Calcolatore rischio incendio — D.M. 02/09/2021
Classifica il livello di rischio incendio (Livello 1, 2 o 3) secondo i criteri del D.M. 02/09/2021 e determina il corso antincendio obbligatorio per gli addetti alla squadra di emergenza: 4, 8 o 16 ore con prova pratica.
In sintesi (TL;DR)
- Norma:
- D.M. 02/09/2021 (in vigore dal 4 ottobre 2021), sostituisce il D.M. 10/03/1998.
- Livelli:
- 3 livelli — Livello 1 (basso), Livello 2 (medio), Livello 3 (elevato).
- Corsi addetti:
- 4 ore (Liv. 1), 8 ore (Liv. 2), 16 ore + VVF (Liv. 3).
- Aggiornamento:
- Obbligatorio ogni 5 anni per tutti i livelli.
Il D.M. 02/09/2021 e la classificazione del rischio incendio
Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 ha integralmente riformato la normativa italiana sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, sostituendo il precedente D.M. 10 marzo 1998. Il nuovo decreto introduce un approccio più strutturato alla classificazione del rischio e alla formazione degli addetti, basato su tre livelli di rischio incendio anziché sul precedente sistema binario (basso/medio-alto).
La classificazione del livello di rischio incendio dipende da una molteplicità di fattori: la tipologia dell'attività svolta, il numero massimo di occupanti, la superficie dei locali, la presenza di materiali infiammabili o facilmente combustibili, la disponibilità di sistemi di protezione attiva (rilevatori di fumo, impianti sprinkler) e le caratteristiche costruttive dell'edificio.
In base al livello di rischio determinato, il datore di lavoro è tenuto a designare un numero adeguato di addetti alla squadra di emergenza antincendio, i quali devono frequentare un corso specifico di formazione la cui durata varia da 4 ore (Livello 1) a 8 ore (Livello 2) fino a 16 ore con prova pratica obbligatoria presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Livello 3).
Il calcolatore di seguito fornisce una classificazione orientativa del livello di rischio incendio sulla base dei principali parametri previsti dal D.M. 02/09/2021. La determinazione definitiva del livello di rischio deve essere effettuata dal datore di lavoro con il supporto del RSPP e, per le attività soggette al Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), da un professionista antincendio abilitato.
Calcolatore rischio incendio — D.M. 02/09/2021
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Livelli di rischio incendio — D.M. 02/09/2021
Livello 1 — Rischio basso
Attività con bassa probabilità di innesco, quantità limitata di materiali combustibili, contenuto numero di occupanti.
Corso antincendio: 4 ore + prova pratica
Livello 2 — Rischio medio
Attività con moderata presenza di materiali combustibili, numero significativo di occupanti o superfici medie.
Corso antincendio: 8 ore + prova pratica
Livello 3 — Rischio elevato
Attività con elevato carico di incendio, grandi superfici, presenza di infiammabili o elevato numero di occupanti.
Corso antincendio: 16 ore + prova pratica VVF
Domande frequenti
Cosa stabilisce il D.M. 02/09/2021 in materia di rischio incendio?+
Il D.M. 02/09/2021 (in vigore dal 4 ottobre 2021) ha riformato la disciplina della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, sostituendo il precedente D.M. 10/03/1998. Il decreto classifica le attività in tre livelli di rischio incendio — Livello 1 (basso), Livello 2 (medio) e Livello 3 (elevato) — in base a criteri quali il tipo di attività, il numero di occupanti, la superficie, la presenza di materiali infiammabili e i sistemi di protezione attiva. A ciascun livello corrisponde un corso antincendio obbligatorio di durata diversa per gli addetti alla squadra di emergenza.
Quanto dura il corso antincendio obbligatorio per ciascun livello di rischio?+
Secondo il D.M. 02/09/2021, la durata del corso antincendio per gli addetti alla squadra di emergenza varia in funzione del livello di rischio dell'attività: Livello 1 (rischio basso) — corso di 4 ore con prova pratica finale; Livello 2 (rischio medio) — corso di 8 ore con prova pratica finale; Livello 3 (rischio elevato) — corso di 16 ore con prova pratica al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni.
Quanti addetti antincendio deve nominare il datore di lavoro?+
Il D.M. 02/09/2021 non fissa un numero minimo assoluto di addetti antincendio, ma richiede che la squadra di emergenza sia adeguata al rischio e al numero di lavoratori presenti. Come indicazione di massima: per attività a Livello 1 con meno di 10 occupanti è sufficiente 1 addetto; per Livello 2 si raccomandano almeno 2 addetti per turno; per Livello 3 almeno 3-4 addetti formati, con aggiornamento periodico al VVF. Il piano di emergenza deve garantire la presenza di almeno un addetto per ogni turno lavorativo.
Avvertenza. Strumento informativo a scopo divulgativo basato sul D.M. 02/09/2021 «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro». Non sostituisce la valutazione professionale del rischio incendio redatta dal datore di lavoro con il supporto del RSPP, né la documentazione prevista dal Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015). Per le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), la valutazione deve essere condotta da un professionista antincendio abilitato (art. 16 D.Lgs 139/2006). Non viene fornita alcuna garanzia di conformità legale.