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- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
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- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – art. 2, 19, 37 · INAIL – Ruolo del preposto
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Durata e costo orientativo: cosa prevede la normativa
Il corso per preposto ha una durata stabilita dagli Accordi Stato-Regioni: 8 ore per la formazione iniziale, articolate in contenuti tecnici, giuridici e relazionali specifici per chi svolge funzioni di sorveglianza sui lavoratori ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008. A queste si aggiungono le 6 ore di aggiornamento biennale introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 2025, che ha reso più frequente il ciclo di rinnovo rispetto al precedente regime quinquennale.
Sul mercato i range orientativi per la formazione individuale si collocano tipicamente tra gli 80 e i 200 euro per partecipante, ma il prezzo definitivo dipende da numerose variabili: modalità di erogazione, numero di persone da formare contemporaneamente, eventuali personalizzazioni dei contenuti e servizi inclusi (attestato, materiale didattico, gestione delle scadenze). Questi valori sono indicazioni di mercato, non prezzi garantiti: chiedi sempre un preventivo personalizzato.
Non esiste un "listino unico" per il corso preposto: diffida di chi propone cifre definitiva senza prima conoscere il numero di partecipanti, la modalità preferita e le caratteristiche dell’azienda. Un preventivo trasparente specifica ore, modalità, attestato incluso e, se previsto, il calendario degli aggiornamenti biennali.
Il nuovo accordo biennale 2025 e cosa cambia
L’aggiornamento dell’accordo sulla formazione dei preposti, recepito nel 2025, ha introdotto la cadenza biennale per il rinnovo della formazione, in sostituzione del precedente aggiornamento quinquennale. Le 6 ore biennali devono essere erogate entro i termini previsti per mantenere la validità della qualifica: un preposto con aggiornamento scaduto si trova di fatto nella stessa condizione di chi non ha mai ricevuto la formazione specifica.
La modifica risponde all’esigenza di rendere più frequente il confronto dei preposti con le evoluzioni normative e organizzative in materia di sicurezza, riconoscendo che figure con responsabilità di sorveglianza diretta devono aggiornare costantemente le proprie competenze. Per le aziende questo significa pianificare con anticipo le finestre formative biennali, inserendole nel calendario aziendale ben prima della scadenza.
Sul piano del costo, la cadenza biennale rende ancora più rilevante scegliere un ente con cui costruire un rapporto continuativo: la gestione dello scadenzario e la pianificazione coordinata degli aggiornamenti per più preposti riducono i costi organizzativi nel tempo rispetto alla gestione caso per caso.
Modalità di erogazione: aula, videoconferenza, e-learning
La normativa ammette diverse modalità per il corso preposto. La formazione in aula consente l’interazione diretta e le simulazioni pratiche, ma richiede la presenza fisica e vincola i partecipanti a date fisse. La videoconferenza sincrona replica l’interattività dell’aula permettendo la partecipazione da remoto, ed è riconosciuta valida per i contenuti teorici quando rispetta i requisiti tecnici previsti dagli Accordi Stato-Regioni.
L’e-learning asincrono, dove ammesso, offre la massima flessibilità di orario e tende a ridurre i costi organizzativi, ma non può sostituire le parti che richiedono verifica interattiva o esercitazioni pratiche. Prima di scegliere la modalità, è opportuno verificare che l’ente dichiari esplicitamente la conformità del percorso agli accordi vigenti: un corso interamente asincrono privo di verifica finale strutturata potrebbe non reggere a un controllo.
Per le aziende che devono formare più preposti contemporaneamente, la formazione in azienda (in aula o in videoconferenza) con sessioni dedicate può ottimizzare i costi logistici e consentire di adattare alcuni esempi ai rischi specifici del contesto produttivo, aumentando l’efficacia oltre il puro rispetto dell’obbligo.
Chi può fare il preposto e come richiedere un preventivo
Il preposto è chi, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive del datore di lavoro (art. 2, co. 1 lett. e, D.Lgs. 81/2008). Non è necessariamente un responsabile di reparto: può essere un caposquadra, un capocantiere, un coordinatore di turno o qualsiasi figura che di fatto eserciti funzioni di sorveglianza diretta sui colleghi. L’identificazione del preposto dipende dalla struttura organizzativa, non da una qualifica formale.
Prima di richiedere un preventivo, è utile avere chiaro il numero di preposti da formare, se alcuni hanno già una formazione pregressa da valorizzare o aggiornare, e quali modalità siano più compatibili con i turni produttivi. Un ente serio ti aiuterà a rispondere a queste domande prima ancora di presentare il preventivo, evitando percorsi sovradimensionati o, al contrario, insufficienti rispetto agli obblighi.
Verifica sempre che l’ente sia tra i soggetti formatori riconosciuti dagli Accordi Stato-Regioni e che l’attestato riporti tutti i dati obbligatori: dati del partecipante, denominazione e durata del corso, normativa di riferimento, data e firma del responsabile didattico. Un attestato incompleto o rilasciato da un soggetto non titolato è privo di valore in caso di controllo.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – art. 2, 19, 37 (normattiva.it)
- INAIL – Ruolo del preposto (inail.it)
Fonti
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