Cos’è la relazione sanitaria annuale (art. 40 D.Lgs 81/08)
L’art. 40, co. 1, D.Lgs 81/08 impone al medico competente di elaborare, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sanitaria annuale sull’andamento della sorveglianza sanitaria aziendale. La relazione raccoglie, in forma anonima e aggregata, i dati relativi alle visite mediche effettuate, agli esiti dei giudizi di idoneità, agli infortuni e alle malattie professionali registrate nel periodo.
La relazione va consegnata al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento. Nelle imprese con più di 15 lavoratori deve essere discussa in sede di riunione periodica convocata ai sensi dell’art. 35 D.Lgs 81/08, che vede la partecipazione del datore di lavoro (o un suo delegato), dell’RSPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) e del medico competente.
La riunione periodica è obbligatoria almeno una volta all’anno nelle imprese con più di 15 lavoratori e deve tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell’anno di riferimento, coincidendo quindi con la stessa scadenza del 31 marzo prevista per la relazione sanitaria.
Scadenza da ricordare: 31 marzo è la data limite sia per la consegna della relazione al datore di lavoro sia per la trasmissione telematica aggregata all’INAIL prevista dal D.M. 09/07/2012. Le due scadenze coincidono e devono essere pianificate con anticipo.
Contenuto minimo obbligatorio (D.M. 09/07/2012)
Il D.M. 09/07/2012 (Criteri per la redazione della relazione sanitaria del medico competente) definisce la struttura minima che ogni relazione deve rispettare, indipendentemente dal settore produttivo e dalla dimensione aziendale.
Dati sull’azienda
Ragione sociale, codice ATECO, numero totale di lavoratori e numero di lavoratori esposti suddivisi per gruppo omogeneo di rischio.
Rischi lavorativi valutati nel DVR
Elenco dei fattori di rischio individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi che hanno un impatto sulla salute e che hanno determinato l’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Piano di sorveglianza sanitaria attuato
Numero e tipologia di visite effettuate (preventive, periodiche, straordinarie, pre-ripresa dopo assenza per motivi di salute) e distribuzione degli esiti: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, non idoneo temporaneo o permanente.
Infortuni e malattie professionali
Numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciate nell’anno, messi in correlazione con i rischi valutati nel DVR per evidenziare l’eventuale correlazione eziologica.
Suggerimenti per il miglioramento
Indicazioni operative del medico competente per il miglioramento del DVR, delle condizioni lavorative e della prevenzione, in funzione delle criticità emerse durante la sorveglianza sanitaria.
Proposta del protocollo sanitario per l’anno successivo
Piano di sorveglianza proposto per il nuovo anno: lavoratori da sottoporre a visita, periodicità per gruppo omogeneo, accertamenti aggiuntivi specifici per rischio (audiometria, spirometria, oculistica VDT, analisi ematochimiche per esposizioni chimiche).
Trasmissione a INAIL: modalità, scadenza e sanzioni
Il D.M. 09/07/2012 ha introdotto l’obbligo per il medico competente di trasmettere i dati della relazione sanitaria annuale all’INAIL in forma aggregata e anonima, tramite il portale online messo a disposizione dall’istituto. La trasmissione deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, con i dati aggregati per codice ATECO dell’azienda.
L’obbligo di trasmissione non viene meno nei casi in cui nell’anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna visita medica: anche in assenza di visite il medico competente è tenuto a trasmettere la relazione all’INAIL, indicando i dati aziendali e la mancata effettuazione di sorveglianza sanitaria con le relative motivazioni.
La mancata trasmissione o la trasmissione tardiva integra la violazione prevista dall’art. 58, co. 1, lett. b, D.Lgs 81/08: arresto fino a due mesi o ammenda da €615 a €2.457. La stessa sanzione si applica in caso di relazione incompleta rispetto ai criteri minimi stabiliti dal D.M. 09/07/2012.
Sanzione: art. 58, co. 1, lett. b, D.Lgs 81/08 — arresto fino a 2 mesi o ammenda da €615 a €2.457 per il medico competente che omette la redazione o la trasmissione della relazione sanitaria annuale.
Riunione periodica di presentazione (art. 35 D.Lgs 81/08)
Nelle imprese con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro ha l’obbligo di convocare almeno una volta l’anno la riunione periodica prevista dall’art. 35 D.Lgs 81/08. La relazione sanitaria del medico competente è uno dei punti obbligatori dell’ordine del giorno e deve essere presentata e discussa in questa sede entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’ordine del giorno minimo della riunione periodica comprende: esame del documento di valutazione dei rischi (DVR); relazione sanitaria annuale del medico competente; andamento del piano di formazione e informazione dei lavoratori; stato dei dispositivi di protezione individuale (DPI); programma di prevenzione per l’anno successivo.
Nelle aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 15 la riunione si tiene su richiesta del RLS, senza cadenza obbligatoria annuale. Il verbale della riunione deve essere redatto e conservato agli atti del sistema di gestione della sicurezza (SGS) come prova documentale dell’adempimento.
Partecipanti obbligatori alla riunione periodica
| Figura | Riferimento normativo |
|---|---|
| Datore di lavoro (o suo delegato) | Art. 35, co. 1, D.Lgs 81/08 |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | Art. 35, co. 1, D.Lgs 81/08 |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) | Art. 35, co. 1, D.Lgs 81/08 |
| Medico competente | Art. 35, co. 1, D.Lgs 81/08 |
Proposta del protocollo sanitario per l’anno successivo
Uno degli elementi obbligatori della relazione sanitaria annuale è la proposta del protocollo sanitario per l’anno successivo. Il medico competente deve indicare, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, le visite pianificate e gli accertamenti aggiuntivi correlati ai rischi specifici presenti nell’azienda. La proposta tiene conto degli esiti della sorveglianza dell’anno in corso e delle eventuali variazioni dei rischi segnalate dal DVR aggiornato.
Gli accertamenti integrativi più frequentemente inclusi nel protocollo sanitario, in funzione del profilo di rischio aziendale, sono:
- ✓Audiometria
Lavoratori esposti a rumore con LAeq superiore a 80 dB(A) (art. 185 D.Lgs 81/08)
- ✓Spirometria
Lavoratori esposti ad agenti chimici irritanti per le vie respiratorie, polveri o fumi (art. 224 D.Lgs 81/08)
- ✓Visita oculistica (VDT)
Lavoratori addetti all’uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali (art. 176 D.Lgs 81/08)
- ✓Analisi ematochimiche
Lavoratori con esposizione documentata ad agenti chimici pericolosi o cancerogeni per i quali sono previsti valori limite biologici (art. 229 D.Lgs 81/08)
- ✓Valutazione muscoloscheletrica (MMC)
Lavoratori addetti alla movimentazione manuale di carichi con indice NIOSH superiore a 1 (art. 168 D.Lgs 81/08)
Nota operativa: il protocollo sanitario proposto nella relazione deve essere coerente con il DVR aggiornato. In caso di variazioni significative dei rischi aziendali (nuove lavorazioni, nuovi agenti chimici, modifiche del layout), il MC può proporre una revisione del protocollo in corso d’anno senza attendere la relazione annuale.
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Contattaci per una consulenza gratuita →Domande frequenti
Entro quando deve essere consegnata la relazione sanitaria annuale?▼
La relazione sanitaria annuale deve essere consegnata al datore di lavoro entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 40, co. 1, D.Lgs 81/08. La stessa scadenza vale per la trasmissione telematica all’INAIL prevista dal D.M. 09/07/2012.
La relazione sanitaria deve essere trasmessa a INAIL?▼
Sì. Il D.M. 09/07/2012 obbliga il medico competente a trasmettere la relazione in forma aggregata e anonima all’INAIL tramite il portale online dedicato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. I dati vengono aggregati per codice ATECO dell’azienda. L’obbligo sussiste anche se nell’anno di riferimento non è stata effettuata alcuna visita medica.
Cosa succede se il MC non redige la relazione annuale?▼
La mancata redazione o trasmissione della relazione sanitaria annuale espone il medico competente alla sanzione prevista dall’art. 58, co. 1, lett. b, D.Lgs 81/08: arresto fino a due mesi o ammenda da €615 a €2.457. Il datore di lavoro che omette di convocare la riunione periodica obbligatoria (imprese con più di 15 lavoratori) rischia a propria volta la sanzione prevista dall’art. 55, co. 5, D.Lgs 81/08.
La riunione periodica è obbligatoria per tutte le aziende?▼
No. L’art. 35 D.Lgs 81/08 prevede la riunione periodica obbligatoria soltanto per le imprese con più di 15 lavoratori, da tenersi almeno una volta all’anno. Nelle aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 15, la riunione si tiene comunque, ma su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), senza obbligo di convocazione annuale automatica.
Il contenuto della relazione sanitaria è standardizzato?▼
Sì. Il D.M. 09/07/2012 definisce i criteri minimi obbligatori di redazione della relazione sanitaria annuale: dati sull’azienda, elenco dei rischi valutati nel DVR, piano di sorveglianza attuato con esiti dei giudizi di idoneità, infortuni e malattie professionali, suggerimenti migliorativi e proposta del protocollo sanitario per l’anno successivo. L’INAIL ha reso disponibile un modello compilabile nel portale dedicato alla sorveglianza sanitaria, che rispecchia questa struttura.
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I contenuti di questa pagina hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere medico-legale né consulenza tecnica. Per la redazione della relazione sanitaria annuale e per gli adempimenti previsti dal D.M. 09/07/2012 si raccomanda di consultare un professionista qualificato ai sensi degli artt. 38 e 40 D.Lgs 81/08.