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Calcolatore rischio elettrico CEI 11-27 — Distanze di sicurezza

Verifica le distanze minime di sicurezza (DL, DV, DPA) da parti in tensione e classifica l'idoneità del lavoratore (PES/PAV/PEI) in base alla norma CEI 11-27:2021 e all'art. 83 del D.Lgs 81/08.

In sintesi

Norma:
CEI 11-27:2021 — lavori su impianti elettrici.
Legge:
Art. 83 D.Lgs 81/08 — misure di protezione dal rischio elettrico.
Zone:
DL (lavoro), DV (vicinanza), DPA (prima approssimazione).
Qualifiche:
PEI (sotto tensione), PES (esperta), PAV (avvertita).

Dati dell’impianto e del lavoratore

Tipo di corrente

Tabella distanze di sicurezza — CEI 11-27:2021 (corrente AC)

ClasseTensioneDL (m)DV (m)DPA (m)
Bassa Tensione (BT)≤ 1.000 V0.301.003.00
Media Tensione — MT11 kV < U ≤ 10 kV0.501.003.00
Media Tensione — MT210 kV < U ≤ 30 kV0.601.503.00
Alta Tensione — AT130 kV < U ≤ 100 kV1.002.005.00
Alta Tensione — AT2100 kV < U ≤ 220 kV2.003.005.00
Altissima Tensione (AAT)> 220 kV3.004.507.00

Le qualifiche elettriche secondo la CEI 11-27:2021

PES — Persona Esperta (art. 2.16 CEI 11-27)
Lavoratore con istruzione, conoscenza ed esperienza elettrica tali da consentirgli di analizzare i rischi, prevenire i pericoli dell’elettricità e adottare le misure di sicurezza adeguate. Il PES è designato per iscritto dal datore di lavoro e può accedere alla zona DL, DV e DPA.
PAV — Persona Avvertita (art. 2.15 CEI 11-27)
Lavoratore informato e istruito dal PES in modo da conoscere e rispettare le procedure di sicurezza relative al rischio elettrico. Può operare in zona DV sotto la supervisione del PES, ma non ha autonomia per accedere alla zona DL.
PEI — Persona Idonea ai lavori sotto tensione (art. 2.17 CEI 11-27)
Lavoratore abilitato e autorizzato per iscritto dal datore di lavoro a eseguire lavori su parti direttamente in tensione. Richiede formazione specifica, addestramento pratico documentato e verifica periodica dell’idoneità. È l’unica figura autorizzata a operare nella zona DL su parti in tensione.

Risorse correlate

Normativa di riferimento

  • CEI 11-27:2021 — Lavori su impianti elettrici: classificazione delle qualifiche (PES, PAV, PEI), metodi di lavoro fuori tensione, in prossimità e sotto tensione, distanze di sicurezza DL/DV/DPA.
  • Art. 83 D.Lgs 81/08 — Lavori su impianti elettrici: obbligo del datore di lavoro di adottare misure idonee affinché i lavori su impianti elettrici siano effettuati da lavoratori idonei e autorizzati.
  • Titolo III Capo III D.Lgs 81/08 (artt. 80-87) — Disposizioni generali in materia di protezione dai rischi elettrici, valutazione dei rischi, lavori sotto tensione e misure di protezione.
  • CEI EN 50110-1:2013 — Esercizio degli impianti elettrici: principi generali per la sicurezza nell'esercizio degli impianti elettrici (recepimento della norma europea EN 50110-1).
  • D.M. 4 febbraio 2011 — Individuazione delle procedure di abilitazione per i lavori sotto tensione su impianti elettrici; autorizzazione ai soggetti formatori per il rilascio del titolo di idoneità PEI.