Formazione sicurezza per tecnici di radiologia TSRM: radioprotezione, DPI e obblighi D.Lgs 101/2020
Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) opera in ambienti ad alto rischio radiologico, biologico e da movimentazione manuale di pazienti. Classificato lavoratore esposto ai sensi del D.Lgs 101/2020 — che recepisce la Direttiva EURATOM 2013/59 — è soggetto sia alla formazione lavoratori rischio alto (12 ore) prevista dall’Accordo SR 21/12/2011 per il settore sanitario (ATECO 86), sia alla formazione specifica in radioprotezione erogata dall’Esperto di Radioprotezione iscritto all’ISIN. In Italia i TSRM iscritti all’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche ammontano a oltre 25.000 professionisti, operativi principalmente in strutture ospedaliere pubbliche e cliniche private accreditate.
Dati chiave
- Livello rischio
- alto
- ATECO tipici
- 86.10 — Ospedali e strutture di ricovero con reparto di diagnostica per immagini, 86.21 — Attività dei medici di medicina generale (centri poliambulatoriali con radiologia), 86.22 — Attività medica specialistica — radiologia e diagnostica per immagini, 86.90 — Altre attività per la salute dell’uomo (centri di day hospital e poliambulatori privati)
- Corsi obbligatori
- 7
- Costo annuo indicativo
- € 200 – € 400 per addetto (formazione lavoratori rischio alto + radioprotezione + aggiornamenti)
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Formazione specifica rischio alto — settore sanitario (ATECO 86) | 12 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9 |
| Formazione specifica in radioprotezione per lavoratori esposti | variabile (stabilita dall’EP in base alla classificazione) | Artt. 165–167 D.Lgs 101/2020 — Direttiva EURATOM 2013/59 |
| Formazione preposto (se in posizione di coordinamento) | 8 ore + aggiornamento biennale 6 ore | Art. 37 c.7 D.Lgs 81/08 + Accordo SR 17/04/2025 |
| Primo soccorso gruppo A o B | 16 ore gruppo A oppure 12 ore gruppo B | DM 388/2003 — in base al numero di dipendenti e ATECO |
| Antincendio livello 2 o 3 (in base alla struttura) | 8 ore + prova pratica (liv. 2) oppure 16 ore (liv. 3) | DM 02/09/2021 — Allegato III o IV |
Rischi specifici
- Radiazioni ionizzanti (raggi X, fluoroscopia, TC) — classificazione lavoratori esposti categoria A o B ai sensi del D.Lgs 101/2020 (recepimento Direttiva EURATOM 2013/59/Euratom)
- Contatto con materiale biologico: sangue, fluidi corporei, campioni citologici — rischio biologico Gruppo 2–3 ai sensi del Titolo X D.Lgs 81/08; precauzioni standard OMS
- Movimentazione manuale di pazienti (MMC-P) non collaboranti su tavoli radiologici fissi — valutazione con indice MAPO (INAIL) ai sensi del Titolo VI D.Lgs 81/08 (artt. 167–171) e ISO 11228-3
- Postura scorretta e carico muscoloscheletrico durante il posizionamento dei pazienti e la gestione delle apparecchiature — rischio ergonomico art. 28 D.Lgs 81/08
- Stress lavoro-correlato da turni notturni, reperibilità e gestione di pazienti non collaboranti — art. 28 c.1 D.Lgs 81/08 + Accordo europeo sullo stress 08/10/2004
- Rischio chimico da mezzi di contrasto iodati e a base di gadolinio (reazioni anafilattiche) — Titolo IX D.Lgs 81/08; acquisizione obbligatoria delle Schede di Sicurezza (SDS)
- Campi elettromagnetici in sala RMN (fino a 3 Tesla): rischio EMF ai sensi del Titolo VIII Capo IV D.Lgs 81/08 e D.Lgs 159/2016 (recepimento Direttiva 2013/35/UE)
DPI obbligatori
- Grembiule piombato (minimo 0,25 mm Pb equivalente anteriore, 0,15 mm Pb eq. posteriore) conforme EN 61331-3 per le sale Rx e fluoroscopia
- Proteggi-tiroide in piombo (almeno 0,5 mm Pb eq.) per le procedure con scatter laterale elevato
- Occhiali piombati (almeno 0,5 mm Pb eq.) per le procedure interventistiche in sala angiografica ad alto scatter
- Guanti piombati per il posizionamento degli arti sotto fascio diretto (es. ortopantomografia, mammografia con posizionamento manuale)
- Dosimetro personale di II o III categoria — obbligatorio per lavoratori esposti categoria A (lettura mensile) e B (lettura trimestrale) ex art. 139 D.Lgs 101/2020
- Guanti monouso nitrile (EN 374) e mascherina FFP2 per le procedure con rischio biologico (assistenza a pazienti con patologie infettive, prelievi)
- Calzature antiscivolo con puntale (EN ISO 20345 classe S2) per la movimentazione dei pazienti su superfici ospedaliere
Sorveglianza sanitaria
- Sorveglianza radiologica obbligatoria per i lavoratori classificati esposti: visita preventiva e periodica (annuale per categoria A, biennale per categoria B) effettuata dal medico autorizzato ai sensi degli artt. 148–155 D.Lgs 101/2020
- Sorveglianza sanitaria per la movimentazione manuale di pazienti (rischio MMC-P): visita preventiva con valutazione del rachide e degli arti superiori; periodicità definita dal medico competente ex art. 41 D.Lgs 81/08
- Valutazione dell’idoneità per turni notturni e reperibilità ai sensi del D.Lgs 66/2003 (lavoratori notturni): visita preventiva e controllo biennale
- Sorveglianza sanitaria per rischio biologico (Titolo X D.Lgs 81/08 art. 279): visita preventiva e aggiornamento vaccinale (epatite B, influenza); valutazione individuale per lavoratori in sala RMN con dispositivi medici impiantabili
Approfondimenti
Il D.Lgs 101/2020 e la radioprotezione dei TSRM: obblighi e figure chiave
Il D.Lgs 101/2020 (Attuazione della Direttiva EURATOM 2013/59) è la norma di riferimento per la protezione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario. Il decreto individua tre figure tecniche obbligatorie: l’Esperto di Radioprotezione (EP), iscritto nell’elenco dell’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), che valuta il rischio radiologico e classifica i lavoratori; il Medico Autorizzato, responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti; il Datore di lavoro, tenuto a garantire l’attuazione del programma di radioprotezione, la zonazione degli ambienti (zona controllata e zona sorvegliata) e la fornitura dei DPI radiologici.
Per il TSRM il quadro del D.Lgs 101/2020 si sovrappone a quello del D.Lgs 81/08: entrambi i regimi normativi si applicano contestualmente, con i rispettivi obblighi di valutazione del rischio, formazione, sorveglianza sanitaria e DPI. Il DVR (art. 28 D.Lgs 81/08) deve contenere anche la valutazione del rischio radiologico e il programma di protezione elaborato dall’EP, che costituisce un allegato tecnico specialistico al documento principale. La mancata nomina dell’EP in strutture che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti è sanzionata dall’art. 195 D.Lgs 101/2020 con ammende da € 15.000 a € 90.000.
Classificazione dei lavoratori esposti: categorie A e B e dosimetria individuale
Il D.Lgs 101/2020 (art. 135) prevede la classificazione dei lavoratori esposti in categoria A — per chi può ricevere una dose efficace annua superiore a 6 mSv o una dose equivalente al cristallino superiore a 15 mSv — e in categoria B, per i lavoratori con dose efficace potenziale compresa tra 1 e 6 mSv/anno. La classificazione è effettuata dall’EP sulla base delle sorgenti presenti, del carico di lavoro dell’impianto e delle misure di schermatura. I TSRM che operano in sale di fluoroscopia, angiografia e TAC sono tipicamente classificati categoria A; quelli che eseguono radiografie convenzionali in sala schermata possono essere classificati categoria B.
Per i lavoratori di categoria A è obbligatorio il dosimetro individuale con lettura mensile (art. 139 D.Lgs 101/2020); per quelli di categoria B la lettura trimestrale è sufficiente. Il dosimetro personale è un DPI di III categoria ai sensi del Reg. UE 2016/425 e deve essere fornito gratuitamente dal datore di lavoro. I risultati dosimetrici confluiscono nel libretto dosimetrico individuale, che segue il lavoratore per tutta la carriera e deve essere consultato dal nuovo datore di lavoro in caso di trasferimento. Per le procedure interventistiche ad elevato scatter (emodinamica, radiologia vascolare), è raccomandata anche la dosimetria per il cristallino con dosimetro Hp(3) per rispettare il limite annuo di 20 mSv.
Rischio da movimentazione manuale di pazienti e carico muscoloscheletrico
Il TSRM deve posizionare pazienti — spesso non collaboranti, allettati o portatori di disabilità motorie — su tavoli radiologici fissi o basculanti, talvolta senza ausili meccanici adeguati. Questo determina un rischio elevato da movimentazione manuale di persone (MMC-P), valutabile con l’indice MAPO (Metodo Analisi e Pesatura in Ospedale), strumento validato dall’INAIL e adottato nelle Linee Guida per il settore sanitario. Il Titolo VI del D.Lgs 81/08 (artt. 167–171) e gli standard ISO 11228-1 e ISO 11228-3 costituiscono il riferimento normativo; la valutazione deve essere inclusa nel DVR con misure preventive (ausili meccanici, sollevatori, formazione alla tecnica di movimentazione).
Il carico muscoloscheletrico del TSRM non si esaurisce nella movimentazione dei pazienti: la postura durante l’acquisizione delle immagini — flessioni laterali del rachide per centrare il fascio, torsioni cervicali per visualizzare monitor di controllo in posizione asimmetrica — determina un rischio ergonomico da posture incongrue da valutare ex art. 28 D.Lgs 81/08. Per le postazioni di refertazione e archiviazione digitale (PACS, RIS), il rischio VDT deve essere valutato ai sensi del Titolo VII D.Lgs 81/08: se l’uso supera le 20 ore settimanali nette, la sorveglianza sanitaria VDT è obbligatoria con periodicità biennale per i lavoratori con più di 50 anni.
Rischio biologico, chimico e campi elettromagnetici in sala RMN
Il TSRM è esposto a rischio biologico di gruppo 2 (Titolo X D.Lgs 81/08) per il contatto con pazienti, campioni citologici e materiale contaminato da agenti patogeni. Le precauzioni standard OMS (guanti, mascherina, occhiali di protezione, igiene delle mani) costituiscono la misura di prevenzione primaria. La sorveglianza sanitaria per rischio biologico prevede la verifica della copertura vaccinale: epatite B (obbligatoria per gli operatori sanitari ex DM 04/10/1991), influenza e, ove previsto dai protocolli aziendali, altri agenti. L’uso di mezzi di contrasto iodati e a base di gadolinio richiede la valutazione del rischio chimico nel DVR (Titolo IX D.Lgs 81/08) con acquisizione obbligatoria delle Schede di Sicurezza (SDS) per ciascun prodotto.
Il TSRM che opera in sala RMN non è esposto a radiazioni ionizzanti, ma ai campi magnetici statici (fino a 3 Tesla) e alle radiofrequenze, regolati dal Titolo VIII Capo IV del D.Lgs 81/08 (artt. 206–212) e dal D.Lgs 159/2016 che recepisce la Direttiva 2013/35/UE. La valutazione del rischio EMF in sala RMN deve essere effettuata da un esperto qualificato e include la definizione delle zone di controllo magnetico (linee 0,5 mT e 3 mT) e dei valori limite di esposizione (VLE) per i lavoratori. I portatori di dispositivi medici impiantabili (pacemaker, neurostimolatori) devono essere valutati individualmente e possono risultare controindicati al lavoro in prossimità del magnete.
Obblighi formativi integrati e sanzioni per le strutture sanitarie
Il TSRM è soggetto a un doppio regime formativo: la formazione lavoratori rischio alto (12 ore + aggiornamento quinquennale 6 ore) ai sensi dell’Accordo SR 21/12/2011 per il settore sanitario, e la formazione specifica in radioprotezione ai sensi degli artt. 165–167 del D.Lgs 101/2020. Quest’ultima deve essere erogata o supervisionata dall’Esperto di Radioprotezione e deve comprendere: natura delle radiazioni ionizzanti e rischi per la salute, principi di radioprotezione, significato dei DPI radiologici, procedure di emergenza, norme di accesso alle zone classificate. Se il TSRM ricopre un ruolo di coordinamento, scatta l’obbligo di formazione preposto (8 ore + aggiornamento biennale 6 ore) ex art. 37 c.7 D.Lgs 81/08 e Accordo SR 17/04/2025.
Le sanzioni per le violazioni in ambito di radioprotezione sono previste dall’art. 195 del D.Lgs 101/2020: la mancata attuazione del programma di radioprotezione comporta ammende da € 15.000 a € 90.000; l’omessa sorveglianza medica è sanzionata con ammende da € 3.000 a € 15.000. Le sanzioni del D.Lgs 81/08 si aggiungono: mancata formazione lavoratori (art. 55 c.5 lett. c) — arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.529 a € 7.343; mancata sorveglianza sanitaria (art. 55 c.5 lett. e) — arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.529 a € 7.343. In caso di infortuni o malattie professionali da radiazioni, la responsabilità penale ex artt. 589–590 c.p. e quella dell’ente ex D.Lgs 231/2001 art. 25-septies si sovrappongono.
Domande frequenti
Il TSRM che lavora in una RMN (risonanza magnetica) è esposto a radiazioni ionizzanti?
No. La risonanza magnetica (RMN/MRI) non utilizza radiazioni ionizzanti ma un campo magnetico statico intenso (fino a 3 Tesla) e radiofrequenze. Il D.Lgs 101/2020, che recepisce la Direttiva EURATOM 2013/59, disciplina esclusivamente le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, particelle cariche). Per la RMN si applicano invece il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs 81/08 (campi elettromagnetici) e il D.Lgs 159/2016 (recepimento Direttiva 2013/35/UE). Il TSRM che opera esclusivamente in sala RMN non è classificabile come lavoratore esposto ai sensi del D.Lgs 101/2020, ma deve essere incluso nella valutazione del rischio da campi elettromagnetici con i relativi valori limite di esposizione.
Quali DPI deve usare un tecnico di radiologia in sala Rx?
In sala radiologica con apparecchiature a raggi X — radioscopia, angiografia o TAC con guida fluoroscopica — il TSRM che permane nell’ambiente durante l’esposizione deve indossare: grembiule piombato (almeno 0,25 mm Pb equivalente anteriore) conforme EN 61331-3; proteggi-tiroide in piombo (almeno 0,5 mm Pb eq.) per le procedure con scatter laterale; occhiali piombati nelle sale angiografiche ad alto scatter; guanti piombati se il posizionamento avviene sotto il fascio diretto. Il dosimetro personale è DPI di III categoria ai sensi del Reg. UE 2016/425. Il piano di radioprotezione aziendale elaborato dall’Esperto di Radioprotezione (D.Lgs 101/2020 artt. 136–140) definisce i DPI obbligatori per ogni sala.
Chi classifica i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti in categoria A o B?
La classificazione in categoria A (dose efficace > 6 mSv/anno) o categoria B (dose efficace 1–6 mSv/anno) è di competenza dell’Esperto di Radioprotezione (EP), figura tecnica obbligatoria ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 101/2020, iscritto nell’elenco dell’ISIN. L’EP effettua la classificazione valutando le sorgenti presenti, il carico di lavoro dell’impianto e le misure di schermatura, e la comunica al medico autorizzato per la sorveglianza medica e al datore di lavoro. I TSRM sono tipicamente classificati categoria A nelle sale di fluoroscopia, angiografia e TAC, e categoria B in diagnostica convenzionale schermata. La classificazione va aggiornata ogni volta che cambiano le mansioni o le condizioni operative.
La dosimetria personale è obbligatoria per tutti i TSRM?
L’obbligo dipende dalla classificazione del lavoratore. Per i TSRM di categoria A è obbligatorio il dosimetro individuale con lettura mensile (art. 139 D.Lgs 101/2020); per quelli di categoria B la lettura trimestrale è sufficiente. I TSRM che operano esclusivamente in ambiti privi di radiazioni ionizzanti (ecografia, RMN, accettazione radiologica) non sono soggetti all’obbligo dosimetrico ai sensi del D.Lgs 101/2020, ma devono essere indicati nel DVR come lavoratori non esposti. I risultati dosimetrici confluiscono nel libretto dosimetrico personale, che accompagna il lavoratore per tutta la carriera professionale e deve essere esibito al nuovo datore di lavoro in caso di trasferimento o nuova assunzione.
Cosa prevede il D.Lgs 101/2020 per la formazione dei lavoratori esposti a radiazioni?
Il D.Lgs 101/2020 (artt. 165–167) impone al datore di lavoro di garantire ai lavoratori classificati esposti una formazione adeguata prima di iniziare a operare in zona classificata. I contenuti obbligatori includono: natura delle radiazioni ionizzanti e rischi per la salute, principi di radioprotezione e misure di protezione collettiva, significato dei DPI radiologici e delle procedure di monitoraggio, norme di accesso alle zone controllate e sorvegliate, procedure di emergenza. Tale formazione specifica va integrata con la formazione lavoratori rischio alto (12 ore) prevista dall’Accordo SR 21/12/2011 per l’ATECO 86. Entrambe devono essere documentate nel registro della sorveglianza radiologica e nel fascicolo formativo del lavoratore.
Un TSRM in mobilità tra reparti diversi ha bisogno di formazione aggiuntiva?
Il TSRM che si sposta tra reparti con diverso profilo di rischio radiologico (diagnostica convenzionale, TC, angiografia, medicina nucleare) richiede un aggiornamento della valutazione del rischio individuale da parte dell’Esperto di Radioprotezione, ai sensi dell’art. 135 D.Lgs 101/2020, ogni volta che cambiano le mansioni. Se il nuovo reparto presenta sorgenti diverse o un carico di lavoro più elevato, la classificazione del lavoratore può variare e va riesaminata. Per i trasferimenti tra strutture sanitarie diverse, il nuovo datore di lavoro deve verificare la formazione in radioprotezione ricevuta e integrare il libretto dosimetrico; la continuità dei dati dosimetrici è garantita dall’art. 139 c.4 D.Lgs 101/2020.
Il rischio da movimentazione paziente è uguale per TSRM e infermieri OSS?
Il rischio da movimentazione manuale di pazienti (MMC-P) è valutato con le stesse norme per tutti i profili sanitari — Titolo VI D.Lgs 81/08 (artt. 167–171) e standard ISO 11228-3 — ma il profilo operativo del TSRM presenta specificità proprie. Il posizionamento su tavoli radiologici fissi, senza sollevatori o ausili meccanici adeguati, con movimenti asimmetrici imposti dalla geometria delle apparecchiature, determina indici MAPO spesso più elevati rispetto alle attività di assistenza in reparto. L’indice MAPO (Metodo Analisi e Pesatura in Ospedale, Linee Guida INAIL) deve essere calcolato specificamente per ogni servizio di radiologia, senza derivarlo dalla valutazione degli altri reparti dell’area sanitaria.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non fa sorveglianza medica sui TSRM?
La mancata sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è sanzionata dall’art. 195 del D.Lgs 101/2020: l’omessa o inadeguata sorveglianza da parte del medico autorizzato comporta ammende da € 3.000 a € 15.000. In aggiunta, il D.Lgs 81/08 (art. 55 c.5 lett. e) prevede per l’omessa sorveglianza sanitaria arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.529 a € 7.343. Se dal difetto di sorveglianza deriva un danno alla salute del lavoratore, la responsabilità civile ex art. 2087 c.c. e quella penale ex artt. 589–590 c.p. si aggiungono alle sanzioni amministrative, con possibile concorso della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs 231/2001 art. 25-septies.
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