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Calcolatore Addetti Antincendio D.M. 02/09/2021 — Gratuito

Determina il livello di rischio incendio della tua attività e il numero minimo di addetti antincendio da designare, secondo il D.M. 02/09/2021 (che ha sostituito il D.M. 10/03/1998) e l’art. 18 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08. Gratuito, senza registrazione, 100% online.

In sintesi (TL;DR)

Norma:
D.M. 02/09/2021 (G.U. n. 223 del 17/09/2021) — sostituisce il D.M. 10/03/1998.
Obbligo:
Art. 18 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08: il datore di lavoro designa gli addetti antincendio.
Livelli di rischio:
Livello 1 (Basso) — Livello 2 (Medio) — Livello 3 (Elevato).
Affidabilità:
Stima orientativa; la classificazione ufficiale richiede valutazione del professionista antincendio.

Il D.M. 02/09/2021 e la formazione degli addetti antincendio

Il D.M. 02/09/2021 ha riformato integralmente la disciplina della formazione antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il vecchio D.M. 10/03/1998. Il decreto distingue tre livelli di rischio incendio — Basso (Livello 1), Medio (Livello 2) ed Elevato (Livello 3) — a ciascuno dei quali corrispondono specifici requisiti formativi per gli addetti designati ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. b) del D.Lgs 81/08.

La classificazione del rischio incendio dipende dalla tipologia di attività svolta, dal numero di persone presenti (lavoratori e visitatori) e dalla presenza di materiali infiammabili, sorgenti di innesco e caratteristiche dei locali. Il calcolatore propone una stima orientativa basata sui parametri più rilevanti dell’Allegato I del decreto.

Il numero minimo di addetti antincendio da designare si determina combinando il minimo assoluto per livello di rischio (1, 2 o 3 addetti) con la regola generale di almeno 1 addetto ogni 50 persone presenti contemporaneamente. Il risultato più alto tra i due criteri costituisce il numero minimo da garantire per ogni piano o compartimento antincendio.

Calcolatore Addetti Antincendio

D.M. 02/09/2021 — Allegato I (classificazione rischio) e Allegato II (formazione)

Scegli la categoria che meglio descrive l’attività svolta nei locali (D.M. 02/09/2021, Allegato I).

Dipendenti / collaboratori presenti

Presenze contemporanee massime

Superficie del compartimento principale

Livelli di rischio e obblighi formativi

Livello 1 — Rischio Basso

Uffici e attività commerciali con poche persone e scarsa presenza di materiali combustibili.

  • Formazione: 4 ore
  • Aggiornamento: 2 ore ogni 5 anni
  • Min. addetti: 1

Livello 2 — Rischio Medio

Uffici con 51–300 persone, attività produttive medie, luoghi di spettacolo con fino a 100 persone.

  • Formazione: 8 ore
  • Aggiornamento: 5 ore ogni 5 anni
  • Min. addetti: 2

Livello 3 — Rischio Elevato

Depositi, strutture sanitarie, attività produttive a rischio elevato, luoghi di spettacolo con oltre 100 persone.

  • Formazione: 16 ore
  • Aggiornamento: 8 ore ogni 5 anni
  • Min. addetti: 3

Riepilogo obblighi per livello

LivelloEsempi di attivitàFormazioneAggiornamentoMin. addetti
Livello 1 — Rischio BassoUffici con ≤ 50 persone, attività commerciali leggere a bassa occupazione.4 ore2 ore ogni 5 anni1
Livello 2 — Rischio MedioUffici con 51–300 persone, attività produttive medie, luoghi di spettacolo ≤ 100 persone.8 ore5 ore ogni 5 anni2
Livello 3 — Rischio ElevatoDepositi, strutture sanitarie, attività produttive a rischio, luoghi di spettacolo > 100 persone, uffici > 300 persone.16 ore8 ore ogni 5 anni3

Domande frequenti

Quanti addetti antincendio sono obbligatori per legge?

Il D.M. 02/09/2021 non fissa un numero univoco: il minimo dipende dal livello di rischio incendio dell'attività (Livello 1: min. 1 addetto; Livello 2: min. 2; Livello 3: min. 3) e dal numero di persone presenti. La regola generale è almeno 1 addetto ogni 50 persone (lavoratori + visitatori), con il minimo assoluto per il livello. La designazione è obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08.

Quante ore di formazione antincendio sono richieste dal D.M. 02/09/2021?

Il D.M. 02/09/2021 (Allegato II) prevede: Livello 1 (rischio basso) → 4 ore di formazione iniziale + 2 ore di aggiornamento ogni 5 anni; Livello 2 (rischio medio) → 8 ore + 5 ore di aggiornamento; Livello 3 (rischio elevato) → 16 ore + 8 ore di aggiornamento. L'attestato viene rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente.

Come si determina il livello di rischio incendio di un'attività?

Il D.M. 02/09/2021 (Allegato I, che sostituisce il D.M. 10/03/1998) classifica i luoghi di lavoro in tre livelli di rischio incendio. Il livello dipende dalla tipologia di attività (ufficio, produzione, deposito, spettacolo, sanità), dal numero di occupanti e dalla presenza di materiali infiammabili o fonti di innesco. La classificazione definitiva è competenza del professionista antincendio abilitato ai sensi del D.M. 05/08/2011.

La formazione antincendio deve essere erogata dai Vigili del Fuoco?

Per i Livelli 2 e 3 (rischio medio ed elevato), il corso di formazione deve concludersi con una prova pratica presso il Comando VVF competente per territorio, che rilascia l'attestato. Per il Livello 1 (rischio basso), la formazione può essere erogata anche internamente, ma l'attestato rimane necessario per dimostrare la conformità in caso di ispezione. Il D.M. 02/09/2021 ha ridefinito i contenuti e le modalità rispetto al previgente D.M. 10/03/1998.

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