Calcolatore scadenza aggiornamento biennale preposto
Calcola quando scade il prossimo aggiornamento biennale (6 ore) per ogni tuo preposto, in conformità all'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 — art. 37 D.Lgs 81/08.
Riferimento normativo
- Obbligo:
- Art. 37 D.Lgs 81/08 — formazione e aggiornamento periodico del preposto.
- Accordo di riferimento:
- Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 — aggiornamento biennale di 6 ore per i preposti.
- Modalità ammesse:
- In presenza, blended (presenza + e-learning), FAD asincrona per la parte teorica.
- Sanzione:
- Art. 55 D.Lgs 81/08 — ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 € o arresto da 2 a 4 mesi per il datore di lavoro.
Calcola la scadenza
Inserisci i dati del preposto per ottenere la data di scadenza del prossimo aggiornamento biennale (6 ore — Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025).
Cosa cambia con l’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025
L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, ha ridefinito gli obblighi di formazione per la figura del preposto, introducendo l’aggiornamento biennale di 6 ore in luogo del precedente aggiornamento annuale di 2 ore previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011.
Il monte ore complessivo risulta invariato rispetto all’obbligo decennale (6 ore ogni 2 anni = 3 ore/anno), ma la cadenza biennale offre maggiore flessibilità organizzativa alle aziende e consente di strutturare un programma formativo più organico, che includa anche attività pratiche e simulazioni.
Le modalità didattiche ammesse comprendono: la formazione in presenza, il blended learning (parte in aula + parte e-learning sincrono o asincrono) e, per la sola componente teorica, la FAD asincrona. Le prove pratiche e le simulazioni devono svolgersi in presenza o con strumenti interattivi equivalenti approvati dall’Accordo.
L’obbligo riguarda tutte le aziende con almeno un preposto nominato ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 81/08, indipendentemente dal settore ATECO e dalla dimensione aziendale. Il datore di lavoro risponde del mancato aggiornamento con ammenda o arresto ai sensi dell’art. 55 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Per i preposti già formati alla data di entrata in vigore dell’Accordo (17/04/2025), l’applicazione delle nuove scadenze decorre dal completamento del primo aggiornamento successivo. Si raccomanda di verificare eventuali circolari applicative del Ministero del Lavoro per il regime transitorio.
La formazione del preposto non si esaurisce nell’aggiornamento biennale: il corso iniziale da preposto (8 ore) deve essere già stato completato prima dell’assegnazione delle responsabilità di vigilanza, e la partecipazione alla valutazione dei rischi (DVR) resta un obbligo continuo ai sensi degli artt. 18 e 19 D.Lgs 81/08.
Confronto aggiornamenti per figura
| Figura | Durata aggiornamento | Periodicità | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Preposto | 6 ore | Ogni 2 anni | Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 |
| Lavoratore | 6 ore | Ogni 5 anni | Accordo SR 21/12/2011 |
| Dirigente | 6 ore | Ogni 5 anni | Accordo SR 21/12/2011 |
| RSPP (modulo A+B+C) | 40 ore | Ogni 5 anni | Accordo SR 07/07/2016 |
| ASPP | 20 ore | Ogni 5 anni | Accordo SR 07/07/2016 |
Per antincendio, primo soccorso e attrezzature di lavoro consulta la tabella completa delle scadenze formative.
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Domande frequenti
Ogni quanto deve aggiornarsi il preposto dal 2025?▼
L’aggiornamento del preposto può svolgersi in e-learning?▼
Da quale data si calcola la scadenza del primo aggiornamento biennale?▼
Avvertenza. Questo calcolatore è uno strumento informativo gratuito. Le date calcolate sono indicative e non sostituiscono la valutazione del datore di lavoro, del RSPP o del consulente del lavoro. Per il regime transitorio applicabile ai preposti già formati prima del 17/04/2025 si raccomanda di consultare le circolari ministeriali e l’organismo paritetico di riferimento. Per assistenza contattaci tramite la pagina contatti.