Vai al contenuto principaleVai al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Titolo IV D.Lgs 81/08 — Cantieri temporanei o mobili

Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere: formazione CSP e CSE

Percorso formativo completo per diventare Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE): 120 ore iniziali secondo l’Allegato XIV D.Lgs 81/08, più aggiornamento quinquennale di 40 ore.

Chi sono il CSP e il CSE: le definizioni dell’art. 89 D.Lgs 81/08

Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro — dedica il suo Titolo IV ai «cantieri temporanei o mobili», introducendo due figure specifiche che non esistono nell’organizzazione delle aziende ordinarie ma vengono create ad hoc per ciascun cantiere in cui operano più imprese.

L’art. 89 c.1 lett. e) definisce il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 91. Si tratta di un professionista abilitato che interviene nella fase progettuale dell’opera, prima ancora che il cantiere sia aperto: redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera e coordina l’applicazione dei principi generali di prevenzione di cui all’art. 15 già in sede di scelte architettoniche, tecniche ed organizzative.

L’art. 89 c.1 lett. f) definisce il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 92. Il CSE entra in scena all’apertura del cantiere: verifica l’applicazione dei piani di sicurezza, coordina le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, segnala le inosservanze e — in casi estremi — ha il potere di sospendere i lavori (art. 92 c.1 lett. f)).

Quando scattano gli obblighi (art. 90 D.Lgs 81/08). Il committente — o il responsabile dei lavori da lui delegato — deve nominare il CSP prima dell’inizio della progettazione e il CSE prima dell’apertura del cantiere nei casi in cui: (a) i lavori sono eseguiti da più imprese, anche non contemporaneamente; oppure (b) l’entità presunta del cantiere supera i 200 uomini-giorno. L’omessa nomina espone il committente alle sanzioni penali dell’art. 157 D.Lgs 81/08.

In pratica, la quasi totalità dei cantieri edili civili — dalla ristrutturazione di un edificio plurifamiliare alla realizzazione di un’opera pubblica — rientra nell’obbligo, perché quasi sempre intervengono più imprese (muratori, impiantisti, serramentisti, pittori) anche in sequenza temporale non sovrapposta.

La nomina del CSP e del CSE non libera il committente dalla propria responsabilità: l’art. 90 pone a carico del committente obblighi diretti che non si trasferiscono con la delega, tra cui la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese prima dell’affidamento dei lavori e la trasmissione della notifica preliminare all’ASL e all’Ispettorato del lavoro competenti per territorio.

Requisiti professionali: art. 98 D.Lgs 81/08

Non chiunque può assumere il ruolo di coordinatore. L’art. 98 D.Lgs 81/08 stabilisce i requisiti minimi indispensabili, combinando titolo di studio ed esperienza professionale documentata nel settore delle costruzioni. La norma distingue due percorsi alternativi:

Titolo di studioEsperienza professionale richiestaRiferimento normativo
Laurea magistrale/specialistica in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestaliAlmeno 1 anno di esperienza professionale nel settore delle costruzioniArt. 98 c.1 lett. a)
Laurea triennale nelle stesse classi di laurea sopra indicateAlmeno 2 anni di esperienza professionale nel settore delle costruzioniArt. 98 c.1 lett. b)
Diploma tecnico (geometra, perito industriale edile, perito agrario/forestale)Almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore delle costruzioniArt. 98 c.1 lett. c)

Il possesso del solo titolo di studio e dell’esperienza professionale non è tuttavia sufficiente: l’art. 98 c.2 subordina l’esercizio dell’attività di coordinatore anche al completamento del percorso formativo previsto dall’Allegato XIV D.Lgs 81/08. Il coordinatore che non abbia svolto la formazione iniziale di 120 ore — o che non abbia completato l’aggiornamento quinquennale di 40 ore dopo un periodo di inattività superiore a cinque anni — non possiede i requisiti per essere nominato.

L’esperienza professionale deve essere documentata e riguardare concretamente l’ambito delle costruzioni: non rileva l’esperienza maturata in altri settori della sicurezza sul lavoro. La Cassazione penale ha più volte affermato che la responsabilità del coordinatore nominato senza requisiti ricade anche sul committente che non abbia verificato la loro sussistenza prima della nomina.

Iscrizione all’albo professionale. L’art. 98 non richiede espressamente l’iscrizione a un ordine professionale come condizione autonoma, ma i laureati in ingegneria e architettura devono essere abilitati alla professione per poter legalmente firmare i documenti progettuali che il CSP è chiamato a redigere (PSC, fascicolo). I geometri e i periti devono essere iscritti ai rispettivi collegi. In assenza di iscrizione, il professionista non può svolgere in modo legittimo le attività tecniche connesse al ruolo.

Il percorso formativo: Allegato XIV D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006

L’Allegato XIV al D.Lgs 81/08 stabilisce i contenuti e la durata minima della formazione per CSP e CSE. Il percorso di base è di 120 ore complessive, suddivise in quattro moduli tematici (A, B, C, D). L’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha definito i criteri di attuazione, le modalità d’esame e le caratteristiche delle strutture di formazione autorizzate.

Modulo A28 ore

Aspetti giuridici e assicurativi

Normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza nei cantieri; responsabilità civile e penale del coordinatore; documentazione di cantiere; assicurazione INAIL nei cantieri.

Modulo B12 ore

Sicurezza nel cantiere

Progettazione e organizzazione del cantiere; recinzioni e segnaletica; viabilità; servizi igienico-assistenziali; impianti e allacciamenti; gestione emergenze.

Modulo C48 ore

Rischi specifici nei cantieri

Rischi di caduta dall’alto; scavi e sbancamenti; demolizioni; ponteggi e trabattelli; macchine da cantiere; rischio elettrico; esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

Modulo D32 ore

Gestione del PSC e del cantiere

Redazione e aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento; fascicolo dell’opera; gestione dei contratti; riunioni di coordinamento; interfaccia con enti di vigilanza; valutazione dei costi della sicurezza.

Totale corso iniziale: 120 ore

Modalità di esame

Prova finale con test scritto (almeno 30 domande) e colloquio orale. Valutazione positiva richiesta per il rilascio dell’attestato.

Docenti

Professionisti con esperienza almeno triennale documentata nel settore delle costruzioni o nei temi specifici del modulo (giuristi, medici del lavoro, tecnici di prevenzione).

Aggiornamento quinquennale: 40 ore ogni 5 anni

L’Allegato XIV prevede espressamente che il coordinatore debba integrare la propria formazione con un aggiornamento di 40 ore quando non abbia svolto attività professionale nel settore delle costruzioni per un periodo superiore a cinque anni consecutivi. Questo aggiornamento deve coprire le principali novità normative, tecniche e operative nel campo della sicurezza nei cantieri.

L’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha chiarito che l’aggiornamento può essere svolto anche con modalità diversificate — aula, formazione a distanza sincrona, convegni e seminari specialistici — purché l’ente erogatore sia accreditato e i contenuti siano pertinenti alle materie dell’Allegato XIV.

Attenzione alla discontinuità professionale. La norma lega l’obbligo di aggiornamento alla inattività nel settore, non al semplice trascorrere del tempo. Un coordinatore che svolga regolarmente cantieri non ha l’obbligo formale di seguire le 40 ore ogni cinque anni, ma è fortemente consigliato farlo per mantenersi aggiornato su novità legislative (come la patente a crediti del 2024) e sull’evoluzione delle tecniche costruttive.

I compiti del CSP: art. 91 D.Lgs 81/08

L’art. 91 D.Lgs 81/08 elenca in modo tassativo i compiti che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione deve svolgere. Il CSP opera prima che il cantiere sia fisicamente aperto e produce la documentazione che il CSE utilizzerà come riferimento durante l’esecuzione.

  • a)

    Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), tenendo conto dell’interferenza tra le lavorazioni, del numero delle imprese e dei lavoratori autonomi presenti, della durata del cantiere e della tipologia delle lavorazioni. Il PSC deve contenere, tra l’altro, la stima analitica dei costi per la sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso d’asta.

  • b)

    Predisporre il fascicolo dell’opera, ovvero il documento che raccoglie le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi durante i lavori di manutenzione successiva. Il fascicolo segue l’opera per tutta la sua vita utile e deve essere aggiornato a ogni intervento significativo.

  • c)

    Coordinare l’applicazione dei principi generali di prevenzione di cui all’art. 15 D.Lgs 81/08 durante le scelte tecniche e organizzative, al fine di pianificare i lavori in modo da evitare — o ridurre — l’esposizione dei lavoratori ai rischi, in particolare quelli di caduta dall’alto e di seppellimento.

Il PSC non è un documento burocratico da compilare pro forma: è lo strumento operativo che le imprese devono conoscere e rispettare. Deve essere specifico per il cantiere, aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni operative, e deve contenere cronoprogrammi, planimetrie di cantiere, procedure di lavoro in sicurezza e le misure di coordinamento tra le imprese.

I costi della sicurezza stimati nel PSC devono essere riportati nel contratto d’appalto e non possono essere oggetto di riduzione in fase di gara o di rinegoziazione. È un obbligo che tutela l’effettività della sicurezza: se il costo della sicurezza viene compresso, è inevitabile che le misure previste vengano ridotte o saltate.

I compiti del CSE: art. 92 D.Lgs 81/08

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è la figura che presidia il cantiere durante tutta la sua durata. L’art. 92 D.Lgs 81/08 gli assegna responsabilità operative concrete, che richiedono presenza in cantiere e capacità di intervento immediato.

  • a)

    Verificare i Piani di Sicurezza Sostitutivi (PSS)

    Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

  • b)

    Organizzare la cooperazione

    Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, verificando l’attuazione di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

  • e)

    Segnalare le inadempienze

    Segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del PSC e alle prescrizioni del piano operativo di sicurezza (POS) e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

  • f)

    Sospendere i lavori in caso di pericolo grave

    Nel caso in cui la segnalazione di cui alla lettera e) non produca effetti nei tempi previsti, il CSE ha il potere di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Si tratta di un potere-dovere: il CSE che ometta di intervenire di fronte a un pericolo grave e imminente risponde penalmente.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il CSE non deve presenziare in cantiere ogni giorno, ma deve calibrare la frequenza delle visite alla complessità e all’avanzamento dei lavori. Visite troppo rade in presenza di lavorazioni ad alto rischio — montaggio di ponteggi, scavi profondi, demolizioni — configurano la culpa in vigilando rilevante ai sensi dell’art. 43 c.p. per il reato di omicidio colposo o lesioni gravi.

CSP vs CSE: tabella comparativa

Le due figure si distinguono per la fase in cui operano, per i documenti che producono e per le modalità di intervento. Nella pratica si integrano: il PSC redatto dal CSP è il documento di riferimento su cui il CSE opera durante l’esecuzione.

CaratteristicaCSPCSE
Riferimento normativoArt. 89 c.1 lett. e) + Art. 91Art. 89 c.1 lett. f) + Art. 92
Fase di interventoProgettazione (prima dell’apertura del cantiere)Esecuzione (da apertura a chiusura cantiere)
Nomina da parte diCommittente/responsabile dei lavori (art. 90)Committente/responsabile dei lavori (art. 90)
Documento principalePiano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)Verbali di coordinamento e ispezione
Documento connessoFascicolo dell’operaVerifica POS delle imprese
Potere di sospensioneNon previsto (opera in fase pre-cantiere)Sì, art. 92 c.1 lett. f)
Requisiti professionaliArt. 98 + Allegato XIV (120 ore)Art. 98 + Allegato XIV (120 ore)
Stessa persona per entrambi i ruoliPossibilePossibile

Patente a crediti nei cantieri: impatto su coordinatori e imprese

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto all’art. 27 D.Lgs 81/08 la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il sistema è operativo dal 1° ottobre 2024 ed è gestito dal Ministero del Lavoro tramite il portale del Ministero.

Le imprese esecutrici devono possedere una patente con almeno 15 crediti per accedere al cantiere; con meno di 15 crediti l’impresa è esclusa dai cantieri, anche se ha in corso contratti. La patente parte da 30 crediti ed è soggetta a incrementi (per requisiti virtuosi) e decurtazioni (per violazioni e infortuni).

Il CSE ha un ruolo rilevante in questo sistema: nell’ambito delle sue attività di verifica sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese (art. 92 c.1 lett. b)), deve ora verificare anche che ogni impresa esecutrice presente in cantiere sia in possesso della patente a crediti valida. Se riscontra che un’impresa opera senza patente o con meno di 15 crediti, ha l’obbligo di segnalarlo al committente e di attivare la procedura di sospensione di cui all’art. 92 c.1 lett. f).

Per il CSP, la patente a crediti introduce un elemento da considerare già in fase di redazione del PSC: le procedure di coordinamento devono prevedere le modalità di verifica delle patenti all’ingresso in cantiere e i flussi di comunicazione tra CSE, committente e imprese in caso di irregolarità.

Sono escluse dall’obbligo della patente le imprese che operano nei cantieri in qualità di soli fornitori (senza eseguire lavori) e le imprese certificate SOA per prestazioni di importo superiore a 516.000 euro, che possono richiedere un documento equivalente.

Domande frequenti su CSP, CSE e formazione coordinatore

Quanti uomini-giorno servono per rendere obbligatorio il PSC?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è obbligatorio — e con esso la nomina del CSP — ogni volta che i lavori prevedono la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, oppure quando l’entità presunta del cantiere è superiore a 200 uomini-giorno (art. 90 c.3 D.Lgs 81/08). La soglia degli uomini-giorno vale anche con una sola impresa se superata: in quel caso il committente deve comunque nominare il CSP prima dell’apertura del cantiere.

CSP e CSE possono essere la stessa persona?

Sì. L’art. 89 c.1 lett. e) e f) D.Lgs 81/08 definisce CSP e CSE come figure distinte per fase, ma nulla vieta che il committente nomini lo stesso professionista per entrambi i ruoli, purché questi possieda i requisiti di cui all’art. 98. È anzi la soluzione più frequente nei cantieri di media complessità: il coordinatore segue l’opera dalla progettazione esecutiva fino alla conclusione dei lavori, garantendo continuità nella gestione del PSC e del fascicolo dell’opera.

L’aggiornamento quinquennale di 40 ore è davvero obbligatorio?

Sì, l’Allegato XIV al D.Lgs 81/08 stabilisce espressamente che il coordinatore che non svolga attività professionale nel settore delle costruzioni per un periodo superiore a cinque anni deve integrare la propria formazione con un aggiornamento di almeno 40 ore. L’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha confermato e dettagliato questa previsione. Chi non ottempera all’obbligo formativo perde i requisiti per la nomina e incorre nelle sanzioni previste dall’art. 157 D.Lgs 81/08 a carico del committente che lo nomini ugualmente.

Chi nomina il CSP e il CSE?

La nomina spetta al committente o, se presente, al responsabile dei lavori (art. 90 c.3 D.Lgs 81/08). Il committente deve effettuare la designazione del CSP prima dell’inizio della progettazione dell’opera e del CSE prima dell’apertura del cantiere. Se il committente non provvede, risponde penalmente ai sensi dell’art. 157 D.Lgs 81/08 con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro (importi aggiornati al 2024).

Quali sono le sanzioni dell’art. 157 D.Lgs 81/08 per mancata nomina?

L’art. 157 D.Lgs 81/08 sanziona il committente o il responsabile dei lavori che omette la nomina del CSP o del CSE con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro. Le stesse sanzioni si applicano quando il coordinatore nominato non soddisfa i requisiti dell’art. 98 (titolo di studio + esperienza professionale). Nei casi più gravi — ad esempio mancata redazione del PSC in cantiere con più imprese — può configurarsi la responsabilità penale anche per il reato di omicidio colposo o lesioni gravi in caso di infortunio.

Inizia la formazione da Coordinatore per la Sicurezza

123Formazione eroga il corso CSP/CSE da 120 ore con attestato valido in tutta Italia. Calendario continuo, edizioni in aula e in FAD sincrona, docenti con esperienza documentata nel settore delle costruzioni.

I contenuti di questa pagina hanno finalità informativa e divulgativa. Non sostituiscono la consulenza legale o tecnica professionale. Le sanzioni indicate si riferiscono agli importi aggiornati al 2024; gli importi possono variare a seguito di indicizzazione periodica. Per l’applicazione concreta degli obblighi normativi, rivolgersi a un professionista abilitato.

Approfondisci normativa, scadenze e strumenti