Cos’è il Piano di Sorveglianza Sanitaria
Il Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) è il documento con cui il medico competente definisce, per ogni azienda seguita, le attività di sorveglianza sanitaria da svolgere sui lavoratori esposti a rischi per la salute. L’obbligo di predisporlo deriva dall’art. 25, co. 1, lett. b, D.Lgs 81/08, che impone al MC di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
È necessario distinguere il PSS dalla sorveglianza sanitaria in senso stretto. La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/08) è l’insieme delle prestazioni sanitarie — visite mediche e accertamenti integrativi — erogate concretamente dal MC sui singoli lavoratori. Il Piano di Sorveglianza Sanitaria è il documento programmatico che descrive come quella sorveglianza viene organizzata: quali mansioni vi sono soggette, con quale frequenza, attraverso quali protocolli di accertamento.
Un PSS completo deve contenere almeno: l’elenco delle mansioni soggette a sorveglianza, il riferimento ai rischi specifici individuati nel DVR per ciascuna mansione, le tipologie di visite previste (preventive, periodiche, su richiesta), la periodicità degli accertamenti, gli esami strumentali o di laboratorio previsti per ciascun protocollo e le modalità di comunicazione dei giudizi di idoneità al datore di lavoro e ai lavoratori.
Riferimento normativo: art. 25, co. 1, lett. b, D.Lgs 81/08 — il MC «programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici»; art. 41 D.Lgs 81/08 — tipologie e modalità della sorveglianza sanitaria.
Periodicità delle visite mediche
L’art. 41, co. 2, D.Lgs 81/08 elenca le tipologie di visita che il medico competente può effettuare. Ciascuna ha presupposti e finalità distinte: il PSS deve indicare esplicitamente quali tipologie si applicano a ogni mansione soggetta a sorveglianza.
Visita preventiva
Effettuata prima che il lavoratore venga adibito alla mansione che comporta esposizione al rischio. Verifica l’idoneità prima dell’esposizione e costituisce il punto di partenza della sorveglianza per ogni nuovo lavoratore o per ogni cambio di mansione verso profili a rischio.
Visita periodica
Cadenza annuale come regola generale; può essere estesa a due o tre anni per i lavoratori esposti a rischi per i quali la norma specifica lo consente (es. VDT con cadenza triennale). La periodicità deve essere esplicitamente indicata nel protocollo sanitario e motivata in relazione al livello di rischio stimato nel DVR.
Visita su richiesta del lavoratore
Il lavoratore può richiedere una visita medica in qualsiasi momento se ritiene che le sue condizioni di salute possano essere correlate all’attività lavorativa (art. 41, co. 2, lett. c, D.Lgs 81/08). Il medico competente valuta la fondatezza della richiesta e decide se effettuarla.
Visita in occasione di cambio mansione
Obbligatoria ogni volta che il lavoratore passa a una mansione con un profilo di rischio diverso da quello precedente. Consente di emettere un nuovo giudizio di idoneità specifico per la nuova mansione, distinto da quello in essere.
Visita preassuntiva
Può essere effettuata, su richiesta del datore di lavoro, prima della stipula del contratto di assunzione. Non obbligatoria per legge, ma utile quando la mansione prevede esposizioni a rischi per i quali l’idoneità è un requisito essenziale fin dall’inizio del rapporto di lavoro.
Visita prima della ripresa dopo assenza > 60 giorni
Obbligatoria per i lavoratori che riprendono l’attività dopo un’assenza superiore a 60 giorni continuativi per malattia o infortunio (art. 41, co. 2, lett. e-ter, D.Lgs 81/08). Scopo: verificare l’idoneità alla mansione prima del rientro, con eventuale adattamento temporaneo del posto di lavoro.
Nota: l’art. 41, co. 3, D.Lgs 81/08 vieta di svolgere accertamenti biologici e indagini diagnostiche vietati dalla legge, nonché di effettuare test diretti o indiretti per HIV o test per l’abuso di alcol e droghe non previsti da norme specifiche. Gli accertamenti devono essere pertinenti ai rischi professionali individuati.
Protocolli sanitari per mansione e rischio
Il protocollo sanitario traduce il rischio individuato nel DVR in un insieme coerente di accertamenti. Di seguito alcuni esempi concreti per i profili di rischio più diffusi nelle aziende italiane.
Addetti a videoterminali (VDT) — oltre 20 ore/settimana
- •Visita medica generale
- •Visita oculistica con valutazione acuità visiva (periodicità triennale per lavoratori < 50 anni, quinquennale se idonei)
- •Anamnesi muscolo-scheletrica (rachide cervicale, arti superiori)
La spirometria non è indicata come accertamento routinario per gli addetti VDT. La periodicità oculistica può essere anticipata su indicazione del medico.
Esposti a rumore > 85 dB(A) (fascia di azione superiore)
- •Audiometria tonale liminare annuale in camera silente
- •Visita medica con anamnesi audiologica
- •Eventuale consulenza specialistica ORL in caso di ipoacusia progressiva
Per esposti tra 80 e 85 dB(A) (fascia di azione inferiore) la sorveglianza è effettuata su richiesta del lavoratore. L’audiogramma deve essere eseguito da personale qualificato con audiometro tarato.
Addetti a movimentazione manuale dei carichi (MMC)
- •Visita medica con anamnesi muscolo-scheletrica annuale
- •Valutazione del rachide lombare (clinica)
- •RX colonna lombare su indicazione clinica (non routinario)
La spirometria non è indicata per la MMC salvo coesistenza di altri rischi respiratori. L’accertamento radiologico è soggetto a valutazione individuale del MC e alla giustificazione ai sensi del D.Lgs 101/2020.
Operatori sanitari esposti a rischio biologico
- •Titoli anticorpali anti-HBs (HBV): verifica copertura vaccinale o stato immune
- •Anti-HCV: baseline e periodicità in base all’esposizione
- •Test per la tubercolosi (IGRA o Mantoux) annuale o alla cadenza indicata dal piano di controllo aziendale
- •Eventuale sierologia per altri agenti biologici in base al profilo mansionale (anti-Rubella, CMV per la gravidanza)
Il piano vaccinale deve essere aggiornato periodicamente. Il MC coordina la sorveglianza con il medico competente dell’INAIL per le malattie professionali di natura infettiva denunciabili.
Giudizi di idoneità del Medico Competente
Al termine di ogni visita il medico competente è tenuto a esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, co. 6, D.Lgs 81/08) e a comunicarlo per iscritto sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Il giudizio può assumere cinque forme distinte.
Idoneo
Il lavoratore può svolgere la mansione senza restrizioni.
Nessuna misura particolare richiesta al datore di lavoro oltre alla normale gestione del rapporto di lavoro.
Idoneo con limitazioni
Il lavoratore può svolgere la mansione ma con esclusione di determinate attività o esposizioni (es. no lavoro notturno, no sollevamento pesi oltre un certo limite).
Il datore di lavoro è tenuto ad adeguare l’organizzazione del lavoro alle indicazioni del MC. Le limitazioni devono essere rispettate e documentate.
Idoneo con prescrizioni
La mansione è svolta con l’adozione di misure specifiche indicate dal MC (es. utilizzo obbligatorio di DPI particolari, riduzione del carico di lavoro fisico).
Il datore di lavoro deve garantire l’applicazione delle prescrizioni. Il mancato rispetto può configurare responsabilità datoriale in caso di evento lesivo.
Temporaneamente inidoneo
L’idoneità è sospesa per un periodo determinato, al termine del quale il MC rivaluta il lavoratore.
Per il periodo di inidoneità il datore di lavoro non può adibire il lavoratore alla mansione a rischio. Deve valutare possibili mansioni alternative compatibili con le condizioni di salute.
Inidoneo parziale o totale alla mansione specifica
Il lavoratore non è in grado di svolgere quella specifica mansione, in modo permanente o per un periodo indeterminato.
Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori ai sensi dell’art. 42 D.Lgs 81/08, conservando il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.
Ricorso avverso il giudizio (art. 41, co. 9, D.Lgs 81/08): il lavoratore e il datore di lavoro possono fare ricorso avverso il giudizio di idoneità entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS). L’art. 42 D.Lgs 81/08 disciplina invece i compiti del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori giudicati inidonei, prevedendo l’obbligo di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le condizioni di salute.
Riunione periodica e relazione sanitaria
Riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08)
Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno una riunione periodica alla quale partecipano il datore di lavoro o suo delegato, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il medico competente porta alla riunione i dati aggregati e anonimi della relazione sanitaria e illustra eventuali problematiche sanitarie emerse nel corso dell’anno.
Relazione sanitaria anonima e aggregata (art. 25, co. 1, lett. i, D.Lgs 81/08)
Il medico competente redige una relazione annuale sull’andamento della sorveglianza sanitaria nell’azienda. La relazione è anonima e aggregata: riporta dati collettivi sullo stato di salute dei lavoratori, il numero di visite effettuate per tipologia e l’esito dei giudizi emessi, senza mai identificare i singoli lavoratori nei confronti di soggetti diversi dall’interessato. La relazione è inviata al datore di lavoro e al RSPP entro il primo trimestre dell’anno successivo.
Dal 2023 la trasmissione avviene per via telematica attraverso il sistema INAIL. Il modello di riferimento è il Mod. 3.A, disciplinato dal DM 09/07/2012.
Cartella sanitaria e di rischio (All. 3A D.Lgs 81/08)
Per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio, strutturata secondo il modello di cui all’Allegato 3A del D.Lgs 81/08. La cartella contiene: dati anagrafici, anamnesi lavorativa, risultati degli esami e delle visite, giudizi di idoneità emessi nel tempo. Deve essere conservata per almeno dieci anni dalla cessazione dell’esposizione, ovvero quarant’anni per agenti con effetti a lungo termine (es. agenti cancerogeni, amianto). Al termine del rapporto di lavoro il MC consegna al lavoratore la propria cartella sanitaria.
Come 123Formazione supporta il Medico Competente
Il Piano di Sorveglianza Sanitaria e il piano formativo aziendale sono documenti complementari: entrambi partono dai rischi individuati nel DVR e devono essere coerenti tra loro. 123Formazione eroga la formazione obbligatoria SSL dei lavoratori in collaborazione con il medico competente, consentendo di allineare gli attestati formativi con il protocollo sanitario in uso.
- ✓Formazione dei lavoratori coordinata con il MC
I percorsi formativi erogati (formazione generale e specifica per livello di rischio, D.M. 17/04/2025) sono calendarizzati tenendo conto del calendario delle visite periodiche e dei profili di rischio presenti nell’azienda.
- ✓Attestati nominativi verificabili
Ogni attestato riporta codice univoco di verifica, riferimento normativo, monte ore e firma del docente. Può essere allegato alla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.
- ✓Aggiornamento normativo costante
I contenuti formativi sono aggiornati all’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 78/CSR) e alle circolari ministeriali successive. Il MC può verificare in ogni momento la conformità normativa del percorso erogato.
- ✓Referente dedicato per ogni medico competente
Un contatto diretto per calendarizzazioni, preventivi e chiarimenti normativi. Risposta entro un giorno lavorativo.
Supporto per il Piano di Sorveglianza Sanitaria
Formazione SSL allineata al protocollo sanitario, attestati nominativi per la cartella sanitaria e aggiornamento normativo continuo. Parliamoci senza impegno.
I contenuti di questa pagina hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere medico-legale né consulenza tecnica. Per la redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, del protocollo sanitario e del DVR si raccomanda di avvalersi di un medico competente qualificato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 81/08 e di un professionista della sicurezza sul lavoro.