorso deve prevedere almeno un lavoratore formato (DM 388/2003) per ogni turno.
Domande frequenti
Il farmacista titolare senza dipendenti deve fare il DVR?
No. Il lavoratore autonomo senza dipendenti non è soggetto all’obbligo di redigere il DVR (art. 17 D.Lgs 81/08), ma è tenuto agli obblighi dell’art. 21 D.Lgs 81/08: uso di attrezzature conformi, utilizzo dei DPI adeguati e copertura assicurativa INAIL. Nel momento in cui il farmacista assume anche solo un dipendente part-time, scattano tutti gli obblighi del datore di lavoro, inclusa la redazione del DVR.
La sorveglianza sanitaria per VDT è obbligatoria in farmacia?
Sì, se il farmacista utilizza il videoterminale per più di 20 ore settimanali (escludendo le pause), la sorveglianza sanitaria per VDT è obbligatoria ai sensi dell’art. 176 D.Lgs 81/08. Il medico competente effettua la visita preventiva all’assunzione e poi periodica (ogni 2 anni per i lavoratori fino a 50 anni, ogni anno per gli over 50 o per chi porta occhiali correttivi). Se la visita evidenzia la necessità di occhiali specifici per il VDT, il datore di lavoro è obbligato a fornirli gratuitamente.
Quante ore di formazione deve fare un farmacista neoassunto?
Un farmacista neoassunto in farmacia territoriale deve completare 12 ore di formazione lavoratori (4 ore generali + 8 ore specifiche rischio medio, Accordo SR 21/12/2011) prima di operare in autonomia. Deve inoltre frequentare il corso antincendio (livello 1 o 2 in base all’attività) e il corso di primo soccorso (gruppo B o C). L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore. In farmacia ospedaliera, se addetto all’allestimento di antiblastici, è richiesta la formazione specifica sul rischio cancerogeno/mutageno.
I farmaci antiblastici richiedono DPI speciali in farmacia?
Sì. La manipolazione di farmaci antiblastici richiede: doppi guanti in nitrile con spessore ≥ 0,2 mm (certificati per agenti citotossici), camice impermeabile monouso, mascherina FFP2 o superiore (o respiratore con filtro P3 per polveri molto fini), occhiali di protezione a maschera. L’allestimento deve avvenire esclusivamente in cappa a flusso laminare verticale di classe II o III. I DPI monouso dopo l’uso devono essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi (EER 180108), non nei rifiuti comuni.
La formazione sicurezza del farmacista può essere fatta online?
Sì. La formazione generale dei lavoratori (4 ore) e parte del modulo specifico possono essere erogate in e-learning in conformità all’Accordo Stato-Regioni 25/07/2012. Il modulo pratico antincendio richiede la presenza fisica per la parte esercitativa con estintori reali (DM 02/09/2021). La sorveglianza sanitaria e l’addestramento ai DPI richiedono sempre la presenza in loco.
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