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Servizio B2B per medici competenti art. 25 D.Lgs 81/08

Medici competenti: la formazione SSL dei tuoi assistiti, gestita da noi

Eroghi sorveglianza sanitaria e devi segnalare ai lavoratori la necessità di una formazione adeguata (art. 25, co. 1, lett. a, D.Lgs 81/08)? 123Formazione eroga i corsi per te, con attestati nominativi, report ATECO e un referente dedicato.

Il medico competente e la formazione obbligatoria

Il medico competente, nominato ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a, D.Lgs 81/08, collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di tutela della salute. Tra i suoi obblighi specifici (art. 25, co. 1, lett. a) figura la segnalazione ai lavoratori della necessità di una formazione adeguata in relazione ai rischi presenti nell’azienda.

Nella pratica quotidiana questo significa dover raccordare le risultanze della sorveglianza sanitaria con il piano formativo aziendale: individuare i lavoratori esposti a rischi specifici, verificare che abbiano ricevuto la formazione prevista dalla normativa vigente e — se mancante o scaduta — attivarsi affinché il datore di lavoro la organizzi.

123Formazione è l’ente formativo che supporta il medico competente in questo compito: erogazione dei corsi, gestione degli attestati, report formativi per codice ATECO e coordinamento con il DVR. Tutto documentato e tracciabile.

Cosa facciamo per te

Corsi formazione lavoratori rischio basso, medio e alto

Erogazione della formazione generale (4 ore) e specifica per livello di rischio (4, 8 o 12 ore) prevista dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 78/CSR), con modalità in aula, videoconferenza sincrona ed e-learning ove consentito dalla norma.

Corsi HACCP, antincendio e primo soccorso

Percorsi specifici per le aziende del settore alimentare (Reg. CE 852/2004), formazione antincendio nei livelli 1 e 2 (DM 02/09/2021) e primo soccorso per i gruppi A, B e C (DM 388/2003), comprensivi di aggiornamenti periodici.

Report formativo per codice ATECO

Per ogni azienda seguita forniamo un prospetto riepilogativo: quale lavoratore ha frequentato quale corso, data di erogazione e scadenza dell’aggiornamento quinquennale. Utile per la documentazione da esibire in caso di verifica ispettiva o di audit del medico competente.

Attestati digitali nominativi per ogni lavoratore

Attestato con codice univoco di verifica, riferimento normativo, monte ore e firma del docente. Disponibile in formato PDF scaricabile dal portale riservato e conservato digitalmente per dieci anni.

Lettura del DVR e piano formativo coerente

Il nostro team analizza il Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda e propone un piano formativo allineato ai rischi specifici individuati, evitando corsi generici non pertinenti alla mansione.

Il programma MC-Partner

Un insieme di condizioni dedicate per i medici competenti che scelgono 123Formazione come ente formativo di riferimento per le aziende che seguono.

  • Referente formazione dedicato

    Un contatto diretto per ogni medico competente che aderisce al programma: niente centralino, risposta entro un giorno lavorativo per preventivi, calendarizzazioni e chiarimenti normativi.

  • Sconto del 15% sui pacchetti con più di 10 lavoratori

    Per le aziende con un numero di dipendenti da formare superiore a 10 unità applichiamo uno sconto del 15% sull’importo del pacchetto corsi.

  • Co-branding dell’attestato con il timbro del MC

    Su richiesta, l’attestato può riportare anche il riferimento al medico competente dell’azienda, a fini di raccordo con la cartella sanitaria e la documentazione di sorveglianza sanitaria.

  • Rendicontazione INAIL e Ispettorato su richiesta

    Prepariamo la documentazione riepilogativa della formazione erogata nel formato richiesto dagli enti di vigilanza (INAIL, INL), utile in caso di accertamenti o richieste di chiarimento.

  • Nessun obbligo di minimo: attivi quando ne hai bisogno

    Non chiediamo impegni di volume. Ci attivi soltanto quando una delle aziende che segui ha una reale necessità formativa, senza costi fissi o abbonamenti obbligatori.

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Parliamo della situazione formativa delle tue aziende

Raccontaci il tuo portafoglio aziende, i settori ATECO prevalenti e le principali esigenze formative: ti proponiamo un piano operativo senza impegno.

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Riferimenti normativi

Art. 25 D.Lgs 81/08 — Obblighi del medico competente

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, anche attraverso la segnalazione ai lavoratori della necessità di una formazione adeguata (art. 25, co. 1, lett. a).

Art. 18, co. 1, lett. l, D.Lgs 81/08 — Obbligo del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37. La segnalazione del medico competente rafforza il raccordo tra sorveglianza sanitaria e piano formativo aziendale.

Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 78/CSR) — Aggiornamento 2025

L’accordo ha aggiornato durate, contenuti e modalità di erogazione della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. In particolare ha introdotto l’aggiornamento annuale per il preposto (almeno 2 ore) e ha ridefinito le condizioni per l’e-learning della formazione specifica. Tutti i corsi 123Formazione sono aggiornati a questo testo.

I contenuti di questa pagina sono di natura divulgativa e non costituiscono parere legale. Per una valutazione puntuale degli obblighi applicabili alla singola azienda si raccomanda di consultare il RSPP e il medico competente dell’azienda.

Risorse correlate

Domande frequenti — Medico competente e sorveglianza sanitaria

Quando scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 D.Lgs 81/08?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 41, co. 1, D.Lgs 81/08: quando la normativa specifica di settore la prevede (es. agenti chimici, biologici, cancerogeni, rumore, vibrazioni, lavoro notturno, videoterminali) e su richiesta del lavoratore qualora essa sia correlata ai rischi lavorativi. Il datore di lavoro nomina il medico competente (art. 18, co. 1, lett. a) prima di avviare l’attività soggetta a sorveglianza.

Quali sono i tipi di giudizio di idoneità che il medico competente può esprimere (art. 41, co. 6, D.Lgs 81/08)?

Ai sensi dell’art. 41, co. 6, D.Lgs 81/08, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: (a) idoneo; (b) idoneo con prescrizioni o limitazioni; (c) inidoneo temporaneo; (d) inidoneo permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. Avverso il giudizio di inidoneità o idoneità con limitazioni il lavoratore e il datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 41, co. 9).

Quante ore di aggiornamento deve svolgere ogni anno il medico competente?

L’art. 38, co. 3, D.Lgs 81/08 stabilisce che il medico competente è tenuto a partecipare al programma di educazione continua in medicina (ECM) per un totale di 150 crediti nel triennio, di cui almeno il 70% in discipline afferenti alla medicina del lavoro. Il medico competente che non soddisfa l’obbligo di aggiornamento ECM non può svolgere le funzioni di cui all’art. 25 e deve essere sostituito dal datore di lavoro.

Come avviene l’iscrizione al registro dei medici competenti?

Il medico competente deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Salute (art. 38, co. 4, D.Lgs 81/08). L’iscrizione presuppone il possesso di uno dei titoli abilitanti elencati all’art. 38, co. 1 (specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti). L’elenco è pubblicamente consultabile e la verifica dell’iscrizione è un controllo che il datore di lavoro deve effettuare prima della nomina.

In che modo il medico competente collabora con il RSPP nella valutazione dei rischi?

Ai sensi dell’art. 29, co. 1, D.Lgs 81/08, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il RSPP e con il medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Il medico competente fornisce indicazioni sui rischi per la salute, partecipa all’elaborazione e aggiornamento del DVR e, come previsto dall’art. 25, co. 1, lett. b, visita i luoghi di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.

Quali sono gli obblighi del medico competente in materia di cartella sanitaria e di rischio?

L’art. 25, co. 1, lett. c, D.Lgs 81/08 impone al medico competente di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, alla cessazione del rapporto di lavoro, consegnata al datore di lavoro o al lavoratore secondo le indicazioni del decreto. La conservazione è prevista per almeno dieci anni, estesa fino a quaranta anni per esposizioni a cancerogeni o mutageni.

Con quale periodicità vanno effettuate le visite per i lavoratori addetti a videoterminali?

Per i lavoratori che utilizzano videoterminali per almeno venti ore settimanali, dedotte le pause previste dall’art. 175 D.Lgs 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria con periodicità quinquennale (art. 176, co. 1). La periodicità è biennale per i lavoratori classificati a rischio elevato dal medico competente, compresi i portatori di handicap, i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni e i lavoratori con disturbi visivi. La visita comprende un esame oculistico e un esame muscoloscheletrico.

Le micro-imprese con meno di 15 dipendenti sono esonerate dagli obblighi di sorveglianza sanitaria?

No: il D.Lgs 81/08 non prevede esoneri dalla sorveglianza sanitaria in ragione delle dimensioni aziendali. L’obbligo dipende esclusivamente dalla presenza dei rischi specifici elencati all’art. 41, co. 1, e dalla normativa di settore applicabile, indipendentemente dal numero di dipendenti. Le micro-imprese che svolgono attività a rischio (es. lavori edili, uso di agenti chimici, lavoro notturno) sono quindi tenute a nominare un medico competente e ad attivare la sorveglianza sanitaria nei medesimi termini previsti per le imprese più grandi.

Le risposte hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale o medico-legale. Per una valutazione puntuale degli obblighi applicabili alla singola realtà aziendale si raccomanda di consultare il medico competente e il RSPP dell'azienda.