- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
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- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 294 e Allegato XLIX · EUR-Lex – Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori) · EUR-Lex – Direttiva 2014/34/UE (ATEX apparecchi) · INAIL – Linee guida atmosfere esplosive
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il quadro normativo: Direttive ATEX e D.Lgs. 81/08
Le atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro sono disciplinate da due Direttive europee con oggetti distinti ma complementari. La Direttiva 1999/92/CE, recepita in Italia nel Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (artt. 287-297), riguarda i requisiti minimi per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. La Direttiva 2014/34/UE, invece, armonizza la legislazione degli Stati membri relativa agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, definendo i requisiti essenziali di sicurezza che tali prodotti devono soddisfare prima dell'immissione sul mercato europeo.
La distinzione tra le due Direttive è fondamentale: la prima tutela il lavoratore nell'ambiente di lavoro e impone obblighi al datore di lavoro; la seconda regolamenta i prodotti (apparecchi, sistemi di protezione, componenti) e impone obblighi al fabbricante. Il datore di lavoro che opera in un'area ATEX deve rispettare entrambi i livelli: da un lato classificando correttamente le zone e adottando le misure organizzative e procedurali prescritte, dall'altro garantendo che gli apparecchi installati siano conformi alla Direttiva 2014/34/UE e recino la marcatura CE e la marcatura specifica ATEX (simbolo hexagono con Ex).
In Italia, il riferimento normativo principale per il datore di lavoro è l'art. 294 del D.Lgs. 81/08, che impone di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire la formazione di atmosfere esplosive, evitare l'accensione di tali atmosfere, attenuare gli effetti di un'eventuale esplosione e redigere il Documento di Protezione Contro le Esplosioni (DPCE). L'Allegato XLIX dello stesso decreto fornisce ulteriori indicazioni sui criteri di classificazione delle zone e sui contenuti del DPCE.
Le norme tecniche di riferimento per la classificazione delle zone sono la serie CEI EN 60079 (per gas, vapori e nebbie infiammabili) e la CEI EN 61241 — oggi confluita nella serie IEC 60079 — per le polveri combustibili. Queste norme, elaborate a livello europeo e internazionale, forniscono metodologie dettagliate per determinare l'estensione e la configurazione di ogni zona, integrando e specificando i criteri generali contenuti nel D.Lgs. 81/08.
Zone gas: 0, 1 e 2
La classificazione delle zone per gas, vapori infiammabili e nebbie è articolata in tre livelli che esprimono la probabilità e la durata della presenza di un'atmosfera esplosiva. Il criterio di base è la frequenza con cui una miscela infiammabile con l'aria si forma nell'ambiente considerato, tenendo conto delle condizioni normali di funzionamento dell'impianto, delle manutenzioni ordinarie e degli eventi prevedibili.
La Zona 0 è definita come il luogo in cui è presente in permanenza, per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva per gas o vapori. Sono esempi tipici l'interno di serbatoi fissi contenenti liquidi infiammabili, l'interno di vasche di trattamento superficiale con solventi volatili, l'interno di tubazioni che convogliano idrocarburi in fase liquida o mista. In zona 0 sono ammessi esclusivamente apparecchi di categoria 1G (la più elevata), progettati e costruiti per garantire il funzionamento sicuro anche in presenza di doppie anomalie indipendenti.
La Zona 1 è il luogo in cui è probabile che si formi occasionalmente, in condizioni normali di funzionamento, un'atmosfera esplosiva per gas o vapori. Rientrano in questa categoria le aree prossime ai punti di travaso, le zone adiacenti alle aperture di serbatoi, le aree in cui i dispositivi di sicurezza possono rilasciare carburante durante normali cicli operativi. In zona 1 sono utilizzabili apparecchi di categoria 1G o 2G; la scelta tra le due dipende dalla valutazione del rischio specifica del sito.
La Zona 2 è quella in cui non è probabile che si formi, in condizioni normali di funzionamento, un'atmosfera esplosiva per gas o vapori oppure, se si forma, persiste solo per breve tempo. Tipicamente si tratta delle aree di buffer attorno alle zone 1, dei locali che potrebbero essere contaminati da rilasci accidentali ma che non rientrano nella zona 1, e delle zone dove le fughe di gas sarebbero sporadiche e di breve durata. In zona 2 sono ammessi apparecchi di categoria 1G, 2G o 3G.
Zone polveri: 20, 21 e 22
Le polveri combustibili — farine, zuccheri, legno, metalli come alluminio e magnesio, plastiche, carbone — possono formare atmosfere esplosive quando disperse nell'aria in concentrazioni comprese tra il limite inferiore (LEL) e quello superiore (UEL) di esplosività. La classificazione delle zone per polveri segue una logica analoga a quella delle zone gas, ma le condizioni fisiche che governano la formazione delle nubi di polvere differiscono significativamente da quelle dei vapori.
La Zona 20 è il luogo in cui è presente in permanenza, per lunghi periodi o frequentemente una nube di polvere combustibile in aria, sotto forma di nube. L'interno di silos, cicloni, filtri e mescolatori rientra normalmente in zona 20. È la zona a rischio più elevato per le polveri e richiede l'utilizzo di apparecchi di categoria 1D, analoga alla categoria 1G per i gas.
La Zona 21 è il luogo in cui è probabile che si formi occasionalmente, in condizioni normali di funzionamento, una nube di polvere combustibile in aria. Sono esempi le aree circostanti i punti di carico e scarico di polveri, le zone prossime alle aperture di serbatoi di stoccaggio, i locali di macinazione e setacciatura. In zona 21 sono impiegabili apparecchi di categoria 1D o 2D.
La Zona 22 è il luogo in cui non è probabile che si formi, in condizioni normali di funzionamento, una nube di polvere combustibile in aria, oppure se si forma persiste solo per breve tempo. Include anche le zone dove strati o depositi di polvere possono essere presenti e potrebbero eventualmente formare atmosfere esplosive. In zona 22 sono ammessi apparecchi di categoria 1D, 2D o 3D. È importante ricordare che strati di polvere depositati possono incendiarsi per contatto con superfici calde, anche se la nube non è presente: questo aspetto rende la zona 22 meno "sicura" di quanto la denominazione potrebbe suggerire e richiede comunque un controllo rigoroso della pulizia dell'impianto.
Categorie degli apparecchi ATEX e marcatura
La Direttiva 2014/34/UE suddivide gli apparecchi destinati ad ambienti ATEX in due gruppi (I per le miniere soggette a grisù, II per gli altri ambienti) e, all'interno del Gruppo II, in tre categorie per ciascuna tipologia di atmosfera (gas o polveri). Le categorie esprimono il livello di protezione garantito dall'apparecchio e la sua idoneità all'installazione nelle diverse zone.
Gli apparecchi di categoria 1 (1G per gas, 1D per polveri) offrono un livello di protezione molto elevato, idoneo anche in presenza di due anomalie simultanee e indipendenti. Sono gli unici ammessi nelle zone 0 e 20 rispettivamente. Il loro costo è generalmente superiore e richiedono procedure di manutenzione più stringenti.
Gli apparecchi di categoria 2 (2G per gas, 2D per polveri) garantiscono un elevato livello di protezione e sono progettati per funzionare in sicurezza anche in presenza di una sola anomalia prevedibile. Sono adeguati alle zone 1 e 21, oltre che alle zone 0 e 20 quando usati in combinazione con misure aggiuntive.
Gli apparecchi di categoria 3 (3G per gas, 3D per polveri) assicurano un livello normale di protezione e sono idonei all'impiego nelle zone 2 e 22, dove le condizioni di normale funzionamento garantiscono l'assenza di atmosfere esplosive. La marcatura CE seguita dal numero notificato dell'organismo di certificazione, il simbolo hexagono con Ex e la sigla della categoria (ad esempio II 2G Ex d IIB T4 Gb) consentono di identificare immediatamente il livello di protezione offerto dall'apparecchio.
Il ruolo dell'ATEX coordinator
Nei siti con più zone ATEX e più aziende che vi operano, il D.Lgs. 81/08 art. 294 comma 4 prevede che il datore di lavoro che ha la responsabilità del luogo di lavoro coordini le misure di protezione contro le esplosioni in caso di attività che si svolgono in luoghi in cui siano presenti più datori di lavoro. Questa figura — comunemente denominata ATEX coordinator, anche se il decreto non usa espressamente questa denominazione — è responsabile del coordinamento tra i diversi soggetti che operano nelle zone a rischio.
L'ATEX coordinator garantisce che le procedure di lavoro concordate siano rispettate da tutti i soggetti presenti, che i permessi di lavoro (come il permesso di lavoro a caldo) siano emessi e controllati, che i lavoratori di imprese esterne ricevano informazioni adeguate sulle zone in cui operano, e che le misure di prevenzione definite nel DPCE siano effettivamente attuate. In molte realtà industriali il ruolo è ricoperto dall'RSPP o da un consulente esterno specializzato in sicurezza degli impianti.
La norma tecnica CEI EN 60079-17 disciplina la verifica e la manutenzione degli impianti elettrici in atmosfera esplosiva, stabilendo le competenze richieste al personale che effettua le ispezioni. La formazione dell'ATEX coordinator e del personale di manutenzione che opera nelle zone classificate deve includere la conoscenza della classificazione delle zone, delle caratteristiche degli apparecchi ATEX, delle procedure operative sicure e delle norme tecniche di riferimento. La verifica periodica degli impianti e la documentazione delle ispezioni sono attività che ricadono nell'ambito operativo del coordinatore ATEX.
Nelle aziende che affidano attività in appalto in zone ATEX, l'ATEX coordinator deve interloquire con i coordinatori per la sicurezza delle imprese appaltatrici e garantire che le misure di prevenzione del DPCE siano recepite nei documenti operativi di ciascuna impresa esterna. Il permesso di lavoro a caldo è lo strumento chiave per autorizzare operazioni — come saldatura, molatura, taglio con fiamma — che generano sorgenti di accensione in prossimità di zone classificate.
Domande frequenti sulla classificazione delle zone ATEX
Chi è responsabile della classificazione delle zone ATEX? La responsabilità della classificazione compete al datore di lavoro, che deve avvalersi di persone competenti (tipicamente un RSPP con esperienza ATEX o un consulente specializzato) per effettuare la valutazione. Il risultato della classificazione deve essere riportato nel DPCE, con la planimetria delle zone che indica la loro estensione e configurazione.
Ogni quanto va aggiornata la classificazione delle zone? La classificazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano modifiche significative all'impianto, alle sostanze utilizzate, ai processi produttivi o alla disposizione dei locali. Anche la sostituzione di apparecchi con nuovi modelli di categoria diversa richiede una revisione. È buona prassi programmare una verifica periodica, almeno ogni tre-cinque anni, anche in assenza di modifiche apparenti.
Cosa accade se si installa un apparecchio non ATEX in una zona classificata? L'installazione di apparecchi non conformi alla Direttiva 2014/34/UE in zone classificate costituisce una violazione delle norme di sicurezza e comporta rischi di esplosione estremamente elevati, oltre a responsabilità penali per il datore di lavoro. Gli organi di vigilanza (ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro) possono disporre la sospensione dell'attività fino alla messa a norma degli impianti.
Una zona ATEX può essere declassificata? Sì: se le condizioni che avevano determinato la classificazione vengono eliminate — ad esempio attraverso la sostituzione di sostanze infiammabili con sostanze non infiammabili, l'installazione di sistemi di ventilazione che abbattono le concentrazioni al di sotto del 25% del LEL, o la modifica del processo che impedisce la formazione dell'atmosfera esplosiva — la zona può essere declassificata. La declassificazione deve essere documentata e approvata da un esperto qualificato, e il DPCE va aggiornato di conseguenza.
I lavoratori devono essere informati della classificazione delle zone in cui operano? Sì, in modo inequivocabile. L'art. 294 del D.Lgs. 81/08 prevede che le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive siano segnalate con l'apposito cartello triangolare di colore giallo con il simbolo "Ex" (direttiva 1999/92/CE, Allegato III). Oltre alla segnaletica, i lavoratori devono ricevere formazione e informazione specifica sui rischi delle zone in cui operano e sulle procedure sicure da adottare.
Qual è la differenza tra LEL e LIE? LEL (Lower Explosive Limit) e LIE (Limite Inferiore di Esplosività) sono la stessa grandezza, espressa rispettivamente con la terminologia anglosassone e con quella italiana. Rappresenta la concentrazione minima di una sostanza infiammabile nell'aria al di sotto della quale la miscela non è esplosiva. La concentrazione massima al di sopra della quale la miscela non è più esplosiva è il UEL (Upper Explosive Limit) o LSE (Limite Superiore di Esplosività). La classificazione ATEX si occupa delle condizioni in cui la concentrazione può trovarsi tra LEL e UEL.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 294 e Allegato XLIX (normattiva.it)
- EUR-Lex – Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori) (eur-lex.europa.eu)
- EUR-Lex – Direttiva 2014/34/UE (ATEX apparecchi) (eur-lex.europa.eu)
- INAIL – Linee guida atmosfere esplosive (inail.it)
Fonti
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