- Categoria
- Sicurezza per professione
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (885 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
La mansione dell’ascensorista: pochi metri, molti rischi
Chi installa e mantiene ascensori e montacarichi lavora in uno degli ambienti più insidiosi dell’impiantistica: il vano corsa. In pochi metri quadrati convivono il rischio di caduta dall’alto, parti meccaniche in movimento (funi, pulegge, contrappesi, porte), quadri e linee in tensione, spazi ristretti e poco ventilati come la fossa sotto la cabina, e il pericolo di schiacciamento tra cabina e strutture fisse. È una mansione che richiede non solo competenza tecnica, ma una cultura della sicurezza molto strutturata.
Questa guida è tagliata sulla persona che fa l’ascensorista, non sull’azienda: gli stessi rischi valgono per il manutentore di una grande società di impianti, per il tecnico di una ditta artigiana o per chi opera in subappalto. Per il D.Lgs. 81/08 l’ascensorista è un lavoratore da formare, inserire nella valutazione dei rischi e dotare di DPI in funzione delle lavorazioni realmente svolte, dall’installazione in cantiere alla manutenzione su impianto esistente.
Formazione del lavoratore: rischio alto
La manutenzione e l’installazione di ascensori rientrano in attività a rischio elevato. Secondo l’Accordo Stato-Regioni la formazione del lavoratore si compone delle 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più 12 ore di formazione specifica sui rischi della mansione, per un totale di 16 ore, con aggiornamento di norma ogni cinque anni.
La formazione va completata prima dell’adibizione effettiva al lavoro: mandare un tecnico ancora non formato a operare in un vano corsa, anche solo “per affiancamento”, è una formazione mancante a tutti gli effetti, con responsabilità in capo al datore di lavoro. Per l’ascensorista, però, la formazione lavoratori è solo la base: la natura del vano corsa impone abilitazioni specifiche su quota, elettrico e spazi confinati.
Lavoro in quota nel vano corsa e dispositivi anticaduta
Una parte importante del lavoro avviene sul tetto della cabina o accanto al vano aperto, con rischio di caduta dall’alto anche da quote elevate negli edifici a più piani. La formazione e l’addestramento sul lavoro in quota servono a insegnare l’uso dei sistemi di protezione individuale dalle cadute — imbracatura, cordini, assorbitori di energia e punti di ancoraggio — e le procedure di accesso e di stazionamento in sicurezza sul tetto cabina.
I DPI anticaduta sono dispositivi di terza categoria: il loro uso non si “impara da soli”, ma richiede addestramento specifico, verifica periodica dell’attrezzatura e procedure chiare su come e dove ancorarsi nel vano. Va inoltre gestito il pericolo di schiacciamento tra cabina e architrave: prima di salire sul tetto cabina si attivano i comandi di manutenzione e i dispositivi che impediscono movimenti accidentali dell’impianto.
Rischio elettrico: lavori sotto e fuori tensione
L’ascensorista interviene costantemente su quadri, motori, schede e linee elettriche. Il rischio elettrico — folgorazione, ustioni da arco elettrico, innesco — è quindi centrale nella mansione. Quando le lavorazioni rientrano tra i lavori elettrici, il tecnico deve essere qualificato come persona esperta (PES) o avvertita (PAV) ai sensi della norma CEI 11-27, ed eventualmente idoneo ai lavori sotto tensione (PEI), in funzione delle attività affidate.
La regola d’oro resta lavorare fuori tensione quando possibile: sezionare, verificare l’assenza di tensione e mettere in sicurezza l’impianto prima di intervenire. La formazione su PES, PAV e PEI insegna le procedure di messa fuori tensione, l’uso degli strumenti e dei DPI dielettrici e la gestione dei lavori in prossimità di parti attive, situazioni frequentissime nel vano corsa.
Spazi confinati e schiacciamento: la fossa e il locale macchine
La fossa sotto la cabina, alcuni locali macchine e i vani ciechi possono configurarsi come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del DPR 177/2011: spazi con accesso difficoltoso, scarsa ventilazione e possibile carenza di ossigeno o accumulo di sostanze pericolose. In questi casi sono richieste qualificazione dell’impresa, procedure di lavoro dedicate, sorveglianza dall’esterno e mezzi di soccorso adeguati.
A questo si aggiunge il rischio di schiacciamento, il più temuto della categoria: il tecnico in fossa o sul tetto cabina deve essere protetto da movimenti accidentali della cabina e del contrappeso. Le procedure prevedono il blocco dell’impianto, l’uso dei comandi di emergenza e di manutenzione, e il coordinamento con eventuali colleghi presenti ai piani. La formazione specifica sugli spazi confinati e sull’addestramento alle procedure è qui letteralmente salvavita.
Organizzare la formazione con 123Formazione
Per chi fa l’ascensorista il piano formativo è strutturato: formazione lavoratori a rischio alto, lavori in quota con DPI anticaduta di terza categoria, abilitazione al rischio elettrico (PES, PAV, eventuale PEI) e, dove la fossa o il locale macchine lo richiedono, formazione sugli spazi confinati. A questo si affiancano spesso i ruoli di addetto antincendio e primo soccorso in squadra.
Con 123Formazione puoi attivare i corsi per ascensoristi in aula, in videoconferenza o in e-learning per le parti teoriche, con la parte pratica e di addestramento erogata come richiesto dalla norma e attestati validi in tutta Italia. Possiamo aiutarti a comporre il percorso sulle lavorazioni realmente svolte, senza moduli superflui e senza scoperture sulle abilitazioni a rischio elevato.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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