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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Come leggere le schede di sicurezza (SDS): guida pratica per il datore di lavoro

Struttura delle SDS conformi al REACH, focus sulle sezioni critiche per la sicurezza sul lavoro (sezioni 2, 8, 9, 11 e 15) e obblighi di formazione per i lavoratori che utilizzano sostanze chimiche.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 8 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
8 min (1505 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Regolamento (CE) 1907/2006 — REACH, Allegato II (SDS) · Regolamento (UE) 2020/878 — Modifica Allegato II REACH (nuova SDS) · D.Lgs 81/08 Titolo IX — Agenti chimici pericolosi

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

La scheda dati di sicurezza (SDS): cos'è e a cosa serve

La scheda dati di sicurezza (SDS, dall'inglese Safety Data Sheet) è il documento standard attraverso cui il fornitore di una sostanza o miscela chimica pericolosa comunica le informazioni sui pericoli e sulle misure di gestione del rischio ai clienti professionali lungo la catena di approvvigionamento. È obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006 per le sostanze e le miscele classificate come pericolose ai sensi del CLP, per le sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), vPvB e SVHC, e deve essere fornita gratuitamente al destinatario professionale in formato elettronico o cartaceo.

Il datore di lavoro deve raccogliere le SDS di tutte le sostanze e miscele pericolose presenti in azienda, conservarle in modo accessibile ai lavoratori e agli organi di vigilanza, e utilizzarle come fonte primaria per la valutazione del rischio chimico nel DVR. L'art. 227 del D.Lgs. 81/08 impone esplicitamente che le informazioni contenute nelle SDS siano prese in considerazione nella valutazione del rischio e che vengano trasmesse ai lavoratori interessati attraverso un'adeguata attività di formazione e informazione.

Un errore frequente nella pratica aziendale è raccogliere le SDS in formato cartaceo o in archivi digitali non facilmente consultabili e non aggiornarle quando il fornitore le rinnova. Le SDS obsolete non riflettono l'evoluzione della classificazione CLP e possono contenere informazioni sulle misure di protezione non più adeguate. È buona prassi nominare un responsabile interno per la gestione delle SDS, che verifichi periodicamente con i fornitori la disponibilità di versioni aggiornate.

La struttura delle SDS: panoramica delle 16 sezioni

La struttura standardizzata delle SDS è definita dall'Allegato II del Regolamento REACH, aggiornato dal Regolamento (UE) 2020/878 (applicabile dall'1 gennaio 2021 per le nuove SDS e dall'1 gennaio 2023 per le SDS già in circolazione). Le sedici sezioni obbligatorie sono: 1) Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa; 2) Identificazione dei pericoli; 3) Composizione/informazioni sugli ingredienti; 4) Misure di primo soccorso; 5) Misure antincendio; 6) Misure in caso di rilascio accidentale; 7) Manipolazione e immagazzinamento; 8) Controllo dell'esposizione/protezione individuale; 9) Proprietà fisiche e chimiche; 10) Stabilità e reattività; 11) Informazioni tossicologiche; 12) Informazioni ecologiche; 13) Considerazioni sullo smaltimento; 14) Informazioni sul trasporto; 15) Informazioni sulla regolamentazione; 16) Altre informazioni.

Non tutte le sezioni hanno la stessa rilevanza per la sicurezza dei lavoratori: alcune sono più orientate alla catena di approvvigionamento, agli adempimenti ambientali o al trasporto. Dal punto di vista della tutela della salute dei lavoratori, le sezioni più critiche sono la 2, la 8, la 9, la 11 e la 15, ciascuna delle quali fornisce informazioni indispensabili per la valutazione del rischio chimico e per la selezione delle misure di protezione adeguate.

La lunghezza e la complessità delle SDS variano notevolmente in funzione della sostanza: una SDS per un detergente di uso comune in ufficio può essere di poche pagine, mentre la SDS estesa (eSDS) di una sostanza registrata REACH con scenari di esposizione può superare le cento pagine. Il responsabile della sicurezza deve saper individuare rapidamente le informazioni rilevanti per la propria realtà aziendale, distinguendo tra le informazioni generali valide per tutti gli usi e le indicazioni specifiche per lo scenario di esposizione applicabile alla propria attività.

Le sezioni critiche per la sicurezza dei lavoratori: 2, 8, 9, 11 e 15

La sezione 2 ("Identificazione dei pericoli") è la prima e più immediata fonte di informazione sui rischi della sostanza. Contiene la classificazione CLP della sostanza o miscela (categorie di pericolo, indicazioni di pericolo H, pittogrammi GHS, avvertenza), gli elementi dell'etichetta (pittogrammi, avvertenza, frasi H e P) e una descrizione degli effetti nocivi più rilevanti. Leggere correttamente la sezione 2 significa essere in grado di determinare immediatamente quali pericoli presenta la sostanza, quali vie di esposizione sono rilevanti (inalazione, contatto cutaneo, ingestione) e quali sono i principali effetti sulla salute.

La sezione 8 ("Controllo dell'esposizione/protezione individuale") è quella più direttamente operativa per il responsabile della sicurezza e per i lavoratori. Contiene i valori limite di esposizione professionale (VLEP) per la sostanza, distinti per Paese membro (il dato italiano è riportato come riferimento al D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII), i parametri biologici di monitoraggio dove disponibili, le misure di ingegneria consigliate (aspirazione localizzata, ventilazione generale) e le specifiche dei DPI adeguati per la protezione respiratoria, cutanea e degli occhi. La corretta lettura della sezione 8 è indispensabile per la selezione e la prescrizione dei DPI e per la definizione dei parametri di monitoraggio ambientale.

La sezione 9 ("Proprietà fisiche e chimiche") fornisce informazioni essenziali per la valutazione del rischio di incendio ed esplosione (punto di infiammabilità, limiti di infiammabilità, temperatura di autoaccensione), del rischio di esposizione inalatoria (tensione di vapore, che determina la concentrazione dell'agente nell'aria a temperatura ambiente) e del rischio di contaminazione cutanea (solubilità, viscosità, pH). Queste proprietà fisico-chimiche influenzano la scelta delle misure di prevenzione e la tipologia di DPI più adeguata.

La sezione 11 ("Informazioni tossicologiche") descrive gli effetti sulla salute documentati per la sostanza, suddivisi per via di esposizione e per organo bersaglio. Comprende i dati di tossicità acuta (DL50, CL50), le informazioni sulla corrosione/irritazione cutanea, le proprietà sensibilizzanti, la mutagenicità, la cancerogenicità e la tossicità per la riproduzione. Per il responsabile della sicurezza, questa sezione è fondamentale per valutare la gravità del danno atteso in caso di esposizione e per calibrare le misure preventive in modo proporzionale. La sezione 15 ("Informazioni sulla regolamentazione") elenca le normative specificamente applicabili alla sostanza (autorizzazioni REACH, restrizioni, norme nazionali particolari), inclusa l'eventuale iscrizione nella lista SVHC o nell'Allegato XIV del REACH.

Obbligo di formazione dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche

Il D.Lgs. 81/08 (art. 227, comma 1, lettera h) impone al datore di lavoro di assicurare che i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi siano informati e formati in merito ai rischi per la salute e la sicurezza, alle misure di prevenzione e protezione adottate, ai valori limite di esposizione professionale, all'uso corretto dei DPI e alle procedure di emergenza. Questa formazione deve essere specifica per le sostanze presenti nell'azienda e non può limitarsi alla sola formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni.

La formazione all'uso delle SDS è una componente fondamentale del percorso formativo per i lavoratori addetti alla manipolazione di sostanze chimiche. I lavoratori devono essere in grado di leggere e interpretare correttamente le sezioni della SDS più rilevanti per il loro lavoro — in particolare le sezioni 2, 7 e 8 — e di tradurre queste informazioni in comportamenti preventivi corretti durante le operazioni ordinarie e in situazioni di emergenza. La formazione deve includere anche la comprensione dei pittogrammi CLP e delle frasi H e P presenti sulle etichette.

Il registro della formazione effettuata in materia di rischio chimico deve essere conservato nella documentazione aziendale e reso disponibile in caso di ispezione. La periodicità degli aggiornamenti deve tenere conto dell'introduzione di nuove sostanze, delle modifiche ai processi lavorativi e dell'aggiornamento delle SDS da parte dei fornitori. È buona prassi effettuare un aggiornamento specifico ogni volta che viene introdotta in azienda una nuova sostanza classificata come pericolosa, prima che i lavoratori interessati vengano esposti.

Gestione pratica delle SDS in azienda: raccolta, archiviazione e accesso

La raccolta e l'archiviazione sistematica delle SDS è un adempimento organizzativo che richiede un processo strutturato. Al momento dell'acquisto di una nuova sostanza o miscela pericolosa, la SDS deve essere richiesta al fornitore e verificata quanto a completezza e data di aggiornamento. L'archivio delle SDS — cartaceo o digitale — deve essere organizzato in modo che i lavoratori possano consultarlo rapidamente in caso di necessità, ad esempio in caso di incidente o di dubbio sull'identità di una sostanza.

Il luogo di conservazione dell'archivio SDS deve essere noto a tutti i lavoratori interessati e accessibile anche in assenza del responsabile della sicurezza. In molte aziende le SDS vengono conservate in forma digitale su una rete interna accessibile da tutte le postazioni di lavoro, oppure in forma cartacea in appositi raccoglitori situati nei reparti di utilizzo. In entrambi i casi, l'archivio deve essere tenuto aggiornato e le SDS obsolete devono essere sostituite o chiaramente contrassegnate come superate.

La verifica periodica dell'aggiornamento delle SDS è un'attività spesso trascurata ma normativamente obbligatoria. Si raccomanda di effettuare una verifica sistematica con i fornitori almeno una volta l'anno, richiedendo conferma che le SDS in possesso dell'azienda siano ancora valide o segnalazione di eventuali aggiornamenti. Questa verifica deve essere documentata come parte delle attività di gestione del rischio chimico e può essere condotta dall'RSPP in collaborazione con l'ufficio acquisti, che è il primo punto di contatto con i fornitori di sostanze chimiche.

Riferimenti normativi

Fonti

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