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Sicurezza per professione

Sicurezza per spazzacamini: corsi e rischi della mansione

Salire sui tetti, infilarsi nelle canne fumarie e respirare fuliggine: la mansione dello spazzacamino unisce caduta dall’alto, polveri, spazi confinati e rischio da monossido di carbonio.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Sicurezza per professione
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (897 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

La mansione dello spazzacamino: tetti, canne fumarie, fuliggine

Lo spazzacamino pulisce e controlla canne fumarie, camini, stufe e caldaie a biomassa, operando sia sui tetti sia all’interno dei condotti. È una professione antica ma con rischi attualissimi: la caduta dall’alto dai tetti, l’esposizione a polveri e fuliggine (anche cancerogene), il lavoro in spazi ristretti e poco ventilati come canne fumarie e cavedi, e il pericolo legato ai prodotti di combustione, in particolare il monossido di carbonio negli impianti non spenti o mal funzionanti.

Questa guida è tagliata sulla persona che fa lo spazzacamino, non sull’azienda: gli stessi rischi valgono per l’artigiano che lavora in proprio, per il tecnico di una ditta di manutenzione termica o per chi opera in squadra. Per il D.Lgs. 81/08 lo spazzacamino è un lavoratore da formare, inserire nella valutazione dei rischi e dotare di DPI in funzione delle lavorazioni: protezione delle vie respiratorie, sistemi anticaduta, indumenti e attrezzature adeguate.

Formazione del lavoratore e formazione di base

L’attività di pulizia di camini e canne fumarie è classificabile a rischio medio-alto. La formazione del lavoratore si compone delle 4 ore di formazione generale più la formazione specifica sui rischi della mansione (8 o 12 ore secondo la classe attribuita), con aggiornamento di norma ogni cinque anni e completamento prima dell’adibizione al lavoro.

La formazione specifica deve affrontare i rischi reali della mansione e non fermarsi alla teoria: il lavoro in quota sui tetti, la protezione dalle polveri e dalla fuliggine, gli ambienti confinati e il rischio da monossido di carbonio. Per uno spazzacamino la formazione lavoratori è la base, ma sono le abilitazioni specifiche su quota e spazi confinati a fare la differenza sulla sicurezza degli interventi.

Lavoro in quota sui tetti e DPI anticaduta

L’accesso alla sommità dei camini avviene dai tetti, spesso spioventi, scivolosi e privi di protezioni stabili: il rischio di caduta dall’alto è uno dei più gravi della mansione. La normativa considera lavoro in quota ogni attività esposta a una caduta da oltre due metri, e l’intervento sul comignolo vi rientra quasi sempre. La formazione e l’addestramento sul lavoro in quota insegnano a valutare la copertura, a scegliere il sistema di accesso e a operare in sicurezza riducendo il tempo di esposizione.

Dove non si possono usare protezioni collettive, lo spazzacamino deve indossare DPI anticaduta di terza categoria: imbracatura, cordini con assorbitore di energia e ancoraggi idonei, con la verifica del tirante d’aria e l’ispezione dell’attrezzatura prima di ogni uso. Questi dispositivi richiedono addestramento specifico. Vanno gestiti anche i fattori ambientali — vento, ghiaccio, superfici fragili — e, dove l’accesso al tetto lo richiede, l’eventuale uso di piattaforme aeree con relativa abilitazione PLE.

Polveri, fuliggine e protezione delle vie respiratorie

La fuliggine prodotta dalla combustione contiene particolato fine e sostanze potenzialmente cancerogene (idrocarburi policiclici aromatici): l’esposizione cronica per inalazione e contatto cutaneo è un rischio storicamente associato proprio a questa professione. La formazione sul rischio chimico e da polveri insegna a usare le protezioni respiratorie adeguate (facciali filtranti o maschere con filtri per le polveri), a contenere la dispersione della fuliggine con sistemi di aspirazione e a gestire la raccolta e lo smaltimento dei residui.

Anche l’igiene personale è una misura di prevenzione: tute da lavoro, guanti, cambio e pulizia degli indumenti contaminati, lavaggio accurato al termine dell’intervento. Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione e, dove indicata, prevedere la sorveglianza sanitaria con il medico competente. La protezione delle vie respiratorie non è un dettaglio, ma il cuore della tutela della salute a lungo termine dello spazzacamino.

Spazi confinati e monossido di carbonio

Canne fumarie, cavedi e condotti sono ambienti ristretti, con accesso difficoltoso e scarsa ventilazione: possono configurarsi come spazi confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011. Il pericolo è duplice: la carenza di ossigeno e l’accumulo di gas pericolosi. Tra questi spicca il monossido di carbonio (CO), gas inodore e mortale che può ristagnare negli impianti non completamente spenti o con tiraggio difettoso.

In questi contesti servono qualificazione, procedure di lavoro dedicate, monitoraggio dell’atmosfera con rilevatori, sorveglianza dall’esterno e mezzi di soccorso adeguati. La regola è verificare sempre che l’impianto sia spento e ventilato prima di intervenire e non entrare mai in un condotto senza aver valutato l’atmosfera. La formazione sugli spazi confinati e l’addestramento alle procedure di emergenza sono qui letteralmente salvavita.

Organizzare la formazione con 123Formazione

Per chi fa lo spazzacamino il piano formativo mette insieme formazione lavoratori, lavoro in quota con DPI anticaduta di terza categoria ed eventuale abilitazione PLE, formazione sugli spazi confinati e protezione dalle polveri e dalla fuliggine, oltre ai ruoli di addetto antincendio e primo soccorso. La sorveglianza sanitaria completa la tutela della salute.

Con 123Formazione puoi attivare i corsi per spazzacamini in aula, in videoconferenza o in e-learning per le parti teoriche, con addestramento pratico erogato come previsto dalla norma e attestati validi in tutta Italia. Possiamo aiutarti a costruire il percorso sulle lavorazioni realmente svolte, dando priorità alle abilitazioni su quota e spazi confinati che proteggono dai rischi più gravi della mansione.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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